IL TRIBUNALE

    Nella  causa  iscritta  al  n. 606/95  del  R.G.  e  vertente tra
Paratore  Irene  Carmela  e  Paratore Alberto, con gli avv.ti Antonio
Strangi e Francesco Munafo', attori;
    Contro:
        S.I.A.D. S.p.a., oggi Aurora Assicurazioni S.p.a., convenuta;
coll'avv. Corrado Martelli;
        Alessandro  Luigi,  convenuto,  coll'avv.  Francesco  Aurelio
Collemi;
        Biondo Antonino, convenuto, coll'avv. Luigi Autru Ryolo;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
14 gennaio 2002;
    Considerato  che  all'udienza  del  13 ottobre  1999 il G.I., nel
contrasto  tra  le  parti  circa la dichiarazione di interruzione del
processo;  riservava  la  decisione con la concessione del termine di
giorni  venti per il deposito di note; che a seguito di mero disguido
di  cancelleria,  il  fascicolo  veniva  consegnato  al G.I., anzi da
questi reperito in una carpetta contenente altri fascicoli relativi a
cause  assegnate  a sentenza, con notevole ritardo; che, comunque, la
riserva  veniva sciolta con ordinanza del 3 aprile 2000, in pari data
depositata  in Cancelleria con la quale il processo veniva dichiarato
interrotto;  che  detta  ordinanza  veniva  comunicata al procuratore
degli  attori il 17 aprile 2000 ed agli altri procuratori delle parti
costituite  in  date 12 aprile/20 aprile 2000; che il processo veniva
riassunto  con  atto  del  9 maggio  2000, in pari data depositato in
cancelleria, ed in una al decreto di cassazione di udienza notificato
a mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 8231 in data 11 luglio
2000;  che  la S.p.a. Aurora Assicurazioni ed il convenuto Alessandro
Luigi,  costituendosi  in  giudizio,  eccepivano  la  estinzione  del
processo  perche'  riassunto  oltre il termine perentorio di mesi sei
dal  giorno  in  cui (13 ottobre 1999) e' stata resa la dichiarazione
che la SIAD S.p.a. era stata incorporata della Aurora S.p.a. con atto
di  fusione  del  9 dicembre  1998;  che gli attori, tra l'altro, coi
propri   atti   difensivi  eccepivano  la  incostituzionalita'  degli
artt. 300,  secondo  comma, e 305 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,
nell'ipotesi di dubbio o di controversia in merito alla dichiarazione
di  interruzione  del  processo  che  comporta decisione riservata da
parte   del   giudice,  il  termine  deve  decorrere  dalla  data  di
comunicazione del provvedimento adottato dal giudice stesso e non dal
momento della dichiarazione dell'evento in udienza;
    Ritenuto  che  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale,
siccome sollevata dagli attori, non e' manifestamente infondata;
    Ritenuto  che  il  processo  va rimesso alla Corte perche' emetta
pronuncia in ordine alla sollevata questione;