Ricorso  del Presidente della Regione Siciliana pro tempore on.le
dott.  Salvatore  Cuffaro,  autorizzato a ricorrere con deliberazione
della  giunta  regionale  n. 229 dell'11 luglio 2002, rappresentato e
difeso,  sia  congiuntamente che disgiuntamente per procura a margine
del    presente   atto,   dal   prof. avv. Giovanni   Pitruzzella   e
dall'avv. Francesco Castaldi, quest'ultimo dell'ufficio legislativo e
legale   della   Presidenza,   ed  elettivamente  domiciliato  presso
l'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36.
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore
domiciliato  per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza
del   Consiglio   dei  ministri,  Palazzo  Chigi  e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura dello Stato;
    Per  la  risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la
Regione  Siciliana  e  lo  Stato  per  effetto  di  dodici  ordini di
esibizione emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura Regionale presso la
Sezione   giurisdizionale  della  Corte  dei  Conti  per  la  Regione
Siciliana,  notificati  in  data 31 maggio 2002, con i quali e' stato
richiesto  ai  rappresentanti  legali  di tutti i gruppi parlamentari
costituiti  presso  l'Assemblea  Regionale  Siciliana  di esibire "in
forma  integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le
contribuzioni ed i finanziamnenti liquidati dall'A.R.S.".

                              F a t t o

    1.  -  Con  dodici  ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002
dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei  Conti  per  la  Regione  Siciliana, notificati in data 31 maggio
2002,  e'  stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi
parlamentari  costituiti  presso  l'Assemblea  Regionale Siciliana di
esibire  "in  forma  integrale la documentazione e gli atti contabili
pertinenti    le   contribuzioni   ed   i   finanziamenti   liquidati
dall'A.R.S.".
    L'ordine    di   esibizione   suddetto   ha   come   presupposto,
genericamente,   "informazioni   documentali  inerenti  i  contributi
liquidati  dall'A.R.S.  in  favore  dei gruppi parlamentari"; da tali
presunti  accertamenti  il  p.m. farebbe discendere la "necessita' di
procedere  a  riscontri  e  verifiche  della  contabilita' tenuta dai
gruppi parlamentari sulla gestione delle contribuzioni pubbliche".
    E'  chiaro  come  oggetto  dell'indagine  del p.m. sia proprio la
gestione  contabile  dei  contributi  erogati  dall'A.R.S.  ai gruppi
parlamentari e finalizzati al loro funzionamento.
    Tali contributi sono conferiti ai gruppi parlamentari dell'A.R.S.
in  forza  di  due distinti decreti del Presidente dell'assemblea nn.
348  del  26  giugno  2001  e  49 dell'8 aprile 2002 e sono ancorati,
quanto   alla  loro  entita',  a  quelli  erogati  dal  Senato  della
Repubblica ai gruppi parlamentari.
    2. - Nella  seduta  del  Consiglio  di  Presidenza dell'Assemblea
Regionale   Siciliana,   con   deliberazione  n. 11,  l'assemblea  ha
richiesto  al  Presidente  della  Regione  di  sottoporre alla giunta
regionale  la  deliberazione  di  un  conflitto  di  attribuzione  da
promuovere   davanti   la   Corte  costituzionale,  in  quanto  "tale
iniziativa   della  Corte  dei  Conti,  essendo  volta  ad  acquisire
informazioni  riguardanti  attivita' interna dell'Assemblea Regionale
Siciliana,   peraltro   indipendentemente   dalla   contestazione  di
specifiche  ipotesi  di responsabilita', configuri un esercizio della
competenza giurisdizionale ad essa attribuita che si dispiega in modo
esorbitante  in  relazione  ai limiti costituzionali posti a presidio
dell'autonomia  organizzativa  riconosciuta  all'assemblea ed ai suoi
organi  interni,  nonche'  ai  limiti  all'esercizio  dell'azione  di
responsabilita'  precisati  dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 209  del 1994, provocando un'alterazione del reparto di competenze
costituzionalmente   attribuite   e   circoscrivendo  l'ambito  delle
prerogative spettanti all'Assemblea".
    A   seguito   di   cio',   la   giunta   regionale  nella  seduta
dell'11 luglio  ha  adottato  la  delibera  n. 229 diretta a proporre
ricorso  per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, avverso i
citati atti della Procura della Corte dei conti.

                           D i r i  t t o

                                  I
    Entrando ora nel merito della vicenda specifica, va rilevato come
la  richiesta  del  Procuratore  non  e' suffragata da alcun elemento
concreto  e  specifico  ma  piuttosto  e'  diretta  in modo del tutto
generico  ad accedere a tutta la documentazione contabile in possesso
dei Gruppi.
    A  tale  proposito,  e'  stato  autorevolmente  sostenuto che "il
potere  inquirente del Procuratore Regionale non puo' trasformarsi in
un controllo generale ed indeterminato sulle attivita' amministrative
delle   assemblee   regionali   attraverso   richieste  generiche  di
acquisizione di atti e documenti perche' l'oggetto dell'indagine deve
essere  circoscritto  ad  informazioni  specifiche  o  a tipologie di
attivita'   determinabili   in   sede   di   esecuzione   dell'ordine
istruttorio"  (cfr. S. Pilato, La responsabilita' amministrativa; ed.
Cedam, Padova, 1999, pag. 110).
    In  tal  senso, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di
affermare  che  "l'ampio potere del procuratore regionale deve essere
esercitato  in  presenza di fatti o di notizie che facciano presumere
comportamenti  di  pubblici  funzionari  ipoteticamente  configuranti
illeciti  produttivi  di  danno  erariale  e  deve essere, diretto ad
acquisire  atti  o  documenti  precisamente individuabili di modo che
l'attivita'  del  Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa
essere   considerata   come  una  impropria  attivita'  di  controllo
generalizzata e permanente" (Corte cost. 31 marzo 1995, n. 100).
    Tale sentenza si pone in assoluta continuita' con quanto statuito
dalla  Corte  con  la  precedente pronuncia n. 104/1989, con la quale
veniva   censurata   la  richiesta  del  Procuratore  in  quanto  non
suffragata, come nel caso di specie, da elementi concreti e specifici
e  diretta  in  modo  del  tutto  generico  ad  un  intero settore di
attivita' amministrativa, svolta per un rilevante periodo di tempo, e
veniva  conseguentemente  affermata  l'illegittimita'  di una "vera e
propria  attivita'  di  controllo da parte di un organo che per legge
non e' abilitato ad effettuarlo".
    Da  cio'  discende,  allora,  l'inammissibilita'  dell'ordine  di
esibizione   notificato   ai   gruppi  parlamentari  dell'A.R.S.  che
costituisce,  per  il modo in cui e' formulato, una menomazione delle
attribuzioni costituzionalmente garantite dell'A.R.S.

                                 II
    Un'ulteriore notazione va fatta con riferimento alla formulazione
stessa  dell'ordine  di esibizione citato. Con esso, infatti, il p.m.
richiede  "in  forma integrale la documentazione e gli atti contabili
pertinenti    le   contribuzioni   ed   i   finanziamenti   liquidati
dall'A.R.S.".
    Ebbene,  una  simile  richiesta,  a  causa  della  genericita' ed
indeterminatezza del suo oggetto, induce a ritenere che essa riguardi
non  solo i documenti contabili relativi alla legislatura in corso ma
anche quelli relativi a tutte le precedenti legislature.
    Non   sfugge   allora   come   tale   richiesta  debba  ritenersi
ulteriormente  inammissibile  e  tale  da costituire semplicemente un
fattore di disturbo nel funzionamento dell'istituzione assembleare in
considerazione  del  fatto  che  i gruppi parlamentari, come e' stato
autorevolmente  ribadito  in  giurisprudenza, "... si propongono come
formazioni  associative  a carattere politico e temporaneo (il gruppo
cessa  con  la  legislatura"  (cfr.  Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre
1992,  n. 932) non potendo che indirizzarsi, la richiesta del p.m., a
specifici  documenti  o atti relativi alla legislatura in corso. Cio'
deriva  dalla circostanza che non esiste alcuna continuita' giuridica
tra  i  gruppi  formatisi  in  occasione  delle  legislature  che  si
succedono nel tempo.

                                 III
    In  ogni  caso,  va rilevato come nel caso di specie non sussiste
neppure  la  giurisdizione  della  Corte dei Conti, in considerazione
della  natura  giuridica privatistica dei gruppi parlamentari. Con la
conseguenza  che l'ordine di esibizione della Procura della Corte dei
Conti   non   e'  neppure  funzionale  al  corretto  esercizio  della
giurisdizione da parte del giudice contabile, ma e' solamente diretto
ad  alterare il funzionamento dell'Assemblea Regionale Siciliana ed a
ingenerare   l'idea   che  l'attivita'  servente  rispetto  a  quello
propriamente politica dell'Assemblea, delle sue articolazioni interne
e  di  tutte  le figure organizzative necessarie al suo funzionamento
vada  sottoposta ad un controllo generalizzato da parte della Procura
della Corte dei Conti.
    La   dottrina   e  la  giurisprudenza  hanno  espresso  posizioni
differenti  in ordine alla natura giuridica dei gruppi parlamentari e
dei rapporti tra essi ed i partiti di cui sono espressione e tra essi
e gli organi legislativi nel cui ambito operano.
    Alcuni  autori  ritengono  che i gruppi parlamentari siano organi
delle  Camere  e  dello  Stato, altri autori organi di partito ovvero
organi  di  partito  ed  insieme  organi  delle  Camere, altri ancora
associazioni  di  diritto  pubblico  o  enti autonomi non costituenti
elementi  organizzativi  delle  Camere; altri autori ancora ritengono
trattarsi   di  mere  associazioni  private  o  di  soggetti  privati
esercenti  pubbliche funzioni ovvero semplici proiezioni parlamentari
dei partiti politici.
    Indubbiamente i gruppi parlamentari dell'A.R.S. costituiscono, al
pari  dei  gruppi parlamentari delle Camere, articolazioni necessarie
all'interno del Parlamento regionale.
    Tuttavia,  alla  configurazione dei gruppi parlamentari siciliani
quali  organi  in  senso strettamente tecnico-giuridico della Regione
sembrano    ostare   due   elementi   fondamentali:   la   necessaria
incardinazione   del   gruppo   parlamentare   in   quanto  struttura
organizzativa,        nell'apparato        burocratico-amministrativo
dell'Assemblea e per esso della Regione; l'imputazione degli atti del
gruppo in quanto tali all'Assemblea.
    La   difficolta'   di   considerare   i   gruppi   quali   organi
dell'Assemblea  deriva  da una giurisprudenza consolidata la quale ha
ritenuto  che  i  gruppi  parlamentari  si propongono come formazioni
associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la
legislatura),  proiezioni  nell'ambito  del  consiglio  regionale dei
partiti   politici,   il  cui  apparato  organizzativo  interno,  ove
esistente,   e'   del   tutto   distinto  e  avulso  dalle  strutture
burocratico-amministrative  di  supporto  del  consiglio  regionale e
della  regione  nel  suo  complesso"  (cfr.  Cons. Stato, sez. IV, 28
ottobre  1992,  n. 932; T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13
dicembre 1993, n. 345); nessun rapporto di tipo gerarchico o comunque
di   sovraordinazione,   direzione   e   controllo   sembra,  dunque,
intercorrere  tra  gli  organi  di  governo regionali o l'A.R.S. e il
gruppo parlamentare.
    Lo stretto rapporto di natura giuridica tra gruppi parlamentari e
partiti  politici  e  la  natura  privatistica degli stessi gruppi e'
stata  peraltro  piu'  volte  ribadita  in  giurisprudenza, essendosi
sostenuto  che "il gruppo parlamentare, quale necessario strumento di
azione   del  partito  politico  di  cui  e'  espressione,  ha,  come
quest'ultimo,  natura  di associazione non riconosciuta" (vedi fra le
tante: Tribunale di Roma, 15 settembre 1987).
    Ciascun  gruppo,  poi,  ha  i  propri  organi  che sono e restano
esclusivamente  organi  del  gruppo  e  non dell'ARS. L'attivita' del
gruppo  e  dei suoi singoli organi e' svolta in nome e nell'interesse
esclusivo del gruppo, o al piu' del partito politico di cui il gruppo
e'   espressione   e   non   dell'Assemblea  regionale  unitariamente
considerata o della Regione.
    In  tal  senso  si e' affermato in dottrina che, se e' vero che i
gruppi,  in  quanto  assolvono  funzioni  rilevanti per l'ordinamento
parlamentare, potrebbero essere considerati organi delle camere, cio'
non puo' affermarsi se con tale termine si intende designare l'organo
che e' in grado di dichiarare la volonta' del potere di appartenenza,
cui  sarebbero  imputabili  gli  atti  di  tale  organo, in tal caso,
infatti  si  deve  negare che i gruppi siano organi delle camere come
sono  le commissioni o le giunte (vedi M.L. Mazzoni honorati, Diritto
Parlamentare ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112).
    Alla  luce  dei  citati contributi dottrinali e giurisprudenziali
deve,  allora,  ritenersi che l'attivita' politica svolta dal gruppo,
che   certamente   gravita  nell'ambito  pubblicistico,  vada  tenuta
distinta  dall'attivita'  di gestione per il funzionamento del gruppo
(acquisti,  forniture,  contratti  di  collaborazione  ecc.)  che  si
svolgerebbe  in  regime  privatistico  (cosi'  G.U.  Rescigno, Gruppi
parlamentari cit. p. 794 ss.).
    Il  gruppo  parlamentare,  infatti,  "gestisce in proprio i fondi
erogati dalla regione con piena autonomia finanziaria e contabile e i
relativi  rapporti  privatistici  fanno esclusivamente capo al gruppo
medesimo,  come  centro  di  imputazione di rapporti giuridici" (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932).
    Ebbene,  poiche', come e' noto, la responsabilita' amministrativa
presuppone  che  coesistano  nell'identica fattispecie un soggetto di
diritto  pubblico, una condotta di gestione su mezzi e beni pubblici,
una  disciplina  che  statuisce  le  regole proprie dell'attivita' di
gestione  (cfr.  S.  Pilato,  La  responsabilita' amministrativa; ed.
Cedam,  Padova,  1999, pagg. 52 e ss.), cio' che occorre chiedersi e'
se  possa  in  qualche  modo  ricondursi  la  gestione dei contributi
erogati  in  favore  dei gruppi nell'ambito della giurisdizione della
Corte dei Conti. E cio' alla luce dell'orientamento sopra esposto che
attribuisce una natura privatistica ai gruppi parlamentari ed a tutta
l'attivita'  di  gestione  interna  degli stessi (rapporti di lavoro,
disciplina regolamentare, acquisti, forniture, gestione delle risorse
finanziarie).
    A  tal  proposito deve rilevarsi come da alcuni anni si assista a
quello  che dottrina e giurisprudenza hanno definito come il fenomeno
espansivo  della  giurisdizione  contabile  in  forza  del  quale, al
ricorrere di determinate condizioni, sarebbe possibile estendere tale
giurisdizione  anche  nei confronti di soggetti privati come i gruppi
parlamentari dell'A.R.S.
    Tuttavia  la  giurisprudenza piu' recente della Corte dei Conti e
la  dottrina piu' attenta hanno correttamente ritenuto che non sempre
la  finalita' pubblica dell'incentivo economico all'attivita' privata
e'   indice   del   rapporto   di   servizio   (cfr.  S.  Pilato,  La
responsabilita'  amministrativa;  ed.  Cedam, Padova, 1999, pag. 89 e
ss.).
    In  tal  senso  la  giurisprudenza ha avuto modo di affermare che
"...  i  percettori e i beneficiari di contributi finanziari pubblici
non  sono  per  cio'  stesso gestori di patrimonio pubblico e percio'
funzionalmente inseriti nella organizzazione amministrativa pubblica"
(cfr.  Corte  dei  Conti,  sez.  giur.  reg. Sicilia, 22 maggio 1995,
n. 118).
    In  particolare,  la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare
come  "al  fine  dell'assoggettamento  alla giurisdizione contabile -
amministrativa  della corte dei conti degli amministratori di un ente
con  connotazioni  privatistiche che riceva contribuzioni finanziarie
pubbliche,  non  e'  sufficiente  stabilire  la natura pubblica delle
risorse  trasferite,  ma occorre che tali risorse siano finalizzate a
funzioni  pubbliche  o  alla resa di pubblici servizi; infatti se non
sussiste  un  preciso rapporto di strumentalita' tra le erogazioni di
denaro  pubblico  e  le  finalita'  specfiche di carattere collettivo
affidate   all'ente   privato,  si  verte  in  una  forma  comune  di
contribuzione disposta dall'ordinamento per il raggiungimento di fini
propri  dell'ente, cui la sfera pubblica e' interessata solo in linea
generale  e  astratta,  con  la  conseguenza  che gli eventuali abusi
commessi  nella svendita del denaro vengono a ricadere nella sfera di
competenza  del  giudice  ordinario" (Corte dei Conti, sez. riun., 20
dicembre 1989, n. 639/A).
    Ed  ancora,  "il  privato  gestore  (nella  specie  del  servizio
pubblico  di  trasporto)  non  viene  incardinato nell'organizzazione
amministrativa dell'ente concedente, ne' la sua attivita', per quanto
rigidamente  diretta  al raggiungimento di fini di utilita' pubblica,
lo  rende in qualche modo compartecipe dell'esercizio di una funzione
o  di  attivita'  la  cui  titolarita'  sia  riferibile  o imputabile
all'ente  concedente;  e,  pertanto,  deve  escludersi al riguardo la
giurisdizione della Corte dei Conti, atteso altresi' che l'erogazione
di un contributo per le spese di esercizio, rappresentando una comune
sovvenzione  pubblica  che ha nella titolarita' della concessione del
servizio  pubblico  soltanto uno dei suoi requisiti, non comporta che
il   soggetto   privato  beneficiario  divenga  percio'  stesso  ente
strumentale  dell'ente concedente ovvero ente in rapporto di servizio
con  stesso  con la conseguenza della sussistenza della giurisdizione
del  giudice  ordinario  in  ordine  ad eventuali controversie per la
restituzione,  per  il  mancato  o  irregolare impiego, di contributi
concessi".  (Corte  dei  Conti,  sez. giur. reg. Sicilia, 26 febbraio
1996,  n. 49;  in  senso  conforme Cass., sez. un., 28 novembre 1997,
n. 12041  ;  C.  Conti,  sez.  giur.  reg.  Lombardia, 4 luglio 1996,
n. 1332).
    E'  stato  ritenuto, altresi', che "Non sussiste la giurisdizione
della  corte  dei  conti  in ordine ad ipotesi di responsabilita' per
distrazione  di  pubbliche contribuzioni contestate a persone fisiche
titolari  di organi di un'associazione: cio' in guanto il soggetto ed
il  patrimonio  oggetto  della  gestione  hanno natura privatistica e
perche'  gli  illeciti  contestati  -  pur  avendo  ad oggetto danaro
pubblico  -  sono  stati  posti  in  essere nell'ambito di iniziative
autonome  e  spontanee della associazione e non invece e per conto di
p.a.,  nell'ambito  di  moduli  operativi  da queste stabiliti" (cfr.
Corte  dei  conti, sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 1995, n. 118/R;
vedi  anche  Cass.,  sez.  un.,  27  maggio 1993, n. 5943 e Cass., 12
giugno 1990, n. 5716).
    Alla  luce  delle  numerose  pronunce  giurisprudenziali  citate,
allora,   i  gruppi  parlamentari  si  configurano  quali  formazioni
associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la
legislatura),  proiezioni  nell'ambito  del  consiglio  regionale dei
partiti   politici,   il  cui  apparato  organizzativo  interno,  ove
esistente,   e'   del   tutto   distinto  e  avulso  dalle  strutture
burocratico-anministrative  di  supporto  del  consiglio  regionale e
della  regione  nel  suo complesso, che, come tali, non rispondono ad
alcuna  delle  caratteristiche individuate dalla giurisprudenza della
stessa  Corte  dei  Conti  al  fine  di ritenere la sussistenza della
propria giurisdizione nei confronti di soggetti privati.
    Di  conseguenza,  poiche'  gli artt. 74 del r.d. n. 1214/1934, 16
del  d.l.  n. 152/1991  e  5  del  d.l.  453/1993, relativi ai poteri
istruttori  del  p.m., specificano che tali poteri debbono, comunque,
esercitarsi  "nelle  istruttorie  di  sua  competenza",  l'ordine  di
esibizione  emesso  dal  p.m.  nei  confronti dei gruppi parlamentari
dell'A.R.S.  e'  del tutto inammissibile per difetto di giurisdizione
della Corte.

                                 IV
    Va  rilevato,  infine, come i gruppi parlamentari, pur mantenendo
per  quanto  attiene  la propria organizzazione interna e la gestione
dei contributi per il proprio funzionamento i caratteri propri di una
associazione  di  natura  privatistica,  si  configurano  anche quali
articolazioni necessarie dell'A.R.S..
    In  tale  veste,  gli  stessi  svolgono attivita' direttamente ed
esclusivamente  strumentali  all'esercizio delle funzioni legislative
proprie   dell'Assemblea,  rilevando  quindi,  come  per  l'Assemblea
Regionale  anche  con  riferimento  ai gruppi, la medesima ipotesi di
esenzione  soggettiva dalla giurisdizione della Corte dei Conti e dai
conseguenti poteri istruttori del p.m.
    Si   e'   infatti  affermato  che  "l'esclusione  delle  funzioni
legislative.  Qualsiasi  sia  il soggetto o l'organo che le eserciti,
dagli  oggetti  del  potere  istruttorio  connesso alla giurisdizione
contabile  ha  la  sua  giustificazione  costituzionale nel carattere
primario delle predette funzioni carattere dal quale deriva la stessa
soggezione  del giudice (soltanto) alle leggi tanto se statali quanto
se  regionali.  Sotto il profilo indicato, in relazione ad organi non
costituzionali  ancorche' di rilievo costituzionale, come l'Assemblea
Regionale   Siciliana,   che  non  godono,  in  quanto  tali  di  una
eccezionale  esenzione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa
la  nozione  di  autorita' amministrativa contenuta nell'art. 74 r.d.
1214/34  va  decifrata  nel senso che mentre ricomprende le attivita'
delle  assemblee  regionali  di carattere amministrativo (vale a dire
nel  caso  dell'A.R.S., le attivita' di organizzazione degli uffici e
quelle  attinenti  al  personale  dipendente),  esclude  invece,  dal
proprio  ambito le attivita' inerenti allo svolgimento delle funzioni
legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste
ultime" (Corte cost., 2 giugno 1994, n. 209).
    Ebbene,  appare  chiaro  come  i gruppi parlamentari che, "motore
fondamentale dell'attivita' delle Camere, intervengono sia nella loro
organizzazione  interna  ...  sia nella programmazione dei lavori ...
sia  nello  svolgimento concreto di tutta la loro attivita'" (vedi S.
Tosi  - A. Mannino, Diritto Parlamentare, ed. Giuffre', Milano, 1999,
pag.  161),  svolgano  esclusivamente  una  attivita'  strumentale al
corretto   e   ordinato   svolgimento   delle   funzioni  legislative
dell'Assemblea,  partecipando  in  questo  modo alla formazione della
volonta'   della   stessa   (vedi   M.L.  Mazzoni  Honorati,  Diritto
Parlamentare; ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112).

                                 VI
    Infine,   non  pare  superfluo  sottolineare  come  la  questione
affrontata  rivesta  una  grande  importanza  ai  fini  del  corretto
funzionamento  della  democrazia  e  pertanto e' utile evitare quelle
suggestioni   e   quei   condizionamenti  che  talora  provengono  da
pregiudiziali  prese  di  posizione  demagogiche e populistiche, come
talora  avviene  allorche'  si  parla  di  istituti  fondamentali per
assicurare  l'autonomia  del  Parlamento e della politica, quali, per
esempio,  le immunita' parlamentari. Occorre, al riguardo, evitare di
cadere  nel  grossolano errore di scambiare per privilegi personali o
di  corporazione  certi  principi  che  invece  servono ad assicurare
l'autonomia  delle  assemblee elettive, l'autonomia della politica e,
in fin dei conti, il buon funzionamento della democrazia.
    In  questa  prospettiva,  e'  utile  rammentare  come nello Stato
costituzionale  di  democrazia  pluralistica  si tenda a garantire la
massima  autonomia  dei  partiti  politici,  respingendo cosi' quelle
impostazioni che tendevano a sottolineare la natura pubblicistica del
partito  e  che evidentemente risentivano di ispirazioni culturali di
tipo   statualistico  tipiche  della  giuspubblicistica  europea,  di
matrice  germanica,  dei  primi  anni  del  novecento. Questo tipo di
impostazioni    apriva    la   strada   a   ingerenze   dello   Stato
nell'organizzazione  dei  partiti  e  di  ogni associazione svolgente
attivita'  politica  (v.  riassuntivamente  P.  Ridola  voce  Partiti
politici,  in  Enciclopedia del diritto XXXII, Milano, Giuffre' 1982,
p.  121 ss.). Percio' nella cultura giuridica italiana sono prevalse,
anche   sulla   scorta   dell'art. 49   della   Costituzione,  quelle
prospettive "privatistiche" che hanno visto nella natura giuridica di
associazione di diritto privato del partito la massima garanzia della
sua autonomia. Fondamentale e' stata quella dottrina che ha visto nel
regime  del  diritto  comune delle associazioni "l'ultima garanzia di
liberta'"  dell'azione politica dei partiti (P. Rescigno, Sindacati e
partiti  nel  diritto  privato  in  ID., Persona e comunita', Padova,
Cedam,  1987, p. 191). I partiti, in quanto soggetti privati, operano
nella  sfera  del  lecito  e  non  gia'  in  quella del legittimo che
comporterebbe  fini  e mezzi precostituiti. Come scrive un autorevole
costituzionalista: "Da un lato esiste lo Stato, detentore di tutta la
forza  e potenzialmente illimitato; dall'altro esistono i partiti che
esigono  di  essere e riescono ad essere mere associazioni private, e
di  questa  sfera  di  liberta'  usano  per impadronirsi dello Stato:
questa   loro   situazione  di  associazioni  private  per  un  verso
garantisce  che lo Stato non soverchi i partiti istituzionalizzandoli
e  rinchiudendoli nella sfera del legittimo (in cui tini e mezzi sono
precostituiti),  dall'altro  garantisce  la  coesistenza dei partiti,
giacche'  nessuno  puo'  identificarsi  con  lo  Stato"  (cosi'  G.U.
Rescigno,  Gruppi  parlamentari, in Enc. Dir., XIX, Milano, Giuffre',
1970, p. 795).
    Proprio  perche'  i  gruppi  sono  l'espressione parlamentare dei
partiti,   essi  riproducono  a  livello  parlamentare,  il  medesimo
rapporto  che  intercorre  tra  i  partiti  e  lo Stato. E' questa la
ragione  per  cui  "i  gruppi  sono l'ossatura delle Camere e perche'
nello  stesso  tempo  non  sono organi delle Camere: come i partiti i
gruppi  agiscono  essenzialmente  nella  sfera  del  lecito e non del
legittimo  ..."  (cosi'  sempre  G.U.  Rescigno, Gruppi parlamentari,
cit.).   Coerentemente   con   questa   impostazione,  i  regolamenti
parlamentari  non  si  occupano  della  vita  interna del gruppo e "i
gruppi  hanno un proprio bilancio che amministrano in piena autonomia
senza  alcun  obbligo  di  rendiconto,  neppure alla Camera in seduta
segreta" (cosi' sempre G.U. Rescigno, Gruppi parlamentari, cit.).
    Percio',   il   sistema   costituzionale   riconosce   il   ruolo
fondamentale   dei   partiti  politici  ed  il  gruppo  parlamentare,
proiezione  dei partiti in parlamento, e' uno dei canali privilegiati
attraverso  cui la "politica nazionale" scaturente dal "concorso" dei
partiti   (ex   art. 49   Cost.)   si   immette   nelle   istituzioni
rappresentative.  Il gruppo parlamentare, similmente al partito, deve
godere  di  ampia  autonomia senza ingerenze pubblicistiche nella sua
vita  interna,  che  e'  innanzitutto  attivita' politica e come tale
libera  nel  fine  e  non  condizionata,  come  avviene  per gli enti
pubblici, da fini predeterminati legislativamente.
    Le considerazioni sopra spiegate sono funzionali a ricordare, ove
ce  ne fosse bisogno, la delicatezza della questione in esame che, al
di  la'  degli  specifici  soggetti coinvolti, coinvolge questioni di
principio   delicatissime.  Naturalmente  tutti  riconoscono  che  la
Procura  della Corte dei Conti si muove sempre con equilibrio e senso
delle  istituzioni,  ma,  nel  caso  di  specie, potrebbe corrersi il
rischio  di  una  sorta  di "eterogenesi dei fini", per cui la giusta
aspirazione  alla  tutela  dell'interesse pubblico cui e' preposta la
Corte   dei   conti   potrebbe   involontariamente  tradursi  in  una
menomazione  all'autonomia  dei  gruppi  politici, un disconoscimento
della  loro liberta' di azione, e poi in una menomazione della stessa
funzionalita'   dell'Assemblea,  di  cui  i  gruppi  sono  l'ossatura
portante.

                       DOMANDA DI SOSPENSIONE
    Sia  l'ufficio  di presidenza dell'A.R.S. sia la giunta regionale
nella  deliberazione  con  cui  ha  autorizzato  il  Presidente della
Regione  a  sollevare  conflitto  di attribuzione, hanno ritenuto che
nella  specie  ricorrano  i presupposti per chiedere all'ecc.ma Corte
costituzionale di voler sospendere gli atti impugnati con il presente
ricorso a norma dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ben sussistono nella specie, le gravi ragioni volute dal predetto
art. 40  per la sospensione degli atti impugnati. Infatti, la mancata
sospensione comporterebbe l'accesso generalizzato della Procura della
Corte  dei  Conti  a  tutti  i documenti dei gruppi con riguardo alla
legislatura  in  corso  ed  alle  precedenti,  aprirebbe la strada al
controllo  generalizzato  di  tutta  l'attivita'  delle articolazioni
interne  dell'A.R.S.  da  parte  della Corte dei Conti, sottoporrebbe
l'attivita'   politica  dell'Assemblea  legislativa  democraticamente
eletta  all'ingerenza  della  Corte  dei  Conti,  anche in assenza di
qualsivoglia  valido  motivo,  pregiudicherebbe,  fino alla pronuncia
della   Corte   di   annullamento  dei  provvedimenti  impugnati,  la
funzionalita'  dell'organo  legislativo  e  delle  sue articolazioni,
esponendo,  fino  alla  sentenza  della  Corte,  figure organizzative
indefettibili  per  la vita dell'Assemblea a intromissioni, controlli
generalizzati,  sindacati preventivi, condizionamenti che contrastano
con    il    corretto    funzionamento    del   sistema   democratico
rappresentativo.  Quest'ultimo non puo' tollerare che il suo corretto
funzionamento   venga   alterato   neppure  per  una  fase  temporale
circoscritta,  come  quella  intercorrente  tra  la  proposizione del
presente   ricorso   e   l'adozione   della   sentenza   della  Corte
costituzionale.
    Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale di voler
accogliere la presente istanza di sospensione.