Ricorso del Presidente della Regione Siciliana pro tempore on.le dott. Salvatore Cuffaro, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 229 dell'11 luglio 2002, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente per procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Francesco Castaldi, quest'ultimo dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto di dodici ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, notificati in data 31 maggio 2002, con i quali e' stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana di esibire "in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamnenti liquidati dall'A.R.S.". F a t t o 1. - Con dodici ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, notificati in data 31 maggio 2002, e' stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana di esibire "in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.". L'ordine di esibizione suddetto ha come presupposto, genericamente, "informazioni documentali inerenti i contributi liquidati dall'A.R.S. in favore dei gruppi parlamentari"; da tali presunti accertamenti il p.m. farebbe discendere la "necessita' di procedere a riscontri e verifiche della contabilita' tenuta dai gruppi parlamentari sulla gestione delle contribuzioni pubbliche". E' chiaro come oggetto dell'indagine del p.m. sia proprio la gestione contabile dei contributi erogati dall'A.R.S. ai gruppi parlamentari e finalizzati al loro funzionamento. Tali contributi sono conferiti ai gruppi parlamentari dell'A.R.S. in forza di due distinti decreti del Presidente dell'assemblea nn. 348 del 26 giugno 2001 e 49 dell'8 aprile 2002 e sono ancorati, quanto alla loro entita', a quelli erogati dal Senato della Repubblica ai gruppi parlamentari. 2. - Nella seduta del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, con deliberazione n. 11, l'assemblea ha richiesto al Presidente della Regione di sottoporre alla giunta regionale la deliberazione di un conflitto di attribuzione da promuovere davanti la Corte costituzionale, in quanto "tale iniziativa della Corte dei Conti, essendo volta ad acquisire informazioni riguardanti attivita' interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, peraltro indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilita', configuri un esercizio della competenza giurisdizionale ad essa attribuita che si dispiega in modo esorbitante in relazione ai limiti costituzionali posti a presidio dell'autonomia organizzativa riconosciuta all'assemblea ed ai suoi organi interni, nonche' ai limiti all'esercizio dell'azione di responsabilita' precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1994, provocando un'alterazione del reparto di competenze costituzionalmente attribuite e circoscrivendo l'ambito delle prerogative spettanti all'Assemblea". A seguito di cio', la giunta regionale nella seduta dell'11 luglio ha adottato la delibera n. 229 diretta a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, avverso i citati atti della Procura della Corte dei conti. D i r i t t o I Entrando ora nel merito della vicenda specifica, va rilevato come la richiesta del Procuratore non e' suffragata da alcun elemento concreto e specifico ma piuttosto e' diretta in modo del tutto generico ad accedere a tutta la documentazione contabile in possesso dei Gruppi. A tale proposito, e' stato autorevolmente sostenuto che "il potere inquirente del Procuratore Regionale non puo' trasformarsi in un controllo generale ed indeterminato sulle attivita' amministrative delle assemblee regionali attraverso richieste generiche di acquisizione di atti e documenti perche' l'oggetto dell'indagine deve essere circoscritto ad informazioni specifiche o a tipologie di attivita' determinabili in sede di esecuzione dell'ordine istruttorio" (cfr. S. Pilato, La responsabilita' amministrativa; ed. Cedam, Padova, 1999, pag. 110). In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare che "l'ampio potere del procuratore regionale deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere, diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente" (Corte cost. 31 marzo 1995, n. 100). Tale sentenza si pone in assoluta continuita' con quanto statuito dalla Corte con la precedente pronuncia n. 104/1989, con la quale veniva censurata la richiesta del Procuratore in quanto non suffragata, come nel caso di specie, da elementi concreti e specifici e diretta in modo del tutto generico ad un intero settore di attivita' amministrativa, svolta per un rilevante periodo di tempo, e veniva conseguentemente affermata l'illegittimita' di una "vera e propria attivita' di controllo da parte di un organo che per legge non e' abilitato ad effettuarlo". Da cio' discende, allora, l'inammissibilita' dell'ordine di esibizione notificato ai gruppi parlamentari dell'A.R.S. che costituisce, per il modo in cui e' formulato, una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite dell'A.R.S. II Un'ulteriore notazione va fatta con riferimento alla formulazione stessa dell'ordine di esibizione citato. Con esso, infatti, il p.m. richiede "in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.". Ebbene, una simile richiesta, a causa della genericita' ed indeterminatezza del suo oggetto, induce a ritenere che essa riguardi non solo i documenti contabili relativi alla legislatura in corso ma anche quelli relativi a tutte le precedenti legislature. Non sfugge allora come tale richiesta debba ritenersi ulteriormente inammissibile e tale da costituire semplicemente un fattore di disturbo nel funzionamento dell'istituzione assembleare in considerazione del fatto che i gruppi parlamentari, come e' stato autorevolmente ribadito in giurisprudenza, "... si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932) non potendo che indirizzarsi, la richiesta del p.m., a specifici documenti o atti relativi alla legislatura in corso. Cio' deriva dalla circostanza che non esiste alcuna continuita' giuridica tra i gruppi formatisi in occasione delle legislature che si succedono nel tempo. III In ogni caso, va rilevato come nel caso di specie non sussiste neppure la giurisdizione della Corte dei Conti, in considerazione della natura giuridica privatistica dei gruppi parlamentari. Con la conseguenza che l'ordine di esibizione della Procura della Corte dei Conti non e' neppure funzionale al corretto esercizio della giurisdizione da parte del giudice contabile, ma e' solamente diretto ad alterare il funzionamento dell'Assemblea Regionale Siciliana ed a ingenerare l'idea che l'attivita' servente rispetto a quello propriamente politica dell'Assemblea, delle sue articolazioni interne e di tutte le figure organizzative necessarie al suo funzionamento vada sottoposta ad un controllo generalizzato da parte della Procura della Corte dei Conti. La dottrina e la giurisprudenza hanno espresso posizioni differenti in ordine alla natura giuridica dei gruppi parlamentari e dei rapporti tra essi ed i partiti di cui sono espressione e tra essi e gli organi legislativi nel cui ambito operano. Alcuni autori ritengono che i gruppi parlamentari siano organi delle Camere e dello Stato, altri autori organi di partito ovvero organi di partito ed insieme organi delle Camere, altri ancora associazioni di diritto pubblico o enti autonomi non costituenti elementi organizzativi delle Camere; altri autori ancora ritengono trattarsi di mere associazioni private o di soggetti privati esercenti pubbliche funzioni ovvero semplici proiezioni parlamentari dei partiti politici. Indubbiamente i gruppi parlamentari dell'A.R.S. costituiscono, al pari dei gruppi parlamentari delle Camere, articolazioni necessarie all'interno del Parlamento regionale. Tuttavia, alla configurazione dei gruppi parlamentari siciliani quali organi in senso strettamente tecnico-giuridico della Regione sembrano ostare due elementi fondamentali: la necessaria incardinazione del gruppo parlamentare in quanto struttura organizzativa, nell'apparato burocratico-amministrativo dell'Assemblea e per esso della Regione; l'imputazione degli atti del gruppo in quanto tali all'Assemblea. La difficolta' di considerare i gruppi quali organi dell'Assemblea deriva da una giurisprudenza consolidata la quale ha ritenuto che i gruppi parlamentari si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, e' del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932; T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13 dicembre 1993, n. 345); nessun rapporto di tipo gerarchico o comunque di sovraordinazione, direzione e controllo sembra, dunque, intercorrere tra gli organi di governo regionali o l'A.R.S. e il gruppo parlamentare. Lo stretto rapporto di natura giuridica tra gruppi parlamentari e partiti politici e la natura privatistica degli stessi gruppi e' stata peraltro piu' volte ribadita in giurisprudenza, essendosi sostenuto che "il gruppo parlamentare, quale necessario strumento di azione del partito politico di cui e' espressione, ha, come quest'ultimo, natura di associazione non riconosciuta" (vedi fra le tante: Tribunale di Roma, 15 settembre 1987). Ciascun gruppo, poi, ha i propri organi che sono e restano esclusivamente organi del gruppo e non dell'ARS. L'attivita' del gruppo e dei suoi singoli organi e' svolta in nome e nell'interesse esclusivo del gruppo, o al piu' del partito politico di cui il gruppo e' espressione e non dell'Assemblea regionale unitariamente considerata o della Regione. In tal senso si e' affermato in dottrina che, se e' vero che i gruppi, in quanto assolvono funzioni rilevanti per l'ordinamento parlamentare, potrebbero essere considerati organi delle camere, cio' non puo' affermarsi se con tale termine si intende designare l'organo che e' in grado di dichiarare la volonta' del potere di appartenenza, cui sarebbero imputabili gli atti di tale organo, in tal caso, infatti si deve negare che i gruppi siano organi delle camere come sono le commissioni o le giunte (vedi M.L. Mazzoni honorati, Diritto Parlamentare ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112). Alla luce dei citati contributi dottrinali e giurisprudenziali deve, allora, ritenersi che l'attivita' politica svolta dal gruppo, che certamente gravita nell'ambito pubblicistico, vada tenuta distinta dall'attivita' di gestione per il funzionamento del gruppo (acquisti, forniture, contratti di collaborazione ecc.) che si svolgerebbe in regime privatistico (cosi' G.U. Rescigno, Gruppi parlamentari cit. p. 794 ss.). Il gruppo parlamentare, infatti, "gestisce in proprio i fondi erogati dalla regione con piena autonomia finanziaria e contabile e i relativi rapporti privatistici fanno esclusivamente capo al gruppo medesimo, come centro di imputazione di rapporti giuridici" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932). Ebbene, poiche', come e' noto, la responsabilita' amministrativa presuppone che coesistano nell'identica fattispecie un soggetto di diritto pubblico, una condotta di gestione su mezzi e beni pubblici, una disciplina che statuisce le regole proprie dell'attivita' di gestione (cfr. S. Pilato, La responsabilita' amministrativa; ed. Cedam, Padova, 1999, pagg. 52 e ss.), cio' che occorre chiedersi e' se possa in qualche modo ricondursi la gestione dei contributi erogati in favore dei gruppi nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti. E cio' alla luce dell'orientamento sopra esposto che attribuisce una natura privatistica ai gruppi parlamentari ed a tutta l'attivita' di gestione interna degli stessi (rapporti di lavoro, disciplina regolamentare, acquisti, forniture, gestione delle risorse finanziarie). A tal proposito deve rilevarsi come da alcuni anni si assista a quello che dottrina e giurisprudenza hanno definito come il fenomeno espansivo della giurisdizione contabile in forza del quale, al ricorrere di determinate condizioni, sarebbe possibile estendere tale giurisdizione anche nei confronti di soggetti privati come i gruppi parlamentari dell'A.R.S. Tuttavia la giurisprudenza piu' recente della Corte dei Conti e la dottrina piu' attenta hanno correttamente ritenuto che non sempre la finalita' pubblica dell'incentivo economico all'attivita' privata e' indice del rapporto di servizio (cfr. S. Pilato, La responsabilita' amministrativa; ed. Cedam, Padova, 1999, pag. 89 e ss.). In tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "... i percettori e i beneficiari di contributi finanziari pubblici non sono per cio' stesso gestori di patrimonio pubblico e percio' funzionalmente inseriti nella organizzazione amministrativa pubblica" (cfr. Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 1995, n. 118). In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come "al fine dell'assoggettamento alla giurisdizione contabile - amministrativa della corte dei conti degli amministratori di un ente con connotazioni privatistiche che riceva contribuzioni finanziarie pubbliche, non e' sufficiente stabilire la natura pubblica delle risorse trasferite, ma occorre che tali risorse siano finalizzate a funzioni pubbliche o alla resa di pubblici servizi; infatti se non sussiste un preciso rapporto di strumentalita' tra le erogazioni di denaro pubblico e le finalita' specfiche di carattere collettivo affidate all'ente privato, si verte in una forma comune di contribuzione disposta dall'ordinamento per il raggiungimento di fini propri dell'ente, cui la sfera pubblica e' interessata solo in linea generale e astratta, con la conseguenza che gli eventuali abusi commessi nella svendita del denaro vengono a ricadere nella sfera di competenza del giudice ordinario" (Corte dei Conti, sez. riun., 20 dicembre 1989, n. 639/A). Ed ancora, "il privato gestore (nella specie del servizio pubblico di trasporto) non viene incardinato nell'organizzazione amministrativa dell'ente concedente, ne' la sua attivita', per quanto rigidamente diretta al raggiungimento di fini di utilita' pubblica, lo rende in qualche modo compartecipe dell'esercizio di una funzione o di attivita' la cui titolarita' sia riferibile o imputabile all'ente concedente; e, pertanto, deve escludersi al riguardo la giurisdizione della Corte dei Conti, atteso altresi' che l'erogazione di un contributo per le spese di esercizio, rappresentando una comune sovvenzione pubblica che ha nella titolarita' della concessione del servizio pubblico soltanto uno dei suoi requisiti, non comporta che il soggetto privato beneficiario divenga percio' stesso ente strumentale dell'ente concedente ovvero ente in rapporto di servizio con stesso con la conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad eventuali controversie per la restituzione, per il mancato o irregolare impiego, di contributi concessi". (Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sicilia, 26 febbraio 1996, n. 49; in senso conforme Cass., sez. un., 28 novembre 1997, n. 12041 ; C. Conti, sez. giur. reg. Lombardia, 4 luglio 1996, n. 1332). E' stato ritenuto, altresi', che "Non sussiste la giurisdizione della corte dei conti in ordine ad ipotesi di responsabilita' per distrazione di pubbliche contribuzioni contestate a persone fisiche titolari di organi di un'associazione: cio' in guanto il soggetto ed il patrimonio oggetto della gestione hanno natura privatistica e perche' gli illeciti contestati - pur avendo ad oggetto danaro pubblico - sono stati posti in essere nell'ambito di iniziative autonome e spontanee della associazione e non invece e per conto di p.a., nell'ambito di moduli operativi da queste stabiliti" (cfr. Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 1995, n. 118/R; vedi anche Cass., sez. un., 27 maggio 1993, n. 5943 e Cass., 12 giugno 1990, n. 5716). Alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali citate, allora, i gruppi parlamentari si configurano quali formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, e' del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-anministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso, che, come tali, non rispondono ad alcuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza della stessa Corte dei Conti al fine di ritenere la sussistenza della propria giurisdizione nei confronti di soggetti privati. Di conseguenza, poiche' gli artt. 74 del r.d. n. 1214/1934, 16 del d.l. n. 152/1991 e 5 del d.l. 453/1993, relativi ai poteri istruttori del p.m., specificano che tali poteri debbono, comunque, esercitarsi "nelle istruttorie di sua competenza", l'ordine di esibizione emesso dal p.m. nei confronti dei gruppi parlamentari dell'A.R.S. e' del tutto inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte. IV Va rilevato, infine, come i gruppi parlamentari, pur mantenendo per quanto attiene la propria organizzazione interna e la gestione dei contributi per il proprio funzionamento i caratteri propri di una associazione di natura privatistica, si configurano anche quali articolazioni necessarie dell'A.R.S.. In tale veste, gli stessi svolgono attivita' direttamente ed esclusivamente strumentali all'esercizio delle funzioni legislative proprie dell'Assemblea, rilevando quindi, come per l'Assemblea Regionale anche con riferimento ai gruppi, la medesima ipotesi di esenzione soggettiva dalla giurisdizione della Corte dei Conti e dai conseguenti poteri istruttori del p.m. Si e' infatti affermato che "l'esclusione delle funzioni legislative. Qualsiasi sia il soggetto o l'organo che le eserciti, dagli oggetti del potere istruttorio connesso alla giurisdizione contabile ha la sua giustificazione costituzionale nel carattere primario delle predette funzioni carattere dal quale deriva la stessa soggezione del giudice (soltanto) alle leggi tanto se statali quanto se regionali. Sotto il profilo indicato, in relazione ad organi non costituzionali ancorche' di rilievo costituzionale, come l'Assemblea Regionale Siciliana, che non godono, in quanto tali di una eccezionale esenzione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa la nozione di autorita' amministrativa contenuta nell'art. 74 r.d. 1214/34 va decifrata nel senso che mentre ricomprende le attivita' delle assemblee regionali di carattere amministrativo (vale a dire nel caso dell'A.R.S., le attivita' di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale dipendente), esclude invece, dal proprio ambito le attivita' inerenti allo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime" (Corte cost., 2 giugno 1994, n. 209). Ebbene, appare chiaro come i gruppi parlamentari che, "motore fondamentale dell'attivita' delle Camere, intervengono sia nella loro organizzazione interna ... sia nella programmazione dei lavori ... sia nello svolgimento concreto di tutta la loro attivita'" (vedi S. Tosi - A. Mannino, Diritto Parlamentare, ed. Giuffre', Milano, 1999, pag. 161), svolgano esclusivamente una attivita' strumentale al corretto e ordinato svolgimento delle funzioni legislative dell'Assemblea, partecipando in questo modo alla formazione della volonta' della stessa (vedi M.L. Mazzoni Honorati, Diritto Parlamentare; ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112). VI Infine, non pare superfluo sottolineare come la questione affrontata rivesta una grande importanza ai fini del corretto funzionamento della democrazia e pertanto e' utile evitare quelle suggestioni e quei condizionamenti che talora provengono da pregiudiziali prese di posizione demagogiche e populistiche, come talora avviene allorche' si parla di istituti fondamentali per assicurare l'autonomia del Parlamento e della politica, quali, per esempio, le immunita' parlamentari. Occorre, al riguardo, evitare di cadere nel grossolano errore di scambiare per privilegi personali o di corporazione certi principi che invece servono ad assicurare l'autonomia delle assemblee elettive, l'autonomia della politica e, in fin dei conti, il buon funzionamento della democrazia. In questa prospettiva, e' utile rammentare come nello Stato costituzionale di democrazia pluralistica si tenda a garantire la massima autonomia dei partiti politici, respingendo cosi' quelle impostazioni che tendevano a sottolineare la natura pubblicistica del partito e che evidentemente risentivano di ispirazioni culturali di tipo statualistico tipiche della giuspubblicistica europea, di matrice germanica, dei primi anni del novecento. Questo tipo di impostazioni apriva la strada a ingerenze dello Stato nell'organizzazione dei partiti e di ogni associazione svolgente attivita' politica (v. riassuntivamente P. Ridola voce Partiti politici, in Enciclopedia del diritto XXXII, Milano, Giuffre' 1982, p. 121 ss.). Percio' nella cultura giuridica italiana sono prevalse, anche sulla scorta dell'art. 49 della Costituzione, quelle prospettive "privatistiche" che hanno visto nella natura giuridica di associazione di diritto privato del partito la massima garanzia della sua autonomia. Fondamentale e' stata quella dottrina che ha visto nel regime del diritto comune delle associazioni "l'ultima garanzia di liberta'" dell'azione politica dei partiti (P. Rescigno, Sindacati e partiti nel diritto privato in ID., Persona e comunita', Padova, Cedam, 1987, p. 191). I partiti, in quanto soggetti privati, operano nella sfera del lecito e non gia' in quella del legittimo che comporterebbe fini e mezzi precostituiti. Come scrive un autorevole costituzionalista: "Da un lato esiste lo Stato, detentore di tutta la forza e potenzialmente illimitato; dall'altro esistono i partiti che esigono di essere e riescono ad essere mere associazioni private, e di questa sfera di liberta' usano per impadronirsi dello Stato: questa loro situazione di associazioni private per un verso garantisce che lo Stato non soverchi i partiti istituzionalizzandoli e rinchiudendoli nella sfera del legittimo (in cui tini e mezzi sono precostituiti), dall'altro garantisce la coesistenza dei partiti, giacche' nessuno puo' identificarsi con lo Stato" (cosi' G.U. Rescigno, Gruppi parlamentari, in Enc. Dir., XIX, Milano, Giuffre', 1970, p. 795). Proprio perche' i gruppi sono l'espressione parlamentare dei partiti, essi riproducono a livello parlamentare, il medesimo rapporto che intercorre tra i partiti e lo Stato. E' questa la ragione per cui "i gruppi sono l'ossatura delle Camere e perche' nello stesso tempo non sono organi delle Camere: come i partiti i gruppi agiscono essenzialmente nella sfera del lecito e non del legittimo ..." (cosi' sempre G.U. Rescigno, Gruppi parlamentari, cit.). Coerentemente con questa impostazione, i regolamenti parlamentari non si occupano della vita interna del gruppo e "i gruppi hanno un proprio bilancio che amministrano in piena autonomia senza alcun obbligo di rendiconto, neppure alla Camera in seduta segreta" (cosi' sempre G.U. Rescigno, Gruppi parlamentari, cit.). Percio', il sistema costituzionale riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici ed il gruppo parlamentare, proiezione dei partiti in parlamento, e' uno dei canali privilegiati attraverso cui la "politica nazionale" scaturente dal "concorso" dei partiti (ex art. 49 Cost.) si immette nelle istituzioni rappresentative. Il gruppo parlamentare, similmente al partito, deve godere di ampia autonomia senza ingerenze pubblicistiche nella sua vita interna, che e' innanzitutto attivita' politica e come tale libera nel fine e non condizionata, come avviene per gli enti pubblici, da fini predeterminati legislativamente. Le considerazioni sopra spiegate sono funzionali a ricordare, ove ce ne fosse bisogno, la delicatezza della questione in esame che, al di la' degli specifici soggetti coinvolti, coinvolge questioni di principio delicatissime. Naturalmente tutti riconoscono che la Procura della Corte dei Conti si muove sempre con equilibrio e senso delle istituzioni, ma, nel caso di specie, potrebbe corrersi il rischio di una sorta di "eterogenesi dei fini", per cui la giusta aspirazione alla tutela dell'interesse pubblico cui e' preposta la Corte dei conti potrebbe involontariamente tradursi in una menomazione all'autonomia dei gruppi politici, un disconoscimento della loro liberta' di azione, e poi in una menomazione della stessa funzionalita' dell'Assemblea, di cui i gruppi sono l'ossatura portante. DOMANDA DI SOSPENSIONE Sia l'ufficio di presidenza dell'A.R.S. sia la giunta regionale nella deliberazione con cui ha autorizzato il Presidente della Regione a sollevare conflitto di attribuzione, hanno ritenuto che nella specie ricorrano i presupposti per chiedere all'ecc.ma Corte costituzionale di voler sospendere gli atti impugnati con il presente ricorso a norma dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ben sussistono nella specie, le gravi ragioni volute dal predetto art. 40 per la sospensione degli atti impugnati. Infatti, la mancata sospensione comporterebbe l'accesso generalizzato della Procura della Corte dei Conti a tutti i documenti dei gruppi con riguardo alla legislatura in corso ed alle precedenti, aprirebbe la strada al controllo generalizzato di tutta l'attivita' delle articolazioni interne dell'A.R.S. da parte della Corte dei Conti, sottoporrebbe l'attivita' politica dell'Assemblea legislativa democraticamente eletta all'ingerenza della Corte dei Conti, anche in assenza di qualsivoglia valido motivo, pregiudicherebbe, fino alla pronuncia della Corte di annullamento dei provvedimenti impugnati, la funzionalita' dell'organo legislativo e delle sue articolazioni, esponendo, fino alla sentenza della Corte, figure organizzative indefettibili per la vita dell'Assemblea a intromissioni, controlli generalizzati, sindacati preventivi, condizionamenti che contrastano con il corretto funzionamento del sistema democratico rappresentativo. Quest'ultimo non puo' tollerare che il suo corretto funzionamento venga alterato neppure per una fase temporale circoscritta, come quella intercorrente tra la proposizione del presente ricorso e l'adozione della sentenza della Corte costituzionale. Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale di voler accogliere la presente istanza di sospensione.