Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  regione Lombardia, in persona del suo presidente della giunta,
avverso   la   legge  regionale  10  giugno  2002  n. 12,  intitolata
"Differimento   dell'applicazione   di  disposizioni  in  materia  di
istallazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione...",
pubblicata nel Boll. Uff. suppl. ord. n. 24 del 13 giugno 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei  ministri nella riunione del 19 luglio
2002 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    Con  ricorso  a  codesta  Corte notificato il 7 maggio 2002 (reg.
ric.  n. 34  del  2002) il Presidente del Consiglio ha impugnato, tra
l'altro,  l'art. 3  comma  12 della legge regionale Lombardia 6 marzo
2002  n. 4, comma recante modifiche alla legge regionale Lombardia 11
maggio 2001 n. 11 (punto C di quel ricorso).
    Nella  pendenza  della  richiamata  controversia,  la  Regione ha
ritenuto  di  produrre la legge ora in esame, che all'art. 1, comma 1
introduce  una  sorta  di  (piu' apparente che effettiva) sospensione
della  disposizione contenuta nella lettera a) del citato art. 12, al
tempo  stesso  pero'  confermandone  l'efficacia  a decorrere dal non
lontano  gennaio  2003,  e  all'art. 1,  comma  2, ha sostanzialmente
rinnovato fino al 1 gennaio 2003 - e quindi anche dopo tale data - il
divieto  disposto  nella  predetta  lettera  a)  del  citato art. 12,
apportando  ad  essa  solo  due  ritocchi  ("in  corrispondenza  di",
anziche'  "entro  il  limite inderogabile di 75 metri di distanza dal
perimetro  di  proprieta'  di",  ed  inoltre  per  l'aggiunta di "che
ospitano soggetti minorenni").
    Palesemente  le  menzionate  nuove  disposizioni sono affette dai
vizi  di  illegittimita'  costituzionale gia' rilevati nell'anzidetto
ricorso  reg.  ric.  n. 34  del  2002:  esse  invadono  la competenza
esclusiva   statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  prevista
dall'art. 117,  comma secondo, lettera s) Cost., e contrastano con la
legge  quadro  22  febbraio 2001 n. 36 la quale vincola i legislatori
regionali  anche  per  quanto  attiene  alle  materie - di competenza
concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. - tutela della
salute   e   ordinamento  delle  comunicazioni.  In  particolare,  le
disposizioni  regionali  in  esame non considerano le caratteristiche
rilevanti  delle  stazioni  trasmittenti  (altezza dal suolo, potenza
irradiata,  direttivita' delle irradiazioni) ed il livello massimo di
campo ammissibile presso le aree abitate.
    Inoltre,  la  direttiva  europea  96/2/CE  attribuisce agli Stati
membri  la competenza a stabilire le condizioni per l'installazione e
la gestione di reti di comunicazioni e per la prestazione dei servizi
di  telecomunicazione. Le disposizioni ora in esame risultano percio'
invasive anche delle competenze attribuite dall'art. 117, Cost., allo
Stato   per   l'adeguamento  dell'ordinamento  "interno"  alle  norme
europee.
    Ovviamente  si  chiede  la riunione della presente controversia a
quella anteriore menzionata.