IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 8832/94 R.G. promossa da Mori Arturo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Conti ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Firenze, viale dei Mille, 55, attrice; Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento somma. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 ottobre 1994, Mori Arturo S.r.l. conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze per ottenerne il rimborso di L. 20.500.000, oltre interessi e risarcimento del danno, pagate a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese e per "tassa di mantenimento" dal 1985 al 1992. Il Ministero eccepiva tra l'altro l'improponibilita' della domanda ed effettivamente, avendo l'attrice presentato istanza di rimborso in sede amministrativa di parte del tributo al di la' di tre anni, detta parte e' divenuta inazionabile per decadenza ex art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, secondo il quale dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta e' soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). Sul punto, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale "non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in lavoro del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco", questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello sorgente dall'errore.