IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 8832/94  R.G.  promossa  da  Mori  Arturo  S.r.l., rappresentata e
difesa  dall'avv. Fabio Conti ed elettivamente domiciliata nel di lui
studio in Firenze, viale dei Mille, 55, attrice;
    Contro  Amministrazione  finanziaria  dello Stato, in persona del
Ministro  in  carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in
via  degli  Arazzieri  n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento
somma.

                      Svolgimento del processo

    Con  citazione  notificata  in  data 29 ottobre 1994, Mori Arturo
S.r.l.  conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze
per ottenerne il rimborso di L. 20.500.000, oltre
interessi  e  risarcimento  del  danno,  pagate  a titolo di tassa di
concessione  governativa per l'iscrizione al registro delle imprese e
per "tassa di mantenimento" dal 1985 al 1992.
    Il   Ministero  eccepiva  tra  l'altro  l'improponibilita'  della
domanda  ed  effettivamente,  avendo  l'attrice presentato istanza di
rimborso in sede amministrativa di parte del tributo al di la' di tre
anni,  detta parte e' divenuta inazionabile per decadenza ex art. 13,
comma  secondo  d.P.R.  26  ottobre  1972  n. 641,  secondo  il quale
dovendosi   assimilare   -  in  materia  tributaria  -  il  pagamento
d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della
tassa  di  cui  si  tratta  e'  soggetta alla decadenza triennale ivi
prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).
    Sul   punto,   richiamato  il  principio  elaborato  dalla  Corte
costituzionale  nelle  sentenza  20  febbraio 1995, n. 56, secondo il
quale  "non  vi  sono  ragioni che giustifichino il privilegio di una
disciplina   speciale,   in   lavoro  del  debitore,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  contro  il Fisco", questo giudice ritiene
rilevante   e   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
costituzionalita'  dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 641,  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, nella parte
nella  quale  non  prevede  una  diversificazione del trattamento del
diritto  al  rimborso  tributario  sorgente  dall'indebito rispetto a
quello sorgente dall'errore.