Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Emilia-Romagna, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002 n. 12, recante "interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace", pubblicata in B.U.R. n. 88 del 25 giugno 2002, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002. 1. - La legge regionale indicata in epigrafe pone nell'art. 2 norme di principio stabilendo: (comma 1) che "l'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonche' nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna"; (comma 2) "nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalita' di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'art. 117 della Costituzione"; (comma 3) "ai sensi del nono comma dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Dopo aver precisato, negli articoli 3 e 4, i propri obiettivi e i soggetti della cooperazione internazionale, la legge, negli articoli da 5 a 9, definisce gli ambiti di intervento, le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalita' e le iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale. 2. - La legge regionale e' costituzionalmente illegittima in quanto i suddetti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 indicano una serie di iniziative ed interventi regionali, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di proprie iniziative, nonche' la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative degli enti locali, delle organizzazioni non governative (O.N.G.) e delle O.N.L.U.S. (art. 5, comma 2), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalita' di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (in particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e il d.P.R. 31 marzo 1994), che prevede la partecipazione della regione all'attivita' di cooperazione allo sviluppo (la quale e' parte integrante della politica estera nazionale), entro limiti rigorosi e tassativi, e cioe' con capacita' attuativa di iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli affari esteri ovvero propositiva nei riguardi della Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo. Inoltre, l'attivita' regionale prevista dall'art. 2, comma 3, che, per il richiamo all'art. 117, comma 9, della Costituzione, si esplica nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti territoriali di altro Stato, lungi dal comportare obblighi di carattere internazionale, non puo' che essere consentita unicamente come attivita' convenzionale di carattere solo programmatico e di principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della cooperazione decentrata. Aggiungasi, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, ove prevede che la regione provveda all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, non puo' essere attuata sino all'emanazione "delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato" (art. 117, quinto comma, Cost.), contenute nel disegno di legge attuativo della riforma del titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento. 3 - Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dello Stato (art. 1 legge n. 49/1987) e che tale materia, rientra nella competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, la legge regionale si presenta costituzionalmente illegittima nelle parti denunciate sopra.