Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
    Nei   confronti   del   Presidente  della  giunta  della  Regione
Emilia-Romagna, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Emilia-Romagna  24 giugno  2002  n. 12,
recante  "interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via
di  sviluppo  e  i  paesi  in  via  di  transizione,  la solidarieta'
internazionale e la promozione di una cultura di pace", pubblicata in
B.U.R.  n. 88  del  25  giugno 2002, con particolare riferimento agli
articoli 5, 6, 7, 8  e  9, giusta delibera del Consiglio dei ministri
del 2 agosto 2002.
    1.  -  La  legge  regionale indicata in epigrafe pone nell'art. 2
norme  di principio stabilendo: (comma 1) che "l'intervento regionale
nella   materia  della  cooperazione  internazionale  si  svolge  nel
rispetto  dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge
dello  Stato o da essa dedotti, nonche' nel rispetto della competenza
statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di
cui   alla   lettera   a)   del  secondo  comma  dell'art. 117  della
Costituzione  favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati
del  territorio  dell'Emilia-Romagna";  (comma 2)  "nelle  materie di
propria  competenza,  per  gli interventi volti alle finalita' di cui
alla  presente  legge,  la  Regione  provvede anche all'esecuzione ed
all'attuazione  degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea,  ai sensi ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'art.
117   della   Costituzione";  (comma 3)  "ai  sensi  del  nono  comma
dell'art. 117  della  Costituzione,  la  Regione  stipula accordi con
Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato".
    Dopo aver precisato, negli articoli 3 e 4, i propri obiettivi e i
soggetti  della cooperazione internazionale, la legge, negli articoli
da  5  a  9,  definisce  gli  ambiti  di intervento, le iniziative di
cooperazione   internazionale,   gli   interventi  di  emergenza,  le
iniziative  di  educazione  allo sviluppo, culturali, di ricerca e di
sensibilizzazione  ai  principi della pace e dell'interculturalita' e
le   iniziative   di   formazione   nel   campo   della  cooperazione
internazionale.
    2.  -  La  legge  regionale  e' costituzionalmente illegittima in
quanto  i  suddetti  articoli  5,  6,  7, 8 e 9 indicano una serie di
iniziative  ed  interventi regionali, per la cooperazione con i paesi
in  via  di sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di
proprie  iniziative,  nonche'  la  valorizzazione  ed  il sostegno ad
iniziative  degli  enti  locali, delle organizzazioni non governative
(O.N.G.) e delle O.N.L.U.S. (art. 5, comma 2), che non si conciliano,
quanto  alle  materie proprie degli stessi ed alle relative modalita'
di   svolgimento,  con  le  disposizioni  contenute  nella  normativa
nazionale  vigente (in particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e
il d.P.R. 31 marzo 1994), che prevede la partecipazione della regione
all'attivita'  di  cooperazione  allo  sviluppo  (la  quale  e' parte
integrante  della politica estera nazionale), entro limiti rigorosi e
tassativi,   e   cioe'  con  capacita'  attuativa  di  iniziative  di
cooperazione  affidate  dal  Ministero  degli  affari  esteri  ovvero
propositiva  nei riguardi della Direzione Generale della Cooperazione
allo sviluppo.
    Inoltre,  l'attivita'  regionale  prevista  dall'art. 2, comma 3,
che,  per  il  richiamo all'art. 117, comma 9, della Costituzione, si
esplica  nella  stipula  di  accordi  con  Stati  ed  intese con enti
territoriali  di  altro  Stato,  lungi  dal  comportare  obblighi  di
carattere  internazionale,  non puo' che essere consentita unicamente
come  attivita'  convenzionale  di  carattere solo programmatico e di
principio,  limitata,  quindi,  al  campo  di  azione  proprio  della
cooperazione decentrata.
    Aggiungasi,  inoltre,  che  la  disposizione  di  cui all'art. 2,
comma 2,  ove  prevede  che  la  regione  provveda  all'esecuzione ed
all'attuazione  degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea,  non puo' essere attuata sino all'emanazione "delle norme di
procedura  stabilite  da  legge dello Stato" (art. 117, quinto comma,
Cost.),  contenute  nel  disegno di legge attuativo della riforma del
titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento.
    3  -  Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo e'
parte  integrante  della  politica  estera  dello Stato (art. 1 legge
n. 49/1987)  e che tale materia, rientra nella competenza legislativa
statale,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo comma, lettera a) della
Costituzione,  la  legge  regionale  si  presenta  costituzionalmente
illegittima nelle parti denunciate sopra.