IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva formulata,
rileva:
        nei    confronti    di    Mattonai    Marino,   relativamente
all'appartamento  adibito ad abitazione posto in Firenze via Mannelli
n. 51,  si  e'  formato  un  titolo di rilascio per finita locazione,
costituito da convalida di licenza pronunziata dal pretore di Firenze
in data 12 aprile 1994 per la scadenza del 31 dicembre 1995; con tale
provvedimento per l'esecuzione e' stata fissata la data del 30 giugno
1996;  con  ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c., depositato in data 12
settembre    2001   (in   prossimita'   dell'accesso   dell'ufficiale
giudiziario con ausilio di forza pubblica fissato per il 17 settembre
2001),  il Mattonai ha proposto opposizione all'esecuzione, invocando
la  sospensione  delle  esecuzioni per rilascio prevista dall'art. 80
comma  22 della legge 23 dicembre 2000 n. 388: l'opponente ha infatti
dedotto  di  essere  ultrasessantacinquenne  e  di non disporre di un
reddito sufficiente per prendere in locazione altra casa;
        in  realta'  il ricorrente e' incorso in errore nell'indicare
la  norma  che,  al  momento del deposito del ricorso in opposizione,
prevedeva  l'invocata sospensione, posto che la norma applicabile era
l'art. 1  del decreto-legge 2 luglio 2001 n. 247 convertito con legge
4  agosto  2001 n. 332: con tale norma e' stata "differita fino al 31
dicembre   2001"   la  sospensione  delle  esecuzioni  a  favore  dei
conduttori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 della citata
legge n. 388/2000;
        con  ordinanza ex art. 624 c.p.c. in data 20 dicembre 2001 e'
stata  accordata  la  sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre
2001  in quanto il Mattonai ha documentato: a) di essere nato in data
1  luglio  1933  e,  quindi,  di essere ultrasessantacinquenne; b) di
usufruire  di  una pensione I.N.P.S. di L. 685.000 mensili, senza che
risultino altri redditi;
        successivamente    (all'udienza   del   25   febbraio   2002)
l'opponente Mattonai ha chiesto ulteriore sospensione dell'esecuzione
in  relazione  al  sopravvenuto decreto-legge 27 dicembre 2001 n. 450
(poi  convertito  con  legge  27 febbraio 2002 n. 14) con il quale la
sospensione  delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art. 80  comma  20 della legge n. 388/2000 e'
stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2000;
        anche l'ulteriore istanza di sospensione e' stata accolta con
ordinanza   in  data  25  febbraio  2002,  risultando  inalterate  le
condizioni economiche dell'opponente;
        l'opposta  Massetani  Simonetta  si e' costituita in giudizio
eccependo che: a) in passato, con ordinanza del pretore di Firenze in
data   30  ottobre  1998,  era  stata  accertata  una  situazione  di
inadempimento  da  parte  del Mattonai ex art. 2 comma 1 lett. c) del
decreto-legge n. 551/1988 convertito con legge n. 61/1989, per cui ex
art. 6  comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, il ricorrente non
poteva  comunque  usufruire  dell'invocato beneficio; b) le norme che
prevedevano  le  sospensioni  dell'esecuzione applicabili per ipotesi
alla fattispecie erano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.;
        la   questione  di  costituzionalita'  appare  rilevante  nel
presente giudizio e non manifestamente infondata;
        la  rilevanza  si evince dalla considerazione che l'eta' e le
modestissime  condizioni  economiche dell'esecutato sono documentate,
talche'  non  si  vede proprio come il Mattonai con il reddito di cui
dispone  potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone
limitrofe  il  mercato  delle locazioni evidenzia canoni estremamente
onerosi,  anche  per  alloggi  modesti  ed adatti ad una persona sola
quale e' il ricorrente);
        la  rilevanza  si  evince  altresi'  dalla considerazione che
l'esclusione  del  beneficio  della sospensione, disposta dall'art. 6
comma  6  della  legge  n. 431/1998  per il caso di inadempimento del
conduttore  nel pagamento della dovuta indennita' di occupazione, non
opera  nella  fattispecie posto che il citato art. 6 comma 6 non puo'
che riferirsi alle varie ipotesi di sospensione previste dallo stesso
art. 6  della  legge  n. 431/1998  e  non  anche a quelle previste da
successivi  provvedimenti di legge; del resto la dizione estremamente
ampia  utilizzata  dal  legislatore nel disporre la sospensione della
quale  si  discute  ("sospensione  delle  procedure  di  rilascio  di
immobili adibiti ad uso abitativo"), ed il fatto che il beneficio sia
limitato a categorie di conduttori particolarmente disagiate inducono
a  ritenere che il beneficio si applichi anche alle ipotesi in cui il
titolo  esecutivo  di  rilascio  si  sia  formato  per  morosita' del
conduttore   o   comunque   sia  sopravvenuto  un  inadempimento  del
conduttore stesso;
        se,   quindi,   la   norma   che   dispone   la   sospensione
dell'esecuzione   dovesse   risultare   conforme   alla  Costituzione
l'opposizione  del  Mattonai  non  potrebbe  che trovare accoglimento
mentre,  in caso contrario, non potrebbe che essere rigettata essendo
stato dedotto il detto unico motivo di opposizione all'esecuzione;
        la   norma  pare  porsi  in  contrasto  con  l'art. 3,  della
Costituzione posto che si determina una disparita' di trattamento fra
esecutanti, in quanto coloro che agiscono esecutivamente per rilascio
contro  conduttori  che  versino  in  una  delle  situazioni  di  cui
all'art. 80  comma  20  della legge n. 388/2000 vengono a trovarsi in
una  situazione  del  tutto svantaggiata rispetto ad altri esecutanti
nei  cui  confronti  la  sospensione  non  possa  essere invocata: la
disparita'  di  trattamento  non  puo'  considerarsi  giustificata in
relazione  alle  diverse  esigenze  degli  esecutati,  posto  che  le
esigenze  abitative  dei  soggetti  piu'  deboli devono far carico ai
comuni  (come del resto evidenziato anche dall'art. 80 comma 20 della
legge n. 388/2000) e non ai locatori;
        la  circostanza  che  la  sospensione di cui al decreto-legge
n. 450/2001   convertito   con   legge   n. 14/2002   sia   il  terzo
provvedimento  di  sospensione  (in  precedenza  vi  e'  stata quella
dell'art. 80  comma  22  della  legge  n. 388/2000  e  poi quella del
decreto-legge  n. 247/2001  convertito con legge n. 332/2001), che ha
portato  il  periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza
considerare  le  sospensioni in precedenza previste dall'art. 6 della
legge   n. 431/1998)   se   da   un   lato  aggrava  il  sospetto  di
illegittimita'  costituzionale  sotto  il  detto  profilo dell'art. 3
Cost.,  dall'altro  contribuisce  ad  evidenziare  il contrasto della
normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.;
        in vero la tutela esecutiva e' garantita dall'art. 24 comma 1
Cost.  (cfr.  al  riguardo  Corte  cost.  sent.  n. 321/1998  e sent.
n. 333/2001)  al  pari  della  tutela che si realizza nel giudizio di
cognizione,  e  la paralisi della tutela esecutiva per un consistente
periodo  di  tempo  pare  scarsamente conciliabile con la detta norma
costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il
conduttore  attinenti  all'esecuzione  sono  previsti  anche da altre
norme (art. 56 legge n. 392/1978 e 6 legge n. 431/1998);
        la  Corte costituzionale, infine, ha piu' volte affermato che
"i  limiti  legali  al  diritto  di proprieta', previsti dall'art. 42
della  Costituzione  al  fine  di  assicurarne  la  funzione sociale,
consentono   di  ritenere  legittima  la  disciplina  vincolistica  a
condizione  che essa abbia un carattere stradinario e temporaneo" (da
ultimo  Corte  cost.  sent. n. 482/2000): la lunghezza dei periodi di
sospensione   ed   il  reiterarsi  nel  tempo  dei  provvedimenti  di
sospensione   rende   manifesta   una  tendenza  del  legislatore  ad
utilizzare  lo  strumento  della  sospensione  in  via  ordinaria per
affrontare   il  problema  degli  alloggi,  anziche'  come  strumento
eccezionale;
        infine, pur nella consapevolezza che ogni questione attinente
alla  opportunita' o meno del provvedimento di legge, in relazione ai
fini  perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una
determinata  questione deve essere rimessa alla Corte cost., non puo'
non  osservarsi  che  ove  la  tendenza a rendere difficoltosa se non
addirittura  impossibile  l'esecuzione per rilascio contro conduttori
anziani  o  handicappati  gravi  (o  che  hanno  nel nucleo familiare
persone in tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (cfr. anche
quanto  disposto  dall'art. 6  comma  5  della  legge n. 431/1998), i
soggetti di eta' avanzata o portatori di handicap grave verrebbero di
fatto  danneggiati nella ricerca di una casa da prendere in locazione
in quanto i locatori tendenzialmente preferirebbero soggetti che, una
volta  cessato  il  rapporto locatizio, non potrebbero far valere una
condizione  disagiata  per  ottenere  dilazioni  nell'esecuzione  per
rilascio;