Il  giudice  per  le  indagini preliminari dott. Laura Capotorto,
letti gli atti del procedimento n. 9866/99R r.g. notizie di reato,

                            O s s e r v a

    A  seguito  della querela proposta il 9 giugno 1999 nei confronti
dell'on.  Marcello  Dell'Utri dall'allora pocuratore della Repubblica
di  Palermo  dott.  Giancarlo  Caselli e dai sostituti dott. Guido Lo
Forte,  Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed
Umberto  De Giglio, il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma
ha  esercitato  l'azione  penale  formulando  richiesta  di  rinvio a
giudizio,  presentata  il 22 maggio 2000 in ordine al reato di cui al
capo d'imputazione di seguito trascritto:
        Capo  A)  artt.  595,  terzo  comma,  e  13, legge n. 47/1948
perche'  nel  corso  di  un'intervista  pubblicata sul quotidiano "Il
Messaggero"  del  10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "E' l'inizio
della  campagna  elettorale"  e sotto titolato "Dell'Utri si difende:
contro  di  me  un  accanimento  politico.  E  vuole  candidarsi alle
europee",  che  qui  si intende integralmente riportato, rilasciata a
seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti
dell'on.  Marcello  Dell'Utri  in  data 22 gennaio 1999 dai sostituti
procuratori  della  Repubblica  presso  il Tribunale di Palermo, Gian
Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro
Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la reputazione di
questi  ultimi  pronunciando le seguenti affermazioni: "e' cominciata
la campagna elettorale", "si muove in prima persona", "la loro e' una
reazione  infantile, cominciano a capire che il castello che mi hanno
costruito  addosso  sta  crollando  e  allora ne fanno uno nuovo", "i
pentiti  sono  come dei juke-box, metti il gettone e loro dicono cio'
che  vuoi. Ma io non ho gettoni. La Procura si.". In Roma il 10 marzo
1999.
    La  Camera  dei  deputati,  con  delibera  in data 21 marzo 2000,
approvando   la   proposta  della  giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere,  ha  dichiarato  che  i  fatti per i quali era in corso il
procedimento  penale nei confronti dell'on. Dell'Utri (n. 9866/1999R)
concernevano   opinioni   espresse   da   un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  ricadevano,  pertanto, nella
previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    All'odierna  udienza  preliminare  questo  giudice,  ritenuta  la
necessita'  di  sottoporre  alla  Corte costituzionale la valutazione
circa    la    legittimita'    della    suddetta   deliberazione   di
insindacabilita'  delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese
dal  sopra  menzionato  deputato  agli  organi  di stampa, sentite le
parti,  ha  sospeso il procedimento al fine di presentare il presente
ricorso  diretto all'annullamento della delibera de qua che determina
l'improcedibilita' dell'azione penale.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  infatti,  la Camera ha erroneamente
ritenuto sussistenti i presupposti necessari per poter considerare le
dichiarazioni  rese  dal  deputato direttamente connesse all'sercizio
delle funzioni parlamentari.
    Codesta  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  rientrano  nella
previsione  di  immunita'  di  cui al citato art. 68 solo le opinioni
legate  da "nesso funzionale" con le attivita' svolte dal dichiarante
nella   sua   qualita'   di  parlamentare.  Se cosi'  non  fosse,  la
prerogativa   si   tradurrebbe   in  un  ingiustificato  ed  ingiusto
privilegio personale.
    Il   nesso   funzionale  puo'  ritenersi  sussistente  quando  le
dichiarazioni   corrispondono  a  quelle  espresse  nel  corso  delle
attivita' proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle
attivita'  che,  pur  connesse  in  senso lato all'esercizio di dette
funzioni,  ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio,
all'attivita' politica espletata all'interno dei partiti.
    Secondo    la   piu'   recente   giurisprudenza   costituzionale,
costituiscono   opinioni   espresse   nell'esercizio  della  funzione
parlamentare  quelle "manifestate nel corso dei lavori della camera e
dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi
fra  le  funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in
atti,  anche  individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta'
proprie   del   parlamentare   quale  membro  dell'assemblea.  Invece
l'attivita'  politica  svolta  dal parlamentare al di fuori di questo
ambito  non  puo'  dirsi  di  per  se'  esplicazione  della  funzione
parlamentare  nel  senso  preciso  cui  si riferisce l'art. 68, primo
comma,   della  Costituzione.  Nel  normale  svolgimento  della  vita
democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare
esprima  fuori  dai  compiti e dalle attivita' propri delle assemblee
rappresentano  piuttosto  esercizio  della  liberta'  di  espressione
comune  a  tutti  i  consociati.  Ad  esse non puo' estendersi, senza
snaturarla, una immunita' che la Costituzione ha voluto, in deroga al
generale  principio  di  legalita' e di giustiziabilita' dei diritti,
riservare  alle  opinioni  espresse  nell'esercizio  delle  funzioni"
(sentenza n. 10/2000 della Corte costituzionale).
    Con  riferimento alla divulgazione delle opinioni manifestate dai
parlamentari,  codesta  Corte ha precisato che "la semplice comunanza
di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in
dibattiti  pubblici  e  le opinioni espresse in sede parlamentare non
basta  ad  estendere  alla  prima  l'insindacabilita'  che  copre  le
seconde. Ne' si puo' invocare a tal fine l'esistenza di un "contesto"
politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacche' siffatto tipo
di  collegamenti  non  vale,  di per se', a conferire il carattere di
attivita'  parlamentare  a  manifestazioni di pensiero oggettivamente
estranee  ad  essa. Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale
fra  la  dichiarazione  e  l'attivita'  parlamentare:  nesso che puo'
legittimamente   essere   affermato  dalle  Camere  anche  quando  le
dichiarazioni   siano   sostanzialmente   riproduttive  dell'opinione
sostenuta in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale rileva,
infatti,  non soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione e'
espressa  in ambito parlamentare, ma riguarda il contenuto storico di
essa,  pure  quando  ne  sia  realizzata  la  diffusione pubblica ...
L'insindacabilita'  si  estende,  quindi,  a  tutte  le  altre sedi e
occasioni   in  cui  l'opinione  sia  riprodotta  nel  suo  contenuto
sostanziale" (sentenza n. 56/2000 della Corte costituzionale).
    Ne  consegue che, poiche' la insindacabilita' delle dichiarazioni
rese   extramoenia   puo'   essere   riconosciuta  solo  ove  vi  sia
corrispondenza  sostanziale  tra  le  dichiarazioni  stesse  e quelle
espresse  nell'ambito  dell'attivita'  tipica  del parlamentare, puo'
riconoscersi  l'insindacabilita'  solamente  se tale ultima attivita'
sia stata gia' espletata, cioe' nel caso in cui il parlamentare abbia
gia'   espresso   dichiarazioni   od   opinioni  nella  sede  propria
parlamentare  e  solo successivamente o, quanto meno, contestualmente
abbia dato pubblicita' esterna ad esse.
    Codesta  Corte  ha  affermato  infatti  che  "la  Corte,  ai fini
dell'insindacabilita'  del  primo  comma  dell'art. 68,  deve  dunque
accertare  la  corrispondenza  di  contenuti con un atto parlamentare
precedente o sostanzialmente contestuale" (sentenza n. 11/2000).
    Orbene,  nel  caso in esame non ricorrono i suddetti presupposti,
giacche' le dichiarazioni asseritamente diffamatorie furono rese agli
organi  di  stampa ben prima che la Camera dei deputati discutesse la
richiesta  di  autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza in data 5
marzo  1999,  con  la  quale il g.i.p. del Tribunale di Palermo aveva
disposto  l'applicazione  della  misura della custodia in carcere nei
confronti del deputato Dell'Utri.
    Non  puo'  quindi  essere  riconosciuta  la sussistenza del nesso
funzionale   tra   le   dichiarazioni   in  questione  e  l'attivita'
parlamentare  dell'on.  Dell'Utri, giacche' questi riferi' le proprie
opinioni  agli  organi di stampa senza avere in precedenza - o almeno
contestualmente - espresso analoghe opinioni in sede parlamentare.
    La  deliberazione  di insindacabilita' e' stata, dunque, adottata
dalla  Camera  dei  deputati  sulla base di un'errata valutazione dei
presupposti   richiesti   dall'art.   68   della   Costituzione,  con
conseguente     illegittima     interferenza    nelle    attribuzioni
dell'autorita'  giudiziaria,  alla  quale deve essere riconosciuto il
potere-dovere  di  procedere  nei  confronti  dell'on. Dell'Utri allo
scopo  di  valutare  se  le  dichiarazioni da lui rese abbiano o meno
valenza  diffamatoria  e, quindi, se egli debba rispondere penalmente
del contestato reato di diffamazione a mezzo della stampa.