IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino marocchino Belhak Issam, nato a Casablanca il 22 maggio 1964, trasmessa con fax alle ore 16,57 del 2 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51; Considerato che: come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione; come previsto dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione e' gia' in corso di esecuzione (v. missiva del 2 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino marocchino sul volo delle ore 20,15 dello stesso giorno per Casablanca); prospettandosi dubbi di legittimita' costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; O s s e r v a Sulla leggittimazione del p.m. Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la leggittimazione a proporre questioni di costituzionalita' di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualita' di "parte" non di titolare della potestas judicandi. Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. e' chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale "parte" ma quale organo di controllo della legittimita' di un atto amministrativo incidente sulla liberta' personale che, ai sensi dell'art. 13 primo e secondo comma Cost., e' "inviolabile" e non ammette forma alcuna di restrizione "se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria". Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e motivando specificamente, a presidio della liberta' personale, sui requisiti di legittimita' di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera, e' un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalita', al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facolta' di parte. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002. L' articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutivita', da' luogo, come appresso si esporra', a dubbi di costituzionalita' non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legittimita' dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida. Sulla non manifesta infondatezza della questione. La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-bis nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua liberta' personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto e' assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14. Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformita' alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa: essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.; permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m.. E' indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione gia' in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data inutiliter dando vita ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di liberta' violato. A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalita' del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di liberta' dello straniero differenziato e sensibilmente piu' debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben piu' ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14. E cio' sotto almeno due profili: il p.m. non puo' esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti a riscontro della loro legittimita' (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, "copia degli atti"); il p.m. non puo' sentire, come gia' detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento del provvedimento amministrativo (mentre l'una e l'altra facolta' sono riconosciute al giudice). Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettivita' dell'inviolabile diritto di liberta' personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.