Ricorso  del  governo della Repubblica, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge;
    Nei  confronti  della  regione  Valle d'Aosta, in persona del suo
presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 2  e 7 della legge statutaria pubblicata
sul  B.U.R.  n. 33  del  2 agosto 2002 recante: Testo di legge di cui
all'art. 15,   secondo   comma,   dello   statuto  speciale,  recante
"Modificazioni  alla  legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per
l'elezione   del  consiglio  regionale  della  Valle  d'Aosta),  gia'
modificata  dalle  legge regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1 settembre
1997,   n. 31,   e   alla  legge  regionale  19  agosto  1998,  n. 47
(Salvaguardia   delle   caratteristiche   tradizioni  linguistiche  e
culturali  delle  popolazioni walzer della valle del Lys)", approvato
dal  consiglio  regionale  nella  seduta  del  25 luglio 2002, con la
maggioranza  dei  due terzi dei suoi componenti, (giusta delibera del
Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002).
    1. - Il testo di legge indicato in epigrafe contiene fra l'altro,
nel  capo  I, varie disposizioni di modificazione della normativa per
l'elezione  del consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.
    In particolare:
        l'art. 2  inserisce  dopo  l'art. 3  della  suddetta legge un
art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parita' fra i sessi", del
seguente tenore:
          "1.   In  attuazione  dell'art. 15,  secondo  comma,  dello
statuto   speciale   per   la  Valle  d'Aosta,  la  regione  promuove
l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parita'
per l'accesso alle consultazioni elettorali.
          2.  Ogni  lista  di  candidati  all'elezione  del Consiglio
regionale  deve  prevedere  la  presenza  di  candidati di entrambi i
sessi".
        L'art. 7,   contenente   "modificazioni   dell'art. 9"  della
medesima legge, al comma 1 dispone che:
          "1.  La  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 9 e' sostituita
dalla seguente: 9. - verifica che le liste siano state presentate nei
termini,  che  siano  corredate  dal  numero di firme prescritte, che
comprendano  un  numero  di  candidati non inferiore al numero minimo
prescritto  e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i
sessi;  riduce  al  limite  prescritto quelle contenenti un numero di
candidati  superiore  al  numero  massimo prescritto, cancellando gli
ultimi  nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle
predette condizioni".
    2.   -   Il   Governo  della  Repubblica  promuove  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  testo  della legge regionale sopra
indicata,  limitatamente  agli  art. 2, comma 2 e 7 comma 1, ai sensi
dell'art. 15,  comma  3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, quale
modificato  dall'art. 2,  comma  l,  della  legge  costituzionale  31
gennaio   2001  n. 2  -  o  comunque  ai  sensi  dell'art. 127  della
Costituzione - per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
    3.-  L'art. 15,  comma  2,  dello  Statuto  regionale sopracitato
stabilisce  fra l'altro che la legge regionale che determina la forma
di  governo  della  regione  e,  specificatamente,  le  modalita'  di
elezione   del   consiglio   della   Valle  "al  fine  di  conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi... promuove condizioni di
parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali".
    Questa  enunciazione programmatica e' richiamata e riprodotta nel
nuovo   testo   dell'art. 3-bis,   comma  1,  della  legge  n. 3/1993
introdotto  dall'art. 2  del testo normativo indicato in epigrafe. Il
successivo comma 2 aggiunge che "ogni lista di candidati all'elezione
del  consiglio  regionale  deve prevedere la presenza di candidati di
entrambi  i  sessi".  Anche questo secondo comma del testo normativo,
messo  in  collegamento  con  il  comma  che  lo  precede  e  con  la
corrispondente norma statutaria, potrebbe essere considerato, secondo
una  interpretazione  conforme  al  dettato  costituzionale, come una
norma  meramente  propositiva,  quasi  un auspicio che ogni lista sia
formata  con  candidati  di  entrambi  i  sessi, rispettando cosi' lo
spirito del legislatore statutario.
    Sennonche'  l'art. 7  del testo indicato in epigrafe precisa, nel
comma  l,  che,  in  sede  di  verifica della regolarita' delle liste
presentate  vanno  dichiarate  "non  valide" le liste nelle quali non
siano presenti candidati di entrambi i sessi.
    Orbene,  il  disposto  dell'art. 7,  comma  1, nella parte in cui
prevede  tale  invalidita',  e  l'art. 2, comma 2, nella parte in cui
dispone  che  ogni  lista  deve prevedere la presenza di candidati di
entrambi  i  sessi  (ove  questa  norma  non fosse ritenuta meramente
propositiva  e  priva  di  valore  cogente,  una  volta  eliminata la
dichiarazione  di  invalidita' di cui al successivo art. 7, comma 1),
sono  in  chiaro  ed  evidente  contrasto  con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.
    Si ripropone, in effetti, la stessa situazione di cui all'art. 5,
comma  2,  ultimo  periodo,  della  legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla
elezione  diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia, del
consiglio  comunale  e  del  consiglio provinciale, che prevedeva che
"nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere di norma
rappresentato  in  misura  superiore  a  due  terzi", di cui la Corte
costituzionale,   con   la  sentenza  n. 422/1995  ha  dichiarato  la
illegittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 5l
Cost.,   unitamente,  per  conseguenza,  ad  altre  norme  statali  e
regionali  similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della
legge  regionale  Valle  d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla
elezione  diretta  del  sindaco,  del  vice  sindaco  e del consiglio
comunale.
    Richiamiamo  le  ampie  e  chiarissime considerazioni gia' svolte
dalla  Corte  nella  sentenza  suddetta,  da  ritenersi perfettamente
pertinenti   al   caso   di  specie,  in  quanto  nessuna  differenza
sostanziale  puo'  farsi  fra  le  previsione di una quota di riserva
(pari  ad  una  percentuale  delle  presenze)  e la previsione di una
presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei
due  sessi.  All'uno  e  all'altro  caso  si  attagliano  le seguenti
considerazioni della Corte:
        "Posto  dunque  che  l'art. 3,  primo  comma,  e  soprattutto
l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due
sessi nella possibilita' di accedere alle cariche pubbliche elettive,
nel  senso  che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai
essere  assunta  come  requisito  di  eleggibilita',  ne consegue che
altrettanto  deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilita' .
Infatti,  la possibilita' di essere presentato candidato da coloro ai
quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse
leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono
la facolta' di presentare liste di candidati o candidature singole, a
seconda  dei  diversi  sistemi  elettorali  in  vigore, non e' che la
condizione  pregiudiziale  e  necessaria per poter essere eletto, per
beneficiare  quindi  in  concreto  del  diritto di elettorato passivo
sancito  dal  richiamato  primo  comma dell'art. 51. Viene pertanto a
porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma
di  legge  che impone nella presentazione delle candidature pubbliche
elettive   qualsiasi   forma  di  quote  in  ragione  del  sesso  dei
candidati".