Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti del presidente della giunta della Regione Sardegna, per la dichiarazione di illeggittimita' costituzionale della legge della Regione Sardegna 1 luglio 2002, n. 10, concernente "adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4" pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 9 luglio 2002, con particolare riferimento all'art. 1 e ai conseguenti articoli 2, 3 e 4, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002. 1. - La legge regionale indicata in epigrafe, prevede adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, recante la disciplina del riassetto generale delle provincie sarde, le procedure ordinarie per la istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali, demandando l'istituzione di nuove province ad una successiva legge regionale. Con legge regionale n. 9/2001 la regione ha istituito le province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campitano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio. In particolare l'art. 1, comma 2, consente l'elezione degli organi delle nuove province utilizzando la prima data utile, ovvero l'ordinario turno di elezione amministrativa dell'anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, procedendo al loro rinnovo nella stessa data. 2. - La disciplina recata si appalesa costituzionalmente illegittima sotto vari profili. E' pur vero che la Regione Sardegna, dispone di una competenza legislativa primaria nella materia "dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (art. 3 dello statuto di autonomia), e che rientra nelle sue competenze l'istituzione di nuove province nel territorio (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 230/2001 e art. 43 dello statuto di autonomia), ma tale competenza legislativa si deve esplicare nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e dei correlati articoli 2, 3 e 4, eccedono la competenza della regione, in quanto la riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione, all'art. 117, secondo comma, lettera p), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della "legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane". Inoltre, la disciplina della materia elettorale degli enti locali e' organicamente contenuta nella normativa statale vigente (cfr. legge n. 81/1993, legge n. 122/1951, legge n. 182/1991), che conferisce al Ministero dell'interno la potesta' di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola immediatamente ai prefetti, affinche' provvedano alla convocazione dei comizi, nonche' nel testo unico sugli enti locali - decreto legislativo n. 67/2000 - che agli articoli 141 e seguenti disciplina, in modo analitico e uniforme per tutto il territorio regionale, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali ad opera dello Stato, prevedendo competenze, tempi e procedure.