Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti del presidente della
giunta    della   Regione   Sardegna,   per   la   dichiarazione   di
illeggittimita'  costituzionale  della legge della Regione Sardegna 1
luglio   2002,   n. 10,  concernente  "adempimenti  conseguenti  alla
istituzione  di  nuove  province, norme sugli amministratori locali e
modifiche  alla  legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4" pubblicata nel
B.U.R.   n. 20   del  9  luglio  2002,  con  particolare  riferimento
all'art. 1  e  ai  conseguenti articoli 2, 3 e 4, giusta delibera del
Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002.
    1. - La legge regionale indicata in epigrafe, prevede adempimenti
conseguenti   alla   istituzione   di  nuove  province,  norme  sugli
amministratori  locali modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997,
n. 4,  recante  la  disciplina del riassetto generale delle provincie
sarde,  le procedure ordinarie per la istituzione di nuove province e
la   modificazione   delle   circoscrizioni  provinciali,  demandando
l'istituzione di nuove province ad una successiva legge regionale.
    Con legge regionale n. 9/2001 la regione ha istituito le province
di  Carbonia  -  Iglesias,  del  Medio Campitano, dell'Ogliastra e di
Olbia - Tempio.
    In  particolare  l'art.  1,  comma  2,  consente l'elezione degli
organi  delle  nuove province utilizzando la prima data utile, ovvero
l'ordinario  turno  di  elezione  amministrativa  dell'anno 2003, con
conseguente  scadenza  di  diritto  del  mandato  degli  organi delle
province   preesistenti  di  Cagliari,  Nuoro,  Oristano  e  Sassari,
procedendo al loro rinnovo nella stessa data.
    2.   -   La  disciplina  recata  si  appalesa  costituzionalmente
illegittima sotto vari profili.
    E'  pur  vero  che la Regione Sardegna, dispone di una competenza
legislativa  primaria  nella  materia  "dell'ordinamento  degli  enti
locali  e  delle  relative  circoscrizioni"  (art. 3 dello statuto di
autonomia), e che rientra nelle sue competenze l'istituzione di nuove
province  nel  territorio  (cfr.  sentenza della Corte costituzionale
n. 230/2001 e art. 43 dello statuto di autonomia), ma tale competenza
legislativa  si  deve esplicare nei limiti derivanti dall'armonia con
le  norme  della  Costituzione  e  con  i  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica.
    Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2 e dei correlati
articoli 2, 3 e 4, eccedono la competenza della regione, in quanto la
riforma  del  titolo  V,  della  parte  seconda,  della Costituzione,
all'art.  117, secondo comma, lettera p), attribuisce alla competenza
esclusiva  dello  Stato  la  materia  della "legislazione elettorale,
organi  di  Governo  e  funzioni  fondamentali  di comuni, province e
citta' metropolitane".
    Inoltre, la disciplina della materia elettorale degli enti locali
e'  organicamente  contenuta  nella  normativa  statale vigente (cfr.
legge   n. 81/1993,   legge   n. 122/1951,  legge  n. 182/1991),  che
conferisce  al  Ministero dell'interno la potesta' di fissare la data
per  lo  svolgimento  delle  elezioni  dei  nuovi consigli comunali e
provinciali,  comunicandola  immediatamente  ai  prefetti,  affinche'
provvedano  alla  convocazione  dei  comizi,  nonche' nel testo unico
sugli  enti  locali  -  decreto  legislativo  n. 67/2000  -  che agli
articoli  141 e seguenti disciplina, in modo analitico e uniforme per
tutto  il territorio regionale, lo scioglimento dei consigli comunali
e  provinciali  ad  opera dello Stato, prevedendo competenze, tempi e
procedure.