Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato contro la Regione Campania per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera i), della legge regionale n. 9 del 10 luglio 2002 ""Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM."", pubblicata nel B.U.R.C. n. 32 dell'8 luglio 2002. L'art. 11, comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata, nella parte che qui interessa, dispone che, in mancanza di atto legislativo del consiglio regionale, la giunta regionale "... definisce con regolamento in vigore fino a quando il consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania, le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti a sostegno della realta' duttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina: (Omissis). i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la materia "ordinamento della comunicazione" appartiene alla competenza concorrente delle Regioni e dello Stato. In tale materia, pertanto, devono essere rispettati i principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. La legge statale 31 luglio 1997, n. 249 all'art. 2, comma 6, attribuisce all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere il piano nazionale nell'ambito del quale, sentite le regioni, la medesima Autorita' individua la localizzazione degli impianti e l'attribuzione dei siti. La citata norma statale rappresenta un principio fondamentale a soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale. La norma regionale impugnata, attribuendo alla giunta regionale il potere di disciplinare ""la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni ...", viola il suindicato principio fondamentale espresso dalla legge statale n. 249 del 1997, in base al quale - giova ripetere - la localizzazione e l'attribuzione dei siti e' invece riservata all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede sentite le regioni. Ne consegue l'illegittimita' costituzionale della norma regionale impugnata, per violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.