Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  contro la Regione
Campania  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
disposizione  di  cui  all'art.  11, comma 3, lettera i), della legge
regionale n. 9 del 10 luglio 2002 ""Norme in materia di comunicazione
e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale
per  le  comunicazioni  - CO.RE.COM."", pubblicata nel B.U.R.C. n. 32
dell'8 luglio 2002.
    L'art.  11,  comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata,
nella  parte  che  qui  interessa,  dispone  che, in mancanza di atto
legislativo   del  consiglio  regionale,  la  giunta  regionale  "...
definisce  con  regolamento  in  vigore  fino  a  quando il consiglio
regionale  non approva una legge organica sul sistema integrato della
comunicazione   in  Campania,  le  politiche  volte  alla  creazione,
promozione  o  definizione  di  strumenti  a  sostegno  della realta'
duttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo
della comunicazione in Campania, e disciplina:
    (Omissis).
        i)   la   localizzazione   e   l'attribuzione   dei  siti  di
trasmissione  delle  reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le
telecomunicazioni   e   gli   strumenti   di  sostegno  eventualmente
necessari.
    Ai  sensi  del  nuovo  testo  dell'art.  117,  terzo comma, della
Costituzione, la materia "ordinamento della comunicazione" appartiene
alla  competenza  concorrente  delle  Regioni  e dello Stato. In tale
materia,  pertanto,  devono essere rispettati i principi fondamentali
determinati dalla legislazione dello Stato.
    La  legge  statale  31  luglio  1997, n. 249 all'art. 2, comma 6,
attribuisce  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni la
funzione  di  redigere  il  piano  nazionale  nell'ambito  del quale,
sentite le regioni, la medesima Autorita' individua la localizzazione
degli impianti e l'attribuzione dei siti.
    La  citata  norma statale rappresenta un principio fondamentale a
soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale.
    La  norma  regionale impugnata, attribuendo alla giunta regionale
il  potere  di  disciplinare ""la localizzazione e l'attribuzione dei
siti  di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e
per   le   telecomunicazioni  ...",  viola  il  suindicato  principio
fondamentale espresso dalla legge statale n. 249 del 1997, in base al
quale  - giova ripetere - la localizzazione e l'attribuzione dei siti
e'   invece   riservata   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,   che   provvede   sentite  le  regioni.  Ne  consegue
l'illegittimita'  costituzionale della norma regionale impugnata, per
violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.