LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7823/99 depositato
il  5  giugno  1999  avverso S/RIF sui rimb. n. del 26 gennaio 1999 -
I.R.P.E.F.   contro  D.R.E.  Lombardia  (sez.  Milano)  proposto  da:
Grafiche  Parole  Nuove  S.r.l.,  rapp. Quadrio Giancarlo residente a
Brugherio  (MI)  in  via  Garibaldi  n. 3, difesa da: Angiolini dott.
Pasquale residente a Vimodrone (MI) in viale Rimembranze n. 8.
    La  societa'  Grafiche  Parole  Nuove  S.r.l.  ricorre avverso il
silenzio-rifiuto,   formatosi   sull'istanza   di   rimborso   di  L.
27.554.000,  versate,  a  titolo  di  ritenute  su accantonamenti per
trattamento  di fine rapporto, ai sensi dell'art. 3, comma 211, legge
n. 66/1996,   come   modificato   dall'art. 2   decreto   legislativo
n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997.
    La  ricorrente  adduce  profili  d'illegittimita'  costituzionale
della  normativa  sopra  indicata  in  relazione agli articoli 3 e 53
della carta costituzionale.
    Il  Collegio dubita della legittimita' di tali norme per i motivi
esposti  nel  ricorso,  che appaiono - prima facie - condivisibili ai
fini   della  valutazione  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale.
    La   fattispecie   sottoposta   al   vaglio   della  Commissione,
concernente   un'ipotesi  d'anticipato  versamento  di  ritenute,  si
discosta  nettamente,  sia  nella forma che nella sostanza, da quello
che   e'   il   normale   sistema  che  disciplina  l'istituto  della
sostituzione  nel  debito  d'imposta,  determinando,  a  carico degli
imprenditori,   pesanti   oneri   finanziari,   non  comparabili  con
nessun'altra  forma  di  sostituzione,  sia  in  relazione  ai  tempi
dell'anticipazione,  di  gran  lunga  maggiori  rispetto  all'ipotesi
normale  del  versamento  delle ritenute, sia per l'impossibilita' di
anticipare  o  accelerare, in alcun modo, il momento di effettuazione
delle   ritenute.  Tali  versamenti,  per  la  loro  stessa  entita',
finiscono,  pertanto,  per  tradursi in una vera e propria forma, sia
pure   mascherata,   di   "prelievo  fiscale",  tanto  piu'  grave  e
ingiustificata,  in  quanto  destinata  a  fare  ricadere  su  di una
particolare  categoria di soggetti (gli imprenditori, e neppure tutti
gli  imprenditori, visti i casi di esclusione di cui all'art. 3 legge
n. 662/1996,  comesostituito  dall'art. 2  decrerto-legge n. 79/1997,
convertito nella legge n. 140/1997), in via esclusiva, con una palese
discriminazione all'interno della stessa categoria, al di fuori delle
condizioni  e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione,
la  parziale copertura di un "costo pubblico" che, viceversa, avrebbe
dovuto invece gravare sull'intera collettivita'.
    Quanto  sin  qui esposto fa paventare al collegio la possibilita'
di  una violazione non solo del generale principio di uguaglianza, di
cui  all'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto tale versamento non
grava  neppure  su  tutti gli imprenditori e discrimina coloro che ne
sono colpiti a favore di coloro che vengono dalla legge espressamente
esclusi  (v.  art. 3  legge  n. 662/1996, come sostituito dall'art. 2
decreto legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997).
    La  norma  de  quo sembra altresi' in contrasto con il principio,
fondamentale in materia tributaria, del concorso alle spese pubbliche
in ragione della propria capacita' contributiva, sancito dall'art. 53
della Costituzione, trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza,
non   correlato   ad  alcuna  concreta  manifestazione  di  capacita'
contributiva,   in   quanto  il  numero,  il  livello  retributivo  e
l'anzianita' dei dipendenti, cui e' ragguagliato l'accantonamento per
trattamento  di fine rapporto, non possono in alcun modo considerarsi
quali  manifestazioni,  neppure indirette, di reddito o patrimonio e,
quindi, di capacita' contributiva.