LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7823/99 depositato il 5 giugno 1999 avverso S/RIF sui rimb. n. del 26 gennaio 1999 - I.R.P.E.F. contro D.R.E. Lombardia (sez. Milano) proposto da: Grafiche Parole Nuove S.r.l., rapp. Quadrio Giancarlo residente a Brugherio (MI) in via Garibaldi n. 3, difesa da: Angiolini dott. Pasquale residente a Vimodrone (MI) in viale Rimembranze n. 8. La societa' Grafiche Parole Nuove S.r.l. ricorre avverso il silenzio-rifiuto, formatosi sull'istanza di rimborso di L. 27.554.000, versate, a titolo di ritenute su accantonamenti per trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 3, comma 211, legge n. 66/1996, come modificato dall'art. 2 decreto legislativo n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997. La ricorrente adduce profili d'illegittimita' costituzionale della normativa sopra indicata in relazione agli articoli 3 e 53 della carta costituzionale. Il Collegio dubita della legittimita' di tali norme per i motivi esposti nel ricorso, che appaiono - prima facie - condivisibili ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La fattispecie sottoposta al vaglio della Commissione, concernente un'ipotesi d'anticipato versamento di ritenute, si discosta nettamente, sia nella forma che nella sostanza, da quello che e' il normale sistema che disciplina l'istituto della sostituzione nel debito d'imposta, determinando, a carico degli imprenditori, pesanti oneri finanziari, non comparabili con nessun'altra forma di sostituzione, sia in relazione ai tempi dell'anticipazione, di gran lunga maggiori rispetto all'ipotesi normale del versamento delle ritenute, sia per l'impossibilita' di anticipare o accelerare, in alcun modo, il momento di effettuazione delle ritenute. Tali versamenti, per la loro stessa entita', finiscono, pertanto, per tradursi in una vera e propria forma, sia pure mascherata, di "prelievo fiscale", tanto piu' grave e ingiustificata, in quanto destinata a fare ricadere su di una particolare categoria di soggetti (gli imprenditori, e neppure tutti gli imprenditori, visti i casi di esclusione di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, comesostituito dall'art. 2 decrerto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997), in via esclusiva, con una palese discriminazione all'interno della stessa categoria, al di fuori delle condizioni e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione, la parziale copertura di un "costo pubblico" che, viceversa, avrebbe dovuto invece gravare sull'intera collettivita'. Quanto sin qui esposto fa paventare al collegio la possibilita' di una violazione non solo del generale principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale versamento non grava neppure su tutti gli imprenditori e discrimina coloro che ne sono colpiti a favore di coloro che vengono dalla legge espressamente esclusi (v. art. 3 legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 2 decreto legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997). La norma de quo sembra altresi' in contrasto con il principio, fondamentale in materia tributaria, del concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sancito dall'art. 53 della Costituzione, trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza, non correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacita' contributiva, in quanto il numero, il livello retributivo e l'anzianita' dei dipendenti, cui e' ragguagliato l'accantonamento per trattamento di fine rapporto, non possono in alcun modo considerarsi quali manifestazioni, neppure indirette, di reddito o patrimonio e, quindi, di capacita' contributiva.