IL COLLEGIO ARBITRALE

    Costituito  per  la  risoluzione  della  controversia insorta tra
l'impresa  Costruire  S.p.a.  (gia' ing. Salvatore Fiore S.p.a.), con
sede in Napoli, al vico II S. Nicola alla Dogana n. 9, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore  il  dott.  ing.  Elio  Catullo,
amministratore unico, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
all'atto  di  accesso arbitrale degli avvocati Paolo Minervini e Gina
Orlando  con  i  quali  elettivamente domiciliata in Napoli presso lo
studio  del  primo, alla via Riviera di Chiaia n. 33, e il Presidente
della  giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della
gestione  ex  art. 11,  comma  8,  legge  n. 887/1984, in persona del
Presidente  pro  tempore  Antonio  Bassolino, con sede in Napoli, ope
legis  rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli e
presso  quest'ultima  domiciliato  in  Napoli alla via Diaz n. 11, in
relazione alla convenzione rogata in forma pubblica amministrativa il
18 dicembre  1986,  rep. n. 279 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 13 del
7 ottobre 1991.
    Sciogliendo la riserva fatta in chiusura di lodo parziale,

                           P r e m e t t e

    Con  atto  notificato  nei  giorni  17,  18  e  19 aprile 2001 la
Costruire  S.p.a.  ha  introdotto  controversia  contro il Presidente
della  giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della
gestione ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984.
    La   controversia   ha   ad  oggetto  l'esecuzione  del  rapporto
convenzionale  costituito  tra le parti relativo alla progettazione e
realizzazione  delle  opere  di  adeguamento del sistema di trasporto
intermodale   nella   zona  flegrea,  interessata  dal  fenomeno  del
bradisismo.
    Il  convenuto  ha  eccepito  l'incompetenza  arbitrale in ragione
dell'applicabilita'  al  giudizio  dell'art. 3  del d.l. n. 180/1998,
convertito  in  legge  3 agosto  1998,  n. 267,  il quale recita: "Le
controversie  relative  all'esecuzione di opere pubbliche comprese in
programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non  possono  essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i
lodi  gia'  emessi  e  le  controversie  per  le quali sia stata gia'
notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
    L'attrice  ha  sollevato  la questione di costituzionalita' della
norma  innanzi  citata  assumendone  il contrasto con l'art. 25 della
Costituzione.
    Essa  assume che con la disciplina dell'arbitrato rituale dettato
dal  nostro  codice  civile  la  scelta del giudice naturale e' dalla
legge   demandata   alla   parte,   la   quale  la  esercita  con  la
sottoscrizione  della  clausola  compromissoria. Una volta effettuata
tale  scelta  con  la  previsione di accesso all'arbitrato - prosegue
l'attrice  -  la  norma  successivamente  emanata che proibisca detto
accesso  lede il principio tutelato dall'art. 25 della Costituzione e
si pone in contrasto a questo.
    Richiama  a  conforto  della sua tesi sentenze di cassazione e di
Corte  costituzionale  le  quali giustificano modifica di norma sulla
competenza   sulla   base   di  potere  discrezionale  legittimamente
esercitato il che non e' a dirsi per il caso di specie.
    Ricorda,  ancora,  la limitazione nel tempo alla sua operativita'
portata  nella  stessa  norma  e  rinviene  in essa un riconoscimento
implicito  della illegittimita' del divieto, nonche' un tentativo non
riuscito di eliminarla.

                             R i l e v a

    Alla  luce  dell'evoluzione  normativa  nonche'  dei piu' recenti
orientamenti  sia della dottrina che della giurisprudenza anche della
Corte costituzionale, sussiste una sempre piu' marcata assimilazione,
come  organo giudicante, del collegio arbitrale - specie quando, come
nel  caso  di  specie, si tratti di arbitrato rituale - all'autorita'
giurisprudenziale  ordinaria  con  una  sostanziale equiparazione del
lodo  alla  sentenza  giudiziale:  per  cui  questo  collegio ritiene
sussista   la   propria   legittimazione  a  sollevare  questioni  di
legittimita'   costituzionale  laddove  ne  ravvisi  l'esistenza  nel
giudizio sottoposto alla sua decisione.
    La   prima   prospettazione   che   emerge  dalla  difesa  e  dal
provvedimento  innanzi riportati - non a caso diffusamente - e che il
"giudice  naturale  precostituito per legge" possa essere individuato
da  questa  direttamente (come avviene nella generalita' dei casi) ma
anche  indirettamente e cioe' attraverso privati, autorizzati a farlo
pur sempre dalla legge nonche' nei modi dalla medesima stabiliti.
    Questo  collegio  la  condivide  in quanto la rinviene consona ad
insegnamento del giudice di costituzionalita' espresso dalla massime:
"la   nozione   di   giudice   naturale  non  si  cristallizza  nella
determinazione  legislativa  di  una competenza generale, ma si forma
anche   di  tutte  quelle  disposizioni  le  quali  derogano  a  tali
disposizioni  sulla  base  di  criteri che ragionevolmente valutino i
disparati interessi in gioco nel processo" (18 luglio 1989, n. 135).
    Avviso confermativo di precedenti e conformi sentenze: n. 130 del
1963;  n. 1  del  1965;  n. 15  del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del
1974; n. 274 del 1974.
    Quella  ulteriore  e' rivolta al momento della individuazione, la
cui  importanza  e'  determinata  dalle  circostanze  di  fatto della
presente  controversia:  clausola  compromissoria  sottoscritta prima
della  norma  che proibisce l'accesso arbitrale, data di quest'ultimo
successiva alla norma predetta.
    Argomento utile alla soluzione non e' dato dalla salvezza operata
dalla  norma  predetta ad arbitrati in corso. Non si rinviene in essa
l'implicito  riconoscimento di illegittimita' adottato dalla societa'
Costruire, neppure la stessa depone in senso contrario; in quanto non
e'  l'operativita' della norma nel tempo ad essere in discussione, ma
e'  proprio  il  riconoscimento di questa a porre il quesito se abbia
violato  l'art. 25 togliendo competenza al collegio che gia' la aveva
- per tale motivo - giudice naturale.
    Neppure   e'  opportuna  l'adesione  alla  costruzione  dommatica
dell'altro  collegio  in  quanto dedotta dagli effetti della clausola
compromissoria  quale atto del procedimento arbitrale. Essa - come si
vede  -  propone  una  questione da sempre e tuttora dibattuta la cui
soluzione  in questa sede non sarebbe aggevole ne' appropriata e che,
comunque, non e' necessaria.
    La competenza arbitrale rispetto ad una controversia per la quale
e'   prevista   in   forza   della   sottoscrizione   della  clausola
compromissoria,  ma  ancora  non insorta (non importa se lo fara' con
l'atto  di  accesso  o  con la costituzione del collegio) non si pone
diversamente  da quella di giudice togato riguardo a causa ancora non
proposta.
    Anche se in questo secondo caso l'attribuzione della competenza e
con essa l'individuazione del giudice naturale si ha con l'emanazione
della   norma   che   lo  riporta,  mentre  nel  primo  di  essi  con
l'avversamento di quant'altro dalla stessa indicato. Vale a dire: con
l'emanazione  della  norma  per i giudizi ordinari; con la disciplina
dell'arbitrato  rituale  data dal codice di procedura civile e con la
clausola compromissoria per quella arbitrale.