IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del procedimento penale n. 706/1999 a carico di
Mascali  Rosario (nato a Catania il 1 febbraio 1972, ed ivi residente
via  Consolato  della  seta  n. 5),  imputato  di rapina aggravata ex
art. 638.1  e 3 c.p. (fatto del 10 dicembre 1997), prosciolto per non
avere commesso il fatto con sentenza del 9 novembre 2001;
    Rilevato  che  il  Mascali e' stato ammesso con provvedimento del
g.i.p.  25  novembre  1998, al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato,  ed e' stato assistito sia in sede di indagini preliminari che
in  dibattimento  dal difensore di fiducia avv. Vito Pirrone del foro
di Catania;
    Rilevato  che all'esito del dibattimento il difensore ha chiesto,
con  raccomandata  r.r.  pervenuta  il  5 marzo 2002, la liquidazione
delle  sue  competenze,  quantificate  in lire 21.487.500 per onorari
(oltre 10% spese generali, cassa avvocati ed i.v.a.) e lire 8.494.800
per spese (+ 1.350.000 di consulenza di parte);
    Rilevato  che  l'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217, consente la
nomina  di un difensore di fiducia, se scelto tra gli iscritti ad uno
degli  albi avvocati e procuratori del distretto di Corte di Appello,
nel quale ha sede il giudice davanti a cui pende il procedimento;
    Ritenuto  che l'ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe essere
revocata,  perche'  il  difensore  nominato  dal  Mascali e' iscritto
all'albo del distretto di Corte di Appello di Catania;
    Ritenuto   che  l'art. 9  legge  n. 217/1990  sembra  violare  la
Costituzione  sotto il duplice profilo dell'eguaglianza e del diritto
di  difesa,  nel  senso che: 1) sotto il profilo dell'eguaglianza, e'
evidente  la  disparita'  di  trattamento tra soggetti abbienti e non
abbienti,  potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore
di  fiducia  senza  alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi
sono  costretti ad operare le proprie scelte nel piu' limitato ambito
di  un distretto, spesso lontano dai luoghi di residenza e lavoro; 2)
un  giusto  equilibrio  tra  il  diritto alla difesa e le esigenze di
bilancio  dello  Stato  (evidenziate nella sentenza di rigetto n. 394
del  13-28  luglio 2000) potrebbe essere diversamente raggiunto (come
proposto nell'originario disegno di legge governativo) con limiti non
alla  facolta'  di  nomina  del  difensore  fiduciario  (a  qualsiasi
distretto  appartenga), ma ai rimborsi; la difesa infatti non e' solo
tecnica,  ma  anche  fiduciaria,  e la soluzione normativa rischia di
sacrificare  ingiustificatamente  rapporti  fiduciari consolidati; il
collegamento  normativo  tra l'inviolabilita' del diritto di difesa e
l'assicurazione  dei mezzi per agire e difendersi davanti a qualsiasi
giurisdizione,  legittima  solo  il  diverso  limite del non rimborso
delle  spese  di  trasferta, diversamente sarebbe resa eccessivamente
difficoltosa  la  difesa  davanti  ad organi giurisdizionali distanti
centinaia  di  chilometri  (nel  caso  di specie il Mascali non ha un
domicilio  in  Toscana,  risiede  a  Catania  ed  ivi  ha  scelto  il
difensore);