LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi, iscritti ai numeri 10738 e 12472 del registro di segreteria, proposti, rispettivamente, dal dott. Giuseppe Miculan, assistito dell'avv. Piero Franceschi, avverso l'I.N.P.D.A.P., la A.S.L. n. 5 di, Oristano e il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza - Cassa per le pensioni dei sanitari, e dalla A.S.L. n. 5 di Oristano, assistita dall'avv. Angelo Mocci, contro il dott. Giuseppe Miculan e nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. e del Ministero del tesoro - Cassa per le pensioni dei sanitari, (dei quali questo giudice ha disposto la riunione, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 274, c.p.c.). Uditi, nelle pubbliche udienze del 2ottobre 2001 e del 26 febbraio 2002, i difensori dei ricorrenti ed rappresentanti dell'I.N.P.D.A.P.; Esperito senza alcun risultato il tentativo di conciliazione. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Esaminati gli atti e documenti tutti della causa; Ritenuto in F a t t o Il dott. Giuseppe Miculan, con ricorso notificato a questa sezione 1'8 novembre 2000, ha impugnato il provvedimento dell'I.N.P.D.A.P. con il quale gli e' stato negato il riscatto dell'intero periodo del corso di laurea in medicina e chirurgia per effetto dell'asserita, parziale concomitanza con il servizio militare, nonche' i seguenti altri atti: la nota posiz. n. 5244054, in data 13 giugno 2000 firmata dal dott. A. Muzzonigro per il dirigente della direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Ufficio VI - dell'I.N.P.D.A.P., con la quale e' stato comunicato al dott. Miculan che, in sede di emissione del decreto definitivo di pensione, e' stata rilevata la contemporaneita' del periodo di servizio militare con quello del corso di laurea e che e' stato ritenuto inammissibile a riscatto solo il periodo di anni 4, mesi 10 e giorni 17, anziche' anni 6, con la conseguente insufficienza del limitato periodo cosi' riconosciuto ai fini del raggiungimento del diritto a pensione; il provvedimento di cui alla nota del direttore provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Oristano prot. n. 6037, in data 29 agosto 2000, avente ad oggetto "atto di accertamento di debito verso lo Stato e di contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990", per l'asserita indebita erogazione della complessiva somma capitale provvisoriamente determinata in lire 143.754.010 a titolo di emolumenti pensionistici goduti a decorrere dal 1 gennaio 1994; la nota prot. n. 23942 in data 26 settembre 2000, con la quale il commissario straordinario dell'A.S.L. n. 5 ha declinato qualsiasi responsabilita' della cessata U.S.L. n. 13 in relazione alla valutazione della sussistenza del diritto al trattamento pensionistico ed al calcolo provvisorio dello stesso; il silenzio osservato dall'I.N.P.D.A.P. per oltre 60 gg. dal ricevimento dell'istanza di accesso avanzata dall'avvocato in data 22 agosto 2000, ai sensi della legge n. 241/1990; ogni altro atto inerente, connesso o consequenziale. Il ricorso e' quindi diretto ad ottenere l'accertamento e la declaratoria: del diritto del ricorrente a riscattare sia il periodo degli studi universitari che quello del servizio militare; in subordine, del diritto del ricorrente a riscattare il periodo relativo al corso di specializzazione in puericultura; in ogni caso, del diritto a conservare le somme finora erogategli a titolo di pensione percepite in buona fede ed a mantenere il trattamento pensionistico nella misura corrispondente a quanto gia' riconosciutogli all'atto del collocamento in quiescenza. Il ricorrente, medico pediatra gia' dipendente della U.S.L. n. 13 di Oristano, e' cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 31 dicembre 1992. Allo stesso e' stato corrisposto il trattamento provvisorio di pensione con determinazione n. 4469 del 31 dicembre 1992 della U.S.L. n. 13 di Oristano, (ora A.S.L. n. 5) sulla base di "servizi utili o comunque valutabili a pensione" resi presso il comune di Cheremule, il Consorzio provinciale cura, riabilitazione handicappati di Oristano e la U.S.L. n. 13 di Oristano. Per il raggiungimento di anni 24 e mesi 8, come risulta dalla predetta determinazione, attributiva della pensione provvisoria, compilata dalla U.S.L. n. 13 sul modello S.C. 755/4 e comunicata dalla stessa U.S.L. al Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, e' stato preso in considerazione il servizio militare di leva, per anni 1, mesi 1 e giorni 11 e la "domanda di riscatto del corso di laurea in medicina e chirurgia per anni 6". Con nota n. 5244054 del 13 giugno 2000 l'I.N.P.D.A.P., sede centrale, ha comunicato all'I.N.P.D.A.P., settore pagamento pensioni di Oristano, alla U.S.L. n. 13 di Oristano ed allo stesso Giuseppe Miculan, che in sede di definizione della pratica di pensione si e' rilevata la contemporaneita' del periodo di servizio militare con quello del corso di laurea dal 9 febbraio 1973 al 21 marzo 1974. Pertanto il periodo ammissibile a riscatto, secondo l'I.N.P.D.A.P., sede centrale, e' pari ad un totale di anni 4 mesi 10, giorni 17 anziche' anni 6 che sommato al servizio prestato presso il comune di Cheremule e il Consorzio provinciale per la cura handicappati e la U.S.L. n. 13 di Oristano, dal 1 giugno 1975 al 31 dicembre 1992, forma- no una anzianita' di servizio complessiva di anni 23 e mesi 7 e non sono quindi sufficienti al raggiungimento del diritto a pensione (minimo anni 24, mesi 6, giorni 1) alla data del 31 dicembre 1992. Cio' stante l'Ufficio settore pagamento pensioni di Oristano e' stato invitato a sospendere, con effetto immediato, il trattamento provvisorio di pensione nei confronti del Miculan ed a recuperare, nei modi di legge, le somme erogate a tale titolo sin dal 1 gennaio 1994. L'I.N.P.D.A.P., sede centrale, ha confermato quanto gia' disposto con nota del 13 giugno 2000 e con altra nota del 17 ottobre 2000, con la quale ha chiarito ulteriormente il criterio adottato per il computo della durata del corso di laurea in medicina e chirurgia, secondo una certa interpretazione dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 che sara', di seguito, riportata. La sede di Oristano dello stesso istituto, con nota del 29 agosto 2000, ha comunicato alla U.S.L. n. 13 e per conoscenza al Miculan che, in corso di accertamento istruttorio, l'indebita erogazione di emolumenti pensionistici a favore dello stesso Miculan e' stata calcolata in L. 143.754.010 facendo presente alla U.S.L. che tale comunicazione viene effettuata in osservanza dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, ipotizzando, quindi, che l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato. Dal suo canto, la A.S.L. di Oristano, gia' U.S.L. n. 13, con nota del 26 settembre 2000 ha sostenuto, nel caso di specie, non applicabile nei suoi confronti il citato art. 8 affermando che il rimborso dovra' essere posto ad esclusivo carico del dipendente e richiesto direttamente al Miculan. Con il ricorso all'esame. l'avv. Franceschi contesta l'interpretazione data dall'I.N.P.D.A.P. all'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938 dando invece un'interpretazione secondo la quale la norma citata esclude unicamente la concomitante valutazione di due periodi di riscatto; per ogni ipotesi contraria chiede venga sollevata questione di legittimita' costituzionale del citato art. 69. Secondo il ricorrente gli atti comunicati al Miculan contrastano anche con la legge n. 274/1991 che ammette a riscatto i periodi di servizio militare di leva unitamente ad altri periodi riscattabili e mai utilizzati. Le ulteriori considerazioni sono meramente subordinate e mirano alla possibilita' di ammettere a riscatto un analogo periodo utile a conseguire almeno il minimo pensionabile del corso di specializzazione in puericultura. Invoca, inoltre, il difensore ove la domanda principale non venisse accolta, la esclusiva applicazione a carico della U.S.L. delle conseguenze, in ordine al recupero, dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, escludendo che il supposto errore sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato. Infine, il difensore fa presente che "i provvedimenti con cui e' stato negato il riscatto del completo corso di studi universitari hanno gia' determinato la sospensione dell'erogazione degli assegni pensionistici e la richiesta di restituzione dell'importo di ben lire 143.754.010 (senza dire degli accessori) apportando gravi ed irreparabili danni al ricorrente, che aveva assunto propri impegni di spesa confidando nella certezza del trattamento in godimento e si trova ora in difficolta' per rispettare i propri impegni economici". Per tale ragione ha chiesto l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati per quanto concerne il recupero e il ripristino del trattamento economico in godimento illustrando le ragioni circa la sussistenza del "fumus boni juris" e del danno grave e irreparabile. L'avv. Angelo Mocci, nel costituirsi in difesa della A.S.L. n. 5 di Oristano eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di detto ente, e sostiene, allo stato, quanto meno intempestivo il richiamo del Miculan all'art. 8 del d.P.R. n. 538/186 in relazione ad una presunta responsabilita' della A.S.L. n. 5. La sezione, in sede di esame della domanda di sospensiva, ha ritenuto che le pretese del Miculan non appaiono prive del fumus boni juris, quantomeno sotto l'aspetto di assenza da parte sua di qualunque comportamento doloso inteso ad indurre in errore l'amministrazione, e del pericolo di un danno grave che sarebbe derivato dall'esborso di somme di rilevante entita', nel momento in cui gli e' venuta meno una consistente fonte di reddito (la pensione). Sulla base di tali considerazioni la sezione ha accolto la domanda di sospensione in via cautelare dell'esecuzione della nota provvedimento n. 5244054 del 13 giugno 2000 e di ogni altro atto impugnato, limitatamente peraltro alla parte che possa comportare qualunque ricupero della suindicata somma a carico del dott. Giuseppe Miculan, salvo e impregiudicato rimanendo il giudizio di merito sul diritto alla pensione. Nel corso delle udienze successive, nella discussione dibattimentale sul merito, e' emerso che a distanza di circa 8 anni dalla emanazione del provvedimento provvisorio di pensione, l'I.N.P.D.A.P. ne ha sospeso l'erogazione, negandone il diritto del Miculan e disponendo il recupero delle somme gia' percepite. Secondo l'I.N.P.D.A.P., la completa valutazione esennale del corso di laurea contrasta con l'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938. Infatti "il riscatto della durata del corso di laurea in medicina e chirurgia, conseguita dal dott. Miculan in data 25 marzo 1975, deve essere computato, secondo l'I.N.P.D.A.P., risalendo dalla data di conseguimento del relativo diploma, con esclusione del periodo del servizio militare di leva, di cui lo stesso sanitario aveva chiesto la valutazione". Per quanto riguarda il corso di specializzazione, lo stesso non puo' essere ammesso a riscatto - secondo l'I.N.P.D.A.P. - in mancanza di esplicita richiesta da parte dell'interessato, in costanza di servizio. Di fatto, il dott. Miculan si e' immatricolato nell'anno accademico 1965/1966 ed ha potuto conseguire la laurea il 25 marzo 1975, dovendo assolvere, contestualmente al corso di studi, per superati termini di rinvio, al servizio militare. Secondo la lettura che l'I.N.P.D.A.P. ha fatto dall'art. 69, terzo comma del r.d.l. 3 marzo 1983, n. 680, al dott. Miculan non possono essere riconosciuti, per un arco temporale di 10 anni di iscrizione all'universita' e di relativi studi universitari, i 6 anni del corso legale, perche' interrotti dal servizio militare. Infatti, la norma di legge citata recita: "la durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa, risalendo dalla data del conferimento della laurea ... e si riduce, dei periodi corrispondenti agli eventuali contemporanei, utili...". Come si desume dal provvedimento, di determinazione del trattamento provvisorio di pensione, nei confronti del Miculan sono stati valutati dalla U.S.L. di Oristano: anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare; anni 6, del corso di laurea. A tale computo, l'ente U.S.L. n. 13 di Oristano (ora A.S.L. n. 5) era pervenuto, calcolando, a ritroso, dal 25 marzo 1975 (data di conseguimento della laurea) al 21 marzo 1974 (data in cui e' terminato il servizio militare), anni 1, gg. 3 del corso di laurea; a questi si sono aggiunti anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare, autonomamente valutati; per garantire il diritto al riscatto era quindi necessario computare altri cinque anni del corso di laurea. Dalla nota dell'I.N.P.D.A.P. n. 5244054 del 13 giugno 2000 (laddove si afferma che il periodo del corso di laurea ammissibile a riscatto e' di anni 4, mesi 10, gg. 10, anziche' di anni 6) si evince chiaramente che l'I.N.P.D.A.P. ha dato un'interpretazione letterale del cit. art. 69, terzo comma, considerando la durata del corso legale (anni 6) in modo continuativo, partendo dalla data di conseguimento della laurea e riducendo tale periodo del periodo corrispondente al servizio militare, che cade nell'arco dei sei anni di studi, considerati in modo continuativo. A nulla rileva, cioe', che il ricorrente possa vantare altri anni di studi universitari, perche' esulano dai sei anni "la cui durata si considera continuativa". L'applicazione di tale norma, da parte dell'I.N.P.D.A.P., che invero appare corretta secondo un'attuazione letterale, avrebbe l'effetto di privare totalmente il dott. Miculan del trattamento pensionistico e di costringerlo a restituire L. 143.754.010, non potendo egli, per giunta, far valere altri servizi computabili perche' la relativa domanda non e' stata inoltrata durante il servizio. Considerato in D i r i t t o La Corte costituzionale ha affrontato gia' due volte analoga problematica, pronunciando la sentenza 11 - 16 luglio 1979, n. 73 e l'ordinanza 14 - 20 luglio 1999, n. 334. Preme anzitutto rilevare che i casi trattati dalla Corte costituzionale proprio per il nodo principale della questione, sono diversi dal caso all'esame. Con la citata sentenza la Corte ha sancito che possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, come previsto dall'art. 7, secondo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per gli impiegati civili dello stato o risalendo indietro dalla data del conferimento della laurea, come previsto dall'art. 69, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, per dipendenti degli enti locali. Infatti, secondo la Corte costituzionale, rientra nell'ambito della discrezionalita' legislativa dettare per situazioni analoghe normative diverse, purche' non irragionevolmente discriminatorie. Con la citata ordinanza, affrontando la soluzione del caso prospettato, sostanzialmente simile al primo, la Corte ha rilevato che il giudice a quo non propone ulteriori o nuovi argomenti rispetto quelli gia' esaminati con la citata sentenza n. 73/1979, ritenendo percio' la questione gia' trattata e manifestamente infondata. Nell'ordinanza in questione peraltro, la Corte afferma che le soluzioni normative possono essere, a seconda dei casi, di vantaggio o di svantaggio, "ferma restando la durata del beneficio del riscatto". Nel caso all'esame, cio' che impedisce la realizzazione di un diritto affermato da piu' norme, cioe' il riscatto della durata legale degli studi universitari, e' la limitazione imposta, nel calcolo, dal citato art. 69, terzo comma, cioe' la loro considerazione o computo solo in forma continuativa. A nulla rileva che l'interessato abbia effettivamente seguito l'intera durata legale del corso di studi, o anche una durata superiore. Se tale durata, come nel caso in questione, e' interrotta, anche, per motivi legittimi e doverosi, cioe' per la prestazione di un servizio non volontario, reso allo Stato, di fatto la durata del beneficio del riscatto "si riduce". A questo giudice sembra arbitrario e illogico quanto sancito dalla norma in questione e, di fatto, limitativo del godimento di un diritto, con le negative conseguenze che ne derivano. Non solo, tale limitazione non trova riscontro in alcuna altra norma che disciplina casi analoghi. I servizi resi dai dipendenti pubblici, se coperti da prestazioni contributive, sono riscattabili a prescindere da qualsiasi interruzione o passaggio da un tipo di servizio all'altro. Non si vede la ragione della considerazione "continuativa" degli studi universitari. Tanto e' vero che con la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare ... la disciplina dei diversi regimi in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione e di riscatto. Di conseguenza il Governo, in attuazione di tale delega, ha emanato il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 che, all'art. 2, secondo comma, disciplina il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, senza porre alcuna condizione o limitazione, ne' sull'inizio del conteggio ne' sulla considerazione continuativa. Cio' ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di affermare che l'art. 69, comma 3, del r.d.l. n. 680/1938 e' stato modificato, per le istanze presentate successivamente alla data del 12 luglio 1997, per cui il conteggio della durata del corso di laurea non si esegue a partire dal conseguimento del titolo andando a ritroso, bensi' dall'immatricolazione al corso, in avanti, per la durata del corso stesso. (v. Corte dei conti, sez. giur. Molise. sent. n. 136 del 7 settembre 1999). Come anzidetto, l'art. 2. comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 non contiene le pregiudizievoli limitazioni contenute nella norma abrogata talche' se il ricorrente avesse presentato la domanda di dimissioni dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 184/1997, pur ipotizzando la stessa anzianita' di servizio, non si troverebbe nella dannosissima situazione di aver prestato circa 20 anni di servizio, versando i relativi contributi senza poter vantare alcun diritto pensionistico e dovendo restituire, L. 143.754.010, corrispondenti a compensi pensionistici che, senza alcun dolo riteneva di aver ben meritato Per le ragioni anzidette si ritiene rilevante per la decisione del caso concreto e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa del Miculan, del predetto art. 69, comma 3 del r.d.l. n. 680/1938, perche' di fatto in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto viola il principio di ragionevolezza e perche' determina disparita' di trattamento, irrazionale e ingiustificata, sia tra i dipendenti delle A.S.L. e gli altri dipendenti statali in generale, sia tra gli stessi medici; tra coloro che hanno espletato il servizio militare subito dopo l'immatricolazione, realizzando, poi, sei anni di studio continuativi e coloro che l'hanno prestato immediatamente prima della laurea interrompendo, cosi', la continuita', calcolata a ritroso. Il non poter riscattare il periodo legale del corso di studi solo perche' la norma contempla che il diritto puo' essere esercitato solo se tale periodo di studi sia "continuativo", a decorrere dal conseguimento del titolo, e' rilevante sotto il profilo della legittimita' costituzionale perche' integra una fattispecie del tutto discriminatoria e irragionevole, in contrasto con guanto affermato dalla stessa Corte costituzionale secondo cui, in ogni caso, il principio di discrezionalita' legislativa non puo' conculcare "la durata del beneficio del riscatto". Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, demandando alla segreteria della sezione gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87.