IL GIUDICE DI PACE

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 191/01
promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in
cancelleria  l'11  maggio  2001 da Paoluzzi Pier Giorgio, residente a
Manzano con domicilio eletto presso la cancelleria di questo ufficio;
    Letti gli atti di causa;
    Vista    l'eccezione   di   incostituzionalita'   sollevata   dal
ricorrente;

                           P r e m e s s o

    Che  con  verbale  n. 64  del  15  marzo  2001 agenti del comando
compagnia della Guardia di finanza di Cividale del Friuli accertavano
che  il  Paoluzzi circolava in Buttrio via Nazionale alla guida della
propria autovettura BMW tg. BS B42845 con patente di guida scaduta di
validita' il 28 giugno 1990;
    Che  per  la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7,
c.d.s.,  cosi'  come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era
tra  l'altro  disposto  il  fermo  amministrativo  ed  affidamento in
custodia del veicolo per mesi due;

                           R i t e n u t o

    Che  il  suindicato  art. 126, comma 7, non prevede articolazione
alcuna  alla  sanzione  del  fermo  amministrativo  ed affidamento in
custodia,  fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che
si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di
responsabilita'  e  gravita',  andanti  dalla  colpa  scusabile della
dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al
comportamento  cosciente  di  commettere  un  illecito nel porsi alla
guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione
di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.