IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 191/01 promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria l'11 maggio 2001 da Paoluzzi Pier Giorgio, residente a Manzano con domicilio eletto presso la cancelleria di questo ufficio; Letti gli atti di causa; Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente; P r e m e s s o Che con verbale n. 64 del 15 marzo 2001 agenti del comando compagnia della Guardia di finanza di Cividale del Friuli accertavano che il Paoluzzi circolava in Buttrio via Nazionale alla guida della propria autovettura BMW tg. BS B42845 con patente di guida scaduta di validita' il 28 giugno 1990; Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., cosi' come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due; R i t e n u t o Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilita' e gravita', andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.