IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione n. 78/2000 R.ES. Letta l'ordinanza n. 96/2002 della Corte costituzionale relativa al procedimento di esecuzione n. 78/2000 R.ES. a carico di Cardazzo Maurizio - pronunciata nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 promosso con ordinanza emessa in data 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio - con la quale si ordina la restituzione degli atti al giudice a quo; Considerato che la questione di legittimita' costituzionale delle norme impugnate e' stata sollevata con riferimento, fra gli altri, all'art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia; Rilevato che successivamente alla pronuncia di remissione e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione; che, pertanto, come richiesto dalla Corte costituzionale, appare indispensabile procedere al riesame dei termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo; Ritenuto, tuttavia, che da avviso del giudice remittente il nuovo testo dell'art. 117, Cost. non ha mutato la sostanza della questione. A ben vedere, infatti, sebbene il nuovo dettato costituzionale abbia apportato innovazioni clamorose in relazione alla distribuzione delle competenze legislative fra Stato e regioni, introducendo - in luogo dell'originario sistema della elencazione delle materie spettanti alla regione sullo sfondo della competenza generale dello Stato - l'opposto principio per cui la Costituzione enumera le materie spettanti allo Stato ed attribuisce alle regioni la competenza c.d. "residuale", nulla e' cambiato per quanto attiene alle materie "urbanistica" ed "edilizia", che rientrano senza dubbio alcuno tra quelle di competenza regionale c.d. "concorrente". Il terzo comma dell'art. 117 citato, invero, dispone il conferimento alla potesta' concorrente delle regioni del "governo del territorio" che - come chiarito dalla piu' autorevole dottrina - non puo' non ricomprendere la materia urbanistica. Di conseguenza, avendo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riportato in subiecta materia una competenza regionale concorrente, riservando alle leggi dello Stato i relativi principi fondamentali, si comprende agevolmente che le regioni non possono legiferare - nemmeno alla luce del mutato quadro normativo - in contrasto con la legislazione statale nelle materie indicate al comma 3, dell'art. 117 Cost., fra le quali - si ribadisce - rientra necessariamente la materia urbanistica. Ne discende - evidentemente ed a fortiori - che alle regioni e' preclusa la possibilita' di intervenire, anche indirettamente, nella creazione o nella modificazione di norme penali, ne' tanto meno procedere alla "decriminalizzazione" di condotte ritenute dalla legge statale meritevole di tutela penale, essendo rimasta immutata la riserva esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale. Resta fermo, pertanto, ad avviso del remittente, il contrasto tra la disciplina degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge regionale Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52 ed il nuovo testo dell'art. 117 Cost., nonche' la sua rilevanza nel giudizio in corso. Richiamante, infine, tutte le argomentazioni svolte nell'originaria ordinanza di remissione anche in ordine alla violazione degli altri parametri costituzionali ivi segnalati e ribadita la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme citate, non esplicando - pertanto - nel caso di specie nessuna efficacia la modifica della legislazione statale concernente la materia in esame;