LA CORTE DI APPELLO

    Esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue.
    Leoni   Americo   ha   proposto   appello   avverso  la  sentenza
n. 1069/2000 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato la domanda da
lui   proposta   contro   l'I.N.A.I.L.   per  ottenere  il  pagamento
dell'indennita'  e  della  rendita previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124  in  conseguenza  dell'infortunio  a  lui  occorso in data 21
gennaio  1997 in localita' Fabro, durante il tragitto autostradale di
rientro  a  Firenze a bordo di mezzo privato dopo aver partecipato in
giornata ad incontri sindacali in Roma.
    L'I.N.A.I.L.  si  oppone  alla  domanda,  assumendo  trattarsi di
situazione  non tutelata dall'ordinamento vigente poiche' il Leoni si
trovava  in permesso sindacale ed inoltre in quanto non ha provato la
necessita' dell'uso di mezzo privato.
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  della  Corte di cassazione
(vedi sentenze della sezione lavoro 19 agosto 1982 n. 4684, 25 agosto
1986  n. 5188,  4  novembre 1993 n. 10895, 17 febbraio 1996 n. 1220),
l'infortunio  avvenuto  in  occasione  dello svolgimento di attivita'
sindacale  non  e'  indennizzabile  ai sensi dell'art. 2 del predetto
testo unico n. 1124 del 1965.
    Peraltro, la Carte costituzionale, con la recente sentenza n. 171
del 6/10 maggio 2002, richiamando la pregressa giurisprudenza secondo
cui   presupposto  esclusivo  per  la  configurabilita'  dell'obbligo
assicurativo   e'  l'esposizione  a  rischio  professionale,  con  la
tendenziale  estensione  della  garanzia  a tutti i soggetti che, per
ragioni  di lavoro - intese in senso ampio a prescindere dal titolo o
regime   giuridico   sottostante   -  siano  esposti  ad  un  rischio
obiettivamente  riferibile  alle  lavorazioni protette, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 4 e 9 del citato d.P.R.
n. 1124/1965  nella  parte  in  cui  non prevedono, tra i beneficiari
della  tutela  assicurativa  e tra gli obbligati, rispettivamente, in
lavoratori  in  aspettativa sindacale e le relative organizzazioni di
appartenenza.
    A  parere  del collegio, l'ampliamento della previsione normativa
cosi'  attuata  con  la citata sentenza additiva consente di superare
l'ostacolo   interpretativo   del   diritto   vivente,  di  cui  alla
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  e,  nel  contempo,  di
delibare   la   non   manifesta   infondatezza   della  questione  di
costituzionalita',  con  riferimento  agli  artt. 3  e 38 della Carta
fondamentale,  concernente  l'estensione  della  tutela  assicurativa
I.N.A.I.L.  ai  lavoratori  che, come nella specie il Leoni, siano in
permesso     sindacale     e     che,     altrimenti,    rimarrebbero
ingiustificatamente  privi  di  adeguata tutela assicurativa rispetto
agli altri dipendenti.
    Occorre,   altresi',   rilevare   che,  rispetto  alla  questione
esaminata  dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza n. 171/2002,
quella  in  discorso,  pur  partecipando  della medesima ratio che ha
giustificato     l'estensione    della    tutela    assicurativa    e
differenziandosene  sostanzialmente  soltanto  in ragione di una piu'
ristretta   denuncia   di   incostituzionalita'   (questa   rimanendo
nell'ambito  della previsione del solo art. 4 d.P.R. n. 1124/1965 non
prospettandosi  alcuna  scopertura  assicurativa a fronte della quale
individuare  un  ulteriore  soggetto  obbligato),  tuttavia  non puo'
trovare  soluzione  di  carattere  interpretativo  nell'ambito  della
medesima   pronuncia  della  Consulta  giacche'  la  fattispecie  del
permesso  sindacale  rimane  comunque  a  questa  estranea  oltreche'
sottoposta ad un diverso regime giuridico.
    In  punto  di rilevanza della questione, osserva il collegio come
l'utilizzo   dell'autovettura   a  disposizione  insieme  agli  altri
colleghi  del  Leoni  in  luogo  del  treno  ha  trovato  sufficiente
giustificazione nelle risultanze della prova testimoniale esperita da
questa  Corte  in  relazione  al protrarsi in serata delle incombenze
sindacali  rispetto  all'orario  dei  treni  e  alla  distanza  della
stazione  ferroviaria di Roma dalla zona di Piazza del Popolo dove si
trovavano  i sindacalisti, nonche' alle esigenze di rientro del Leoni
nell'abitazione  di Campi Bisenzio ed alla riunione sindacale (di cui
al  documento  prodotto  in  udienza) programmata in Firenze alle ore
7,30  della  mattina  successiva,  cosi'  da configurarsi l'uso dell'
autovettura  privata  come  ragionevole  scelta  alternativa al mezzo
pubblico   secondo  la  giurisprudenza  in  materia  della  Corte  di
cassazione.