IL TRIBUNALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza nel ricorso iscritto al n. 44101
del  ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001, posto in
deliberazione  nell'udienza del 5 ottobre 2001 e vertente tra Astorre
Bruno elettivamente domiciliato in Roma via G. Belloni, 88, presso lo
studio  dell'avv. Giulio Prosperetti che lo rappresenta e difende per
delega   in   atti,   ricorrente,  e  Gasbarra  Enrico  elettivamente
domiciliato  in Roma via F. Paolucci De' Calboli, 9, presso lo studio
dell'avv.  Piero  Sandulli che lo rappresenta e difende per delega in
atti,  unitamente all'avv. F. Tedeschini, resistente, nonche' Regione
Lazio,   in   persona   del   Presidente  pro  tempore  elettivamente
domiciliata  in Roma, Via Paolo Emilio, 7, presso lo studio dell'avv.
Achille  Chiappetti  che  la rappresenta e difende per delega in atti
unitamente all'avv. Aldo Rivela, terzo chiamato, e Comune di Roma, in
persona  del  sindaco pro tempore elette domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove, 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale rapp.
e  difeso  dagli  avvocati  S.  Capotorto, P. Bonanni e A. Delfini in
virtu'  di  deleghe  in  atti, terzo chiamato, e con l'intervento del
pubblico ministero presso il tribunale.
    Oggetto: ricorso ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

                          Rilevato in fatto

    Con  ricorso  notificato  il 17 luglio 2001 il sig. Bruno Astorre
chiedeva  che  questo  tribunale  dichiarasse  l'on.  Enrico Gasbarra
decaduto  per  incompatibilita'  dalla  carica  di  consigliere della
regione Lazio.
    Esponeva il ricorrente che egli era il primo dei non eletti nelle
elezioni  amministrative  del  2000  e  che  il  Sindaco di Roma, con
ordinanza  in  data  4  giugno  2001,  aveva  nominato  il resistente
vice-sindaco di detto comune.
    Precisava,  inoltre, che tale carica era incompatibile con quella
di  consigliere della regione Lazio ai sensi dell'art. 65, del d.lgs.
18  agosto  2000,  n. 267  e ai sensi dell'art. 19, legge 17 febbraio
1968,  n. 108 e art. 7, legge 23 aprile 1981 n. 154 e che, cosi' come
prescritto,  la  suddetta  causa  di  incompatibilita'  non era stata
eliminata entro i dieci giorni.
    Costituitosi     in     giudizio,    il    resistente    eccepiva
l'inammissibilita'   del  ricorso,  la  necessita'  di  integrare  il
contraddittorio  nei  confronti  del  comune  di Roma e della Regione
Lazio, l'infondatezza nel merito del ricorso ed in subordine chiedeva
di   rimettere   gli   atti   alla  Corte  costituzionale,  apparendo
incostituzionale l'art. 65 d.lgs. n. 267/2000.
    Il  pubblico  ministero  presente  si associava alla richiesta di
integrazione  del  contraddittorio  che veniva disposto dal tribunale
con ordinanza in data 31 luglio 2001.
    Costituitisi   in   giudizio,  entrambi  i  chiamati  sostenevano
l'infondatezza  del  ricorso  e,  comunque,  chiedevano  che gli atti
venissero rimessi alla Corte costituzionale ritenendo che il disposto
dell'art.  65  del  d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 4, legge n. 154/1981,
fossero  in  contrasto  con  gli  artt. 5, 122, 123 e 128 della Carta
costituzionale.
    All'udienza  del  5  ottobre  2001, cui il procedimento era stato
rinviato,  previa  discussione, i procuratori delle parti presenti ed
il  pubblico  ministero,  concludevano  come  da verbale di udienza e
veniva data lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

                         Ritenuto in diritto

    A  parere  del  collegio, preliminare ed assorbente ad ogni altra
pur  apprezzabile  problematica,  appare  la  questione relativa alla
necessita'  o  meno  di sospendere la decisione, onde consentire alla
Corte  costituzionale  la verifica della fondatezza dell'eccezione di
incostituzionalita'  sollevata  dalle parti costituite e dallo stesso
pubblico ministero.
    E'  noto  che  la  materia de qua ha subito in tempi recenti, una
regolamentazione  del  tutto  nuova e per certi aspetti profondamente
innovativa  dell'assetto  dei  rapporti  tra  Stato,  regioni ed enti
locali.
    Fondamentali   al   riguardo  sono  le  modificazioni  introdotte
dall'art.  2,  della legge Cost. 22 novembre 1999, n. 1, all'art. 122
della  Carta  costituzionale,  che  attribuisce  un  autonomo  potere
legislativo  in  materia  di sistema elettorale e di regolamentazione
dei  casi  di  ineleggibilita' ed incompatibilita' dei componenti dei
propri  organi  istituzionali,  nei  limiti dei principi fondamentali
stabiliti  con legge dello Stato, e la nuova disciplina contenuta nel
d.lgs.   18   agosto   2000,   n. 267,   Testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali.  Cio' posto se certa appare la
rilevanza, ai fine del decidere, della questione di costituzionalita'
sollevata,   ugualmente   evidente   appare   la  sua  non  manifesta
infondatezza.
    Ed  invero,  escluso  che  la  fattispecie rientri tra le ipotesi
espressamente  previste,  come cause di incompatibilita', dal secondo
comma  dell'art.  122 Cost., non sembra da ritenere che la stessa sia
disciplinata dall'art. 65 del citato Testo unico.
    Affermare,   infatti,  che  detta  norma  disciplini  i  casi  di
incompatibilita'  e  di  ineleggibilita'  dei  consiglieri  regionali
legittima  quanto  meno il dubbio della sua incostituzionalita' sotto
un duplice profilo.
    In  primo  luogo, perche' dovrebbe ammettersi che una legge dello
Stato  abbia regolato e disciplinato una materia che l'art. 122 Cost.
ha,  invece, riservato alla potesta' legislativa delle regioni, ed in
secondo luogo perche' potrebbe ipotizzarsi che il decreto legislativo
abbia  travalicato  i limiti imposti dalla legge delega che conferiva
esclusivamente   il  potere  di  regolamentare  l'ordinamento  ed  il
funzionamento degli enti locali.
    Ne¨  a  diversa  conclusione potrebbe giungersi affermando che la
fattispecie comunque rimarrebbe regolata dall'art. 4, legge 23 aprile
1981, n. 184, che dovrebbe ritenersi ancora in vigore per effetto del
disposto dell'art. 274 del citato d.lgs. n. 267/2000.
    E' agevole, infatti, osservare non solo che tale convincimento fa
sorgere  ugualmente  il  dubbio  che  il  legislatore  delegato abbia
regolato  una  materia  che  non  era compresa nella legge delega, ma
anche  che  sostenere  la  vigenza  di  detta norma, dopo la modifica
apportata  dalla  legge  n. 1/1999  all'art.  122 Cost., legittima il
dubbio   della  sua  costituzionalita',  non  potendosi  quanto  meno
escludere  il  suo  contrasto  con la riserva di legge a favore delle
regioni nella materia de qua.
    Anche   sotto  tale  profilo,  si  impone  la  sospensione  della
decisione,  apparendo  necessario,  attesa  la  rilevanza ai fini del
decidere e la non manifesta infondatezza delle riportate eccezioni di
incostituzionalita' rimettere gli atti alla Corte costituzionale.