Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  giusta
deliberazione  del Consiglio dei ministri in pari data, rappresentato
e  difeso  per  legge  dalla  Avvocatura generale dello Stato, contro
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per
la   dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale   Marche   24  luglio  2002,  n. 12  recante  "Norme  sulla
detenzione e sul commercio di animali esotici", pubblicata nel B.U.R.
Marche n. 87 del 1 agosto 2002
    1.  - Con il provvedimento in esame la regione Marche detta norme
sulla detenzione e sul commercio di animali esotici.
    La   Giunta  regionale  ed  una  Commissione  tecnico-scientifica
predispongono  un elenco dove vengono individuate le specie o, quando
necessario,   la   famiglia   di   animali   esotici,  oggetto  delle
disposizioni regionali.
    Detto   elenco,  aggiornato  annualmente,  viene  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    I   possessori   di   animali   esotici   devono  effettuare  una
comunicazione  al  Sindaco  del  comune interessato sulla detenzione,
morte o alienazione, nonche' eventuali nascite degli stessi.
    II  Commercio  della  specie  di  animali  esotici individuate e'
soggetto  ad  autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attivita'
e'  svolta  e,  comunque,  deve  attenersi  a  determinate  norme  di
carattere  igienico-sanitario  e  di  sicurezza degli animali e delle
persone.
    La  vigilanza  sulle attivita' di commercio vengono effettuate da
dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. e dal Corpo forestale
dello Stato.
    2. - La materia trattata costituisce oggetto della Convenzione di
Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie
animali  in via di estinzione e trova la propria disciplina nazionale
nella  legge statale di ratifica n. 874/1975 e nella successiva legge
di attuazione n. 150/1992, che, tra l'altro, attribuisce al Ministero
dell'Ambiente   ed   al   Corpo  forestale  dello  Stato  determinate
competenze  in  ordine  alle  attivita'  di controllo di dette specie
animali.
    La materia e', inoltre, disciplinata dai Regolamenti CEE 338/1997
e  1808/2001  e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 8 gennaio 2002, riguardante l'istituzione del registro
degli  esemplari di flora e fauna. La materia inerente la convenzione
di  Washington  e  i  regolamenti comunitari in materia di protezione
della  fauna  attraverso  il  controllo  del  commercio, ai sensi del
d.lgs.   112/1998   ricade   tra   quelle   di   competenza  statale,
ulteriormente  affermata  dall'art. 1X  della  stessa  Convenzione  e
dall'art. 13  del regolamento 338/1997 che individuano come autorita'
amministrativa di gestione il Ministero dell'ambiente.
    3.  - La legge, nel suo complesso e' illegittima in quanto eccede
dalle  competenze  regionali,  considerato che la materia inerente il
commercio e la detenzione di fauna alloctona c/o esotica e' ricadente
sia  nel  campo  della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui
detta  fauna  e'  parte  integrate,  e  pertanto  nella  legislazione
esclusiva  statale  di  cui  all'art.  117,  comma 2 lettera s) della
Costituzione, sia nell'ambito della profilassi internazionale, che lo
stesso  art.  117,  comma  2,  lettera  q)  riserva  alla  competenza
esclusiva statale.
    4. - La  legge regionale, inoltre, nella parte in cui costituisce
espressione  della  competenza  regionale  in materia di tutela della
salute  e  della  sicurezza  sanitaria, contiene disposizioni che non
risultano  rispettose  dei principi fondamentali "comunque risultanti
dalla  legislazione statale gia' in vigore" che vincolano la potesta'
legislativa concorrente della regione.
    Infatti  la  materia  inerente  la  convenzione di Washington e i
regolamenti   comunitari   in   materia  di  protezione  della  fauna
attraverso   il   controllo   del  commercio,  ai  sensi  del  d.lgs.
n. 112/1998  viene  riservata  alla competenza statale, ulteriormente
affermata  dall'art. 1X  della  stessa Convenzione e dall'art. 13 del
regolamento 338/1997 che individuano come autorita' amministrativa di
gestione  il Ministero dell'ambiente, il quale, peraltro, con proprio
decreto  8  gennaio  2002  ha  istituito  il  previsto registro degli
esemplari  di  flora  e  fauna. La normativa nazionale di settore, in
quanto   strumento   unitario   per  lo  adempimento  di  un  obbligo
internazionale  di  cooperazione  e controllo e per non ostacolare la
piena  efficacia  della  normativa comunitaria, ad efficacia diretta,
che   a  sua  volta  costituisce  adempimento  dei  medesimi  impegni
internazionali  in  modo  uniforme  in relazione al Mercato interno e
strumenti per l'attuazione della politica ambientale comunitaria, non
puo'  essere vulnerata dalla normativa regionale pena l'inadempimento
dell'obbligo   internazionale   e   comunitario.   Inadempimento  che
compromette  la stessa realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla
Convenzione e dalla normativa comunitaria.
    La   normativa   in   rassegna   o  rappresenta  un  aggravamento
burocratico  del settore, con il duplice effetto negativo di porre in
essere  i  presupposti per una conflittualita' nella regolamentazione
della  medesima  fattispecie  concreta  e  di  impedire la tempestiva
verifica  delle devianze, o per assenza di integrazione con il quadro
unitario  di riferimento ( nemmeno richiamato) pone i presupposti per
una   violazione   sostanziale   della  disciplina  internazionale  e
comunitaria del settore.
    La  legge  regionale,  a  bene  vedere,  non considera neppure il
quadro   internazionale   e  comunitario,  che  da'  per  presupposto
unicamente  per  quanto  concerne  la legittimita' della presenza nel
territorio  regionale  dello  animale  esotico  senza tenere conto, e
quindi  provvedere,  della  attivita'  preventiva e del controllo che
costituiscono   elementi   essenziali   per  il  perseguimento  delle
finalita' di detti atti normativi.