Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in pari data, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Marche 24 luglio 2002, n. 12 recante "Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici", pubblicata nel B.U.R. Marche n. 87 del 1 agosto 2002 1. - Con il provvedimento in esame la regione Marche detta norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici. La Giunta regionale ed una Commissione tecnico-scientifica predispongono un elenco dove vengono individuate le specie o, quando necessario, la famiglia di animali esotici, oggetto delle disposizioni regionali. Detto elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. I possessori di animali esotici devono effettuare una comunicazione al Sindaco del comune interessato sulla detenzione, morte o alienazione, nonche' eventuali nascite degli stessi. II Commercio della specie di animali esotici individuate e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attivita' e' svolta e, comunque, deve attenersi a determinate norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza degli animali e delle persone. La vigilanza sulle attivita' di commercio vengono effettuate da dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. e dal Corpo forestale dello Stato. 2. - La materia trattata costituisce oggetto della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione e trova la propria disciplina nazionale nella legge statale di ratifica n. 874/1975 e nella successiva legge di attuazione n. 150/1992, che, tra l'altro, attribuisce al Ministero dell'Ambiente ed al Corpo forestale dello Stato determinate competenze in ordine alle attivita' di controllo di dette specie animali. La materia e', inoltre, disciplinata dai Regolamenti CEE 338/1997 e 1808/2001 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, riguardante l'istituzione del registro degli esemplari di flora e fauna. La materia inerente la convenzione di Washington e i regolamenti comunitari in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio, ai sensi del d.lgs. 112/1998 ricade tra quelle di competenza statale, ulteriormente affermata dall'art. 1X della stessa Convenzione e dall'art. 13 del regolamento 338/1997 che individuano come autorita' amministrativa di gestione il Ministero dell'ambiente. 3. - La legge, nel suo complesso e' illegittima in quanto eccede dalle competenze regionali, considerato che la materia inerente il commercio e la detenzione di fauna alloctona c/o esotica e' ricadente sia nel campo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui detta fauna e' parte integrate, e pertanto nella legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2 lettera s) della Costituzione, sia nell'ambito della profilassi internazionale, che lo stesso art. 117, comma 2, lettera q) riserva alla competenza esclusiva statale. 4. - La legge regionale, inoltre, nella parte in cui costituisce espressione della competenza regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria, contiene disposizioni che non risultano rispettose dei principi fondamentali "comunque risultanti dalla legislazione statale gia' in vigore" che vincolano la potesta' legislativa concorrente della regione. Infatti la materia inerente la convenzione di Washington e i regolamenti comunitari in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio, ai sensi del d.lgs. n. 112/1998 viene riservata alla competenza statale, ulteriormente affermata dall'art. 1X della stessa Convenzione e dall'art. 13 del regolamento 338/1997 che individuano come autorita' amministrativa di gestione il Ministero dell'ambiente, il quale, peraltro, con proprio decreto 8 gennaio 2002 ha istituito il previsto registro degli esemplari di flora e fauna. La normativa nazionale di settore, in quanto strumento unitario per lo adempimento di un obbligo internazionale di cooperazione e controllo e per non ostacolare la piena efficacia della normativa comunitaria, ad efficacia diretta, che a sua volta costituisce adempimento dei medesimi impegni internazionali in modo uniforme in relazione al Mercato interno e strumenti per l'attuazione della politica ambientale comunitaria, non puo' essere vulnerata dalla normativa regionale pena l'inadempimento dell'obbligo internazionale e comunitario. Inadempimento che compromette la stessa realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Convenzione e dalla normativa comunitaria. La normativa in rassegna o rappresenta un aggravamento burocratico del settore, con il duplice effetto negativo di porre in essere i presupposti per una conflittualita' nella regolamentazione della medesima fattispecie concreta e di impedire la tempestiva verifica delle devianze, o per assenza di integrazione con il quadro unitario di riferimento ( nemmeno richiamato) pone i presupposti per una violazione sostanziale della disciplina internazionale e comunitaria del settore. La legge regionale, a bene vedere, non considera neppure il quadro internazionale e comunitario, che da' per presupposto unicamente per quanto concerne la legittimita' della presenza nel territorio regionale dello animale esotico senza tenere conto, e quindi provvedere, della attivita' preventiva e del controllo che costituiscono elementi essenziali per il perseguimento delle finalita' di detti atti normativi.