Ricorso del presidente del consiglio dei ministri per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2002 rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato in Roma, contro Regione Veneto in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Venezia, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5 comma 3 della legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 18, pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2002 n. 78. La legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 18, pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2002, n. 78 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali) contiene, tra le altre, le seguenti norme: art. 2 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica): 1. - Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto e previsto per il 31 dicembre 2002 e' rinviato al 31 dicembre 2003; art. 5 (Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta di tartufi) 3. - I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione. Tali disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 4 ottobre 2002 del Consiglio dei ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti. Motivi 1. - Art. 2, comma 1 della legge regionale n. 18/2002: Violazione dell'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117, comma 3, e dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. Con la norma ora in esame e' stata disposta la proroga (tale e' infatti il "rinvio" cui testualmente si riferisce la disposizione) al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il "recupero" delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999. Tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima. Con riferimento all'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117 comma 3 Cost., l'art. 2, comma 1, in esame nel riferirsi genericamente al "recupero" delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 appare chiaramente porsi in difformita' rispetto al principio fondamentale enunciato nella legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (le cui disposizioni sono definite testualmente come principi generali dell'ordinamento tributario, non derogabili con leggi speciali e comunque solo espressamente e in attuazione delle quali le regioni a s.o. regolano le materie disciplinate dalla stessa legge: art. 1, comma 1 e 2), secondo la quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, comma 3 cit. legge). La norma de qua eccede evidentemente, in quanto in contrasto con l'or ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i limiti nei quali poteva esercitarsi legittimamente la potesta' legislativa regionale. Con riferimento,poi, all'art. 17, comma 2 lett. l) della Cost., che rimette alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell'"ordinamento civile", pare indubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) e' riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale - come invece ha fatto con la denunciata norma - modificarne il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello gia' previsto. II. Art. 5 comma 3 della legge regionale n. 18/2002: Violazione dell'art. 3 e dell'art. 119 comma 2, in relazione all'art. 117 comma 3, Cost. Dopo aver previsto, al primo comma dell'articolo 5, che la tassa sulle concessioni regionali di cui al n. 27 (abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi) della tariffa all. al D.lgs n. 230 del 1991 "non e' piu' applicata" a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 18/2002 e dopo aver disposto, al secondo comma dello stesso articolo, la abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/1988, il successivo terzo comma dichiara estinti i crediti relativi alla predetta tassa regionale ed alle relative sanzioni "ancora dovuti alla data di entrata in vigore" della stessa legge regionale, prevedendosi conseguentemente che non si procede alla loro riscossione. Ma cosi' operando la Regione Veneto ha chiaramente ecceduto i limiti costituzionali nel rispetto dei quali deve essere esercitata la propria potesta' legislativa, incappando conseguentemente nella denunciata illegittimita' costituzionale, in relazione ai parametri indicati in epigrafe. Con riferimento all'art. 3 Cost. ed ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dal medesimo espressi in armonia con il quale deve essere esercitata (anche) in materia tributaria la concorrente potesta' legislativa regionale (art. 119, comma 2 Cost.) - appare invero discriminatoria ed arbitraria - una volta prevista la non applicazione della tassa de qua dalla data di entrata in vigore della legge in esame la disposta (al comma 3) "estinzione", con conseguente irricuperabilita', dei crediti regionali tanto per tributo che per sanzioni in precedenza insorti e gia' esistenti in capo alla regione per il solo fatto che gli stessi non fossero stati ancora (per qualunque motivo, anche occasionale) riscossi alla stessa data di entrata in vigore: in tal modo per di piu' irragionevolmente privilegiando coloro che non avevano adempiuto alla obbligazione tributaria siccome gravante su tutti in soggetti che avevano realizzato il medesimo presupposto, incorrendo nelle relative violazioni, con estinzione anche delle sanzioni gia' dovute per tale inadempienza. In definitiva, con la norma in esame verrebbero ad essere "premiati" per di piu' anche con incondizionato "condono" delle sanzioni, pur se gia' definitivamente irrogate - solo i fortunati inadempienti, con illogica discriminazione rispetto a tutti gli altri contribuenti che avevano tempestivamente pagato la dovuta tassa (e per i quali chiaramente - attesa l'adottata scelta della estinzione e non riscossione dei crediti non ancora soddisfatti - non e' prevista alcuna ripetizione) Con riferimento, poi, all'art. 119, comma 2 Cost. - in relazione al precedente art. 117 comma 3 - non pare discutibile che la potesta' legislativa concorrente della regione a s.o. deve essere esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale nel quadro del necessario armonico coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che e' unitario per lo Stato, le regioni e gli enti locali, e nel quale si colloca, in coerenza con le disposizioni sul federalismo fiscale, (anche) la tassa sulle concessioni regionali attribuita come tributo proprio alle regioni disciplinata dalla legge n. 281/1970 (sost. dall'art. 4 della legge n. 158/1990) e dal d.lgs n. 230/1991 e, a livello regionale Veneto, istituita dalla legge regionale n. 2 del 1971 (con richiamo generale alle norme dello Stato che regolano la materia delle tasse sulle concessioni governative) e regolata dalla legge regionale n. 33 del 1993. In tale prospettiva, principio fondamentale enucleabile dalla normativa statale di riferimento appare essere quello, con riferimento all'imposta,della necessarieta' per la regione di provvedere alla "realizzazione" dei crediti corrispondenti al tributo alla stessa attribuito e dalla stessa istituito, nei confronti di tutti i contribuenti obbligati per legge al verificarsi del relativo presupposto: con conseguente illegittimita' costituzionale di una norma - quale quella in esame - che, inosservante anche dei principi di coordinamento della finanza pubblica per gli inevitabili riflessi derivanti dal mancato introito della entrata tributaria, si risolve nella rinuncia generalizzata alla riscossione di una imposta dovuta sulla base della legge anteriore, abrogata ex nunc. Analoghe considerazioni valgono per il credito per sanzioni destinate ugualmente ad affluire alla finanza pubblica (regionale) e per il quale la norma de qua dispone in sostanza, come si e' gia' accennato, una generale ed incondizionata rinuncia, in contrasto con i principi generali quali si desumono gia' dalla legge n. 4 del 1929( richiamata dalla legge regionale n. 33 del 1993) ed ora dal d.lgs. n. 471 del 1997 che configurano siffatte sanzioni "amministrative" quale necessaria conseguenza legale delle commesse violazioni tributarie (salvi i casi di possibile loro riduzione o, al limite, anche di loro abbandono, ma nei soli casi di ricorrenza di speciali presupposti).