Ricorso  del  presidente del consiglio dei ministri per questione
di   legittimita'   costituzionale   depositato   in  cancelleria  il
19 ottobre  2002  rappresentato  e  difeso  dalla Avvocatura generale
dello  Stato in Roma, contro Regione Veneto in persona del presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  con  sede in Venezia, per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1,
e  5  comma 3  della  legge  regionale  Veneto  9 agosto 2002, n. 18,
pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2002 n. 78.
    La  legge  regionale  Veneto 9 agosto 2002, n. 18, pubblicata nel
B.U.R. 13 agosto 2002, n. 78 (Disposizioni in materia di gestione dei
tributi regionali) contiene, tra le altre, le seguenti norme:
        art. 2 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica): 1.
-  Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per
l'anno 1999 alla Regione Veneto e previsto per il 31 dicembre 2002 e'
rinviato al 31 dicembre 2003;
        art.  5  (Disposizioni  sulla  tassa  di  concessione  per la
ricerca  e la raccolta di tartufi) 3. - I crediti relativi alla tassa
di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese
le  relative  sanzioni,  ancora dovuti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono estinti e non si procede da parte degli
uffici regionali alla loro riscossione.
    Tali  disposizioni  appaiono  costituzionalmente  illegittime, in
riferimento  ai  parametri  costituzionali in appresso specificati, e
pertanto,  ex  art. 127  Cost.  e sulla base della delibera 4 ottobre
2002  del  Consiglio  dei  ministri  (doc. 1),  il Governo propone il
presente ricorso, deducendo i seguenti.

                               Motivi

    1. - Art. 2, comma 1 della legge regionale n. 18/2002: Violazione
dell'art. 119,   comma 2,   in  relazione  all'art. 117,  comma 3,  e
dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.
    Con  la  norma ora in esame e' stata disposta la proroga (tale e'
infatti il "rinvio" cui testualmente si riferisce la disposizione) al
31 dicembre  2003  del  termine  del 31 dicembre 2002 previsto per il
"recupero"  delle  tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno
1999.
    Tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima.
    Con  riferimento all'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117
comma 3   Cost.,   l'art. 2,   comma 1,   in   esame   nel  riferirsi
genericamente  al  "recupero" delle indicate tasse e prorogando di un
anno  il  relativo  termine  in  scadenza  al 31 dicembre 2002 appare
chiaramente  porsi  in difformita' rispetto al principio fondamentale
enunciato   nella  legge  statale  27 luglio  2000,  n. 212  (le  cui
disposizioni   sono  definite  testualmente  come  principi  generali
dell'ordinamento  tributario,  non  derogabili  con  leggi speciali e
comunque  solo espressamente e in attuazione delle quali le regioni a
s.o.  regolano  le  materie  disciplinate dalla stessa legge: art. 1,
comma 1  e  2),  secondo  la  quale  i  termini  di prescrizione e di
decadenza   per  gli  accertamenti  di  imposta  non  possono  essere
prorogati  (art. 3,  comma 3  cit.  legge).  La  norma  de qua eccede
evidentemente,  in  quanto  in contrasto con l'or ricordato principio
fondamentale  posto  alla  legislazione statale concorrente, i limiti
nei  quali  poteva esercitarsi legittimamente la potesta' legislativa
regionale.
    Con  riferimento,poi,  all'art. 17, comma 2 lett. l) della Cost.,
che  rimette  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello Stato, la
materia  dell'"ordinamento  civile",  pare  indubbio  che,  anche nel
rapporto  intersoggettivo  con  il contribuente, avente ad oggetto la
pretesa   creditoria   tributaria,   la  disciplina  delle  cause  di
estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato
dalla  legge  (prescrizione)  o entro il termine dalla stessa fissato
(decadenza)  e'  riservata  esclusivamente alla legislazione statale,
senza  che  sia  consentito al legislatore regionale - come invece ha
fatto  con la denunciata norma - modificarne il termine attraverso la
previsione di una sua proroga rispetto a quello gia' previsto.
    II.  Art.  5 comma 3 della legge regionale n. 18/2002: Violazione
dell'art. 3   e  dell'art. 119  comma 2,  in  relazione  all'art. 117
comma 3, Cost.
    Dopo  aver previsto, al primo comma dell'articolo 5, che la tassa
sulle  concessioni  regionali  di  cui  al  n. 27  (abilitazione alla
ricerca  ed  alla  raccolta  dei tartufi) della tariffa all. al D.lgs
n. 230  del  1991  "non  e' piu' applicata" a far tempo dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge n. 18/2002 e dopo aver disposto, al
secondo  comma  dello  stesso  articolo,  la abrogazione dell'art. 12
della  legge regionale n. 30/1988, il successivo terzo comma dichiara
estinti  i  crediti  relativi  alla  predetta tassa regionale ed alle
relative  sanzioni  "ancora  dovuti  alla  data di entrata in vigore"
della  stessa  legge regionale, prevedendosi conseguentemente che non
si procede alla loro riscossione.
    Ma  cosi'  operando  la  Regione Veneto ha chiaramente ecceduto i
limiti  costituzionali  nel rispetto dei quali deve essere esercitata
la  propria  potesta'  legislativa, incappando conseguentemente nella
denunciata  illegittimita'  costituzionale, in relazione ai parametri
indicati in epigrafe.
    Con  riferimento all'art. 3 Cost. ed ai principi di uguaglianza e
di  ragionevolezza dal medesimo espressi in armonia con il quale deve
essere  esercitata  (anche)  in  materia  tributaria  la  concorrente
potesta'  legislativa  regionale  (art. 119,  comma 2 Cost.) - appare
invero  discriminatoria  ed  arbitraria  -  una volta prevista la non
applicazione della tassa de qua dalla data di entrata in vigore della
legge in esame la disposta (al comma 3) "estinzione", con conseguente
irricuperabilita',  dei  crediti  regionali tanto per tributo che per
sanzioni  in precedenza insorti e gia' esistenti in capo alla regione
per  il  solo  fatto  che  gli  stessi  non fossero stati ancora (per
qualunque  motivo,  anche  occasionale)  riscossi alla stessa data di
entrata  in  vigore:  in  tal  modo  per  di  piu'  irragionevolmente
privilegiando  coloro  che  non  avevano  adempiuto alla obbligazione
tributaria   siccome  gravante  su  tutti  in  soggetti  che  avevano
realizzato   il   medesimo  presupposto,  incorrendo  nelle  relative
violazioni,  con estinzione anche delle sanzioni gia' dovute per tale
inadempienza.  In  definitiva,  con  la  norma in esame verrebbero ad
essere  "premiati"  per  di  piu'  anche con incondizionato "condono"
delle  sanzioni,  pur  se  gia'  definitivamente  irrogate  -  solo i
fortunati inadempienti, con illogica discriminazione rispetto a tutti
gli  altri  contribuenti che avevano tempestivamente pagato la dovuta
tassa  (e  per  i  quali chiaramente - attesa l'adottata scelta della
estinzione e non riscossione dei crediti non ancora soddisfatti - non
e' prevista alcuna ripetizione)
    Con  riferimento, poi, all'art. 119, comma 2 Cost. - in relazione
al precedente art. 117 comma 3 - non pare discutibile che la potesta'
legislativa  concorrente  della regione a s.o. deve essere esercitata
nel  rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali risultanti
dalla   legislazione  statale  nel  quadro  del  necessario  armonico
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che e'
unitario  per  lo Stato, le regioni e gli enti locali, e nel quale si
colloca,  in  coerenza  con  le disposizioni sul federalismo fiscale,
(anche)  la tassa sulle concessioni regionali attribuita come tributo
proprio  alle  regioni  disciplinata  dalla  legge n. 281/1970 (sost.
dall'art. 4  della  legge  n. 158/1990)  e dal d.lgs n. 230/1991 e, a
livello  regionale  Veneto,  istituita dalla legge regionale n. 2 del
1971  (con  richiamo  generale alle norme dello Stato che regolano la
materia  delle  tasse sulle concessioni governative) e regolata dalla
legge regionale n. 33 del 1993.
    In  tale  prospettiva,  principio  fondamentale enucleabile dalla
normativa   statale   di   riferimento   appare  essere  quello,  con
riferimento   all'imposta,della   necessarieta'  per  la  regione  di
provvedere alla "realizzazione" dei crediti corrispondenti al tributo
alla  stessa  attribuito  e  dalla stessa istituito, nei confronti di
tutti  i contribuenti obbligati per legge al verificarsi del relativo
presupposto:  con  conseguente  illegittimita'  costituzionale di una
norma  - quale quella in esame - che, inosservante anche dei principi
di  coordinamento della finanza pubblica per gli inevitabili riflessi
derivanti  dal  mancato introito della entrata tributaria, si risolve
nella  rinuncia  generalizzata alla riscossione di una imposta dovuta
sulla   base  della  legge  anteriore,  abrogata  ex  nunc.  Analoghe
considerazioni   valgono   per  il  credito  per  sanzioni  destinate
ugualmente  ad  affluire  alla  finanza pubblica (regionale) e per il
quale la norma de qua dispone in sostanza, come si e' gia' accennato,
una  generale ed incondizionata rinuncia, in contrasto con i principi
generali quali si desumono gia' dalla legge n. 4 del 1929( richiamata
dalla  legge  regionale  n. 33 del 1993) ed ora dal d.lgs. n. 471 del
1997   che   configurano  siffatte  sanzioni  "amministrative"  quale
necessaria  conseguenza  legale  delle commesse violazioni tributarie
(salvi i casi di possibile loro riduzione o, al limite, anche di loro
abbandono, ma nei soli casi di ricorrenza di speciali presupposti).