IL GIUDICE DI PACE Premesso che il sig. Fantino Elio, residente a Vignolo (Cuneo) e' stato citato a giudizio nel procedimento n. 2/02 r.g., n. 48/02 R.N.R, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada per fatto commesso in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) in data 10 gennaio 2002, O s s e r v a La contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada e' stata esclusa, cosi' come quella prevista dall'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205, e decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica a fronte della depenalizzazione della contravvenzione della guida senza aver conseguito la patente e dunque senza esperienza, ovvero senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada. Infatti la condotta di chi guida un veicolo senza aver conseguito la patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada, appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di chi, guidando un veicolo per il quale non e' necessario aver superato l'esame di abilitazione, venga trovato in uno stato di momentanea alterazione della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede, peraltro, particolari accertamenti bastando che lo stato di alterazione sia dimostrato, anche attraverso dati sintomatici, desumibili dalla condizione del soggetto e dalla condotta di guida e quindi in uno stato di presunta inabilita' a tenere una corretta condotta sulla strada che la legge riconosce senza la necessita' di ottenere la patente di guida e prescindendo dall'accertamento effettivo dello stato di ebbrezza e dell'effettiva alterazione. Coerenza vorrebbe che i reati indicati fossero depenalizzati al pari di quello di chi guida senza avere mai conseguito o non piu' potuto conseguire la patente. Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole disparita' di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito o non piu' potuto conseguire la patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, guidando un veicolo, la cui virtuale capacita' offensiva della sicurezza stradale e' stata ritenuta dal legislatore cosi' ridotta da non richiedere l'abilitazione alla guida, sia sorpreso in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanza stupefacente. Appare quindi doveroso sollevare la questione di legittimita' costituzionale giacche' la scelta legislativa, ritenuta irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta agli atti, ed in particolare dal decreto di citazione a giudizio, che il Fantino guidava un ciclomotore per il quale non e' prescritta l'abilitazione alla guida.