IL GIUDICE DI PACE

    Premesso che il sig. Fantino Elio, residente a Vignolo (Cuneo) e'
stato  citato  a  giudizio  nel  procedimento  n. 2/02 r.g., n. 48/02
R.N.R,  per  la  contravvenzione  di  cui  all'art. 186, comma 2, del
codice  della strada per fatto commesso in Borgo San Dalmazzo (Cuneo)
in data 10 gennaio 2002,

                            O s s e r v a

    La contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada e'
stata  esclusa,  cosi' come quella prevista dall'articolo successivo,
dalla  depenalizzazione  operata  con legge 25 giugno 1999, n. 205, e
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
    La  scelta  del  legislatore  appare  del tutto illogica a fronte
della  depenalizzazione  della contravvenzione della guida senza aver
conseguito la patente e dunque senza esperienza, ovvero senza patente
perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e
psichici) previsti dal codice della strada.
    Infatti la condotta di chi guida un veicolo senza aver conseguito
la  patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza
dei  requisiti  (fisici e psichici) previsti dal codice della strada,
appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di chi,
guidando  un  veicolo  per  il  quale non e' necessario aver superato
l'esame  di  abilitazione,  venga  trovato in uno stato di momentanea
alterazione della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di
guida  la  legge  non  richiede,  peraltro,  particolari accertamenti
bastando che lo stato di alterazione sia dimostrato, anche attraverso
dati  sintomatici,  desumibili  dalla condizione del soggetto e dalla
condotta  di  guida  e  quindi  in uno stato di presunta inabilita' a
tenere  una  corretta  condotta  sulla  strada che la legge riconosce
senza  la  necessita'  di ottenere la patente di guida e prescindendo
dall'accertamento  effettivo dello stato di ebbrezza e dell'effettiva
alterazione.
    Coerenza  vorrebbe  che i reati indicati fossero depenalizzati al
pari  di  quello  di  chi guida senza avere mai conseguito o non piu'
potuto conseguire la patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta  con  l'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto  crea  una
irragionevole  disparita' di trattamento tra la condotta di chi guida
un  veicolo senza aver mai conseguito o non piu' potuto conseguire la
patente,  oggi  punita  con  una sanzione amministrativa, e quella di
chi,  guidando  un veicolo, la cui virtuale capacita' offensiva della
sicurezza stradale e' stata ritenuta dal legislatore cosi' ridotta da
non  richiedere  l'abilitazione  alla guida, sia sorpreso in stato di
temporanea,  presunta,  alterazione  dovuta al consumo di alcool o di
sostanza stupefacente.
    Appare  quindi  doveroso  sollevare  la questione di legittimita'
costituzionale    giacche'    la    scelta    legislativa,   ritenuta
irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio.
    Infatti,  risulta  agli  atti,  ed  in particolare dal decreto di
citazione  a  giudizio,  che il Fantino guidava un ciclomotore per il
quale non e' prescritta l'abilitazione alla guida.