IL TRIBUNALE

    Nel procedimento a carico di Maimone Lina Angelina, nata a Torino
il 27 ottobre 1950 e Malgeri Leopoldo nato a Placanica il 27 febbraio
1957, n. 280/2002 r.g. Dib. - 606/1999 R.G.N.;
    Vista  l'istanza  avanzata  dalla  difesa nel corso delle odierna
udienza, nella quale:
        a)  si  chiede  la  declaratoria  di estinzione del reato per
intervenuta    prescrizione   dello   stesso   prima   dell'esercizio
dell'azione  penale  con  l'emissione  del  decreto  di  citazione  a
giudizio;
        b)  si  chiede  conseguentemente  la  refusione  delle  spese
processuali sostenute per la difesa;

                            O s s e r v a

    La richiesta avanzata dalla difesa circa la refusione delle spese
processuali pone l'accento sulla questione dell'addebitabilita' degli
oneri  processuali a carico degli imputati che siano stati sottoposti
a  giudizio  penale  in  ipotesi  in  cui  tale  giudizio  sia  stato
inutilmente tenuto.
    Nel  caso  di  specie, in particolare. la difesa ha rilevato come
l'imputato  sia  stato  rinviato  a  giudizio per un reato prescritto
prima  dell'emissione  del decreto di citazione a giudizio, in quanto
il  fatto  contestato  (artt. 49  e 220,  R.D.  n. 267/1942)  risulta
commesso  in  data  8  agosto 1996 ed e' sanzionato con la pena della
reclusione  inferiore ai cinque anni (e quindi soggetto al termine di
prescrizione ordinaria quinquennale di cui all'art. 157, primo comma,
n. 4, c.p.).
    Va innanzitutto rilevato che non sono stati prodotti al fascicolo
del   dibattimento   eventuali   atti   idonei   ad  interrompere  la
prescrizione prima della data di emissione del decreto di citazione a
giudizio  (del  30 gennaio  2002),  non  essendo  utile  a tale scopo
l'avviso  ex  art. 15-bis c.p.p. ed avendo dichiarato il p.m. che nel
proprio   fascicolo   non   vi  sono  atti  idonei  a  sospendere  od
interrompere  la  prescrizione,  come  tassativamente enunciati negli
artt. 159  e 160 c.p.p. Dalla data di commissione del reato (8 agosto
1996)  alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio (30
gennaio  2002)  risulta  quindi  decorso  il  temine  di prescrizione
quinquennale.
    La   questione,   quindi,   appare   correttamente  proposta  dal
difensore,  atteso  che  nel  caso  di  specie non viene richiesto un
giudizio  di  assoluzione - che avrebbe potuto giustificare un vaglio
dibattimentale per l'accertamento dei fatti - ma la mera declaratoria
di  estinzione  del  reato  (perche'  prescritto prima dell'esercizio
dell'azione  penale,  cioe' dell'emissione del decreto di citazione a
giudizio),  sicche'  viene  richiesto  anche  il rimborso delle spese
inutilmente sostenute.
    Va  in  proposito  rilevato  come all'imputato sia comunque fatto
carico,  in  questo  caso, del pagamento delle spese sostenute per il
giudizio, attesa l'obbligatorieta' della difesa tecnica.
    Tale  giudizio avrebbe pero' potuto essere evitato, non potendosi
esercitare l'azione penale per fatti-reato gia' prescritti.
    La   decorrenza   del  termine  di  prescrizione,  accertata  nel
dibattimento   a   seguito   della   dichiarazione   del  p.m.  circa
l'inesistenza   di   atti  interruttivi,  impone  quindi  al  giudice
l'obbligo  di  dichiarare  immediatamente  l'estinzione del reato, ai
sensi dell'art. 129 c.p.p. (stante anche l'assenza dell'imputato).
    Ad  avviso  di questo tribunale, pero', appare giustificata anche
la richiesta della difesa circa il rimborso delle spese sostenute per
il giudizio.
    Tale  richiesta,  tuttavia,  non puo' essere accolta in base alle
disposizioni di legge attualmente in vigore.
    Cio'  comporta  una valutazione della legittimita' costituzionale
dell'art. 129  c.p.p., laddove non prevede la condanna dello Stato al
rimborso  delle spese sostenute dall'imputato nei confronti del quale
sia  stata  pronunciata  immediata declaratoria di non punibilita' ex
art. 129 c.p.p.
    A  giudizio  di  questo  tribunale, infatti, l'art. 129 c.p.p. si
pone  in  contrasto  con  l'art. 3  e 24 e con l'art. 111 della Carta
costituzionale  (ove  prevede  che  il  "...  processo  si svolge nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in  condizioni di parita' ...", nel
testo successivo alla modifica della legge costituzionale 23 novembre
1999 n. 2).
    In  particolare non risulta assicurata la condizione di "parita'"
tra l'accusa e la difesa, posto che il principio si riferisce ad ogni
tipo  di  giudizio  e  che  nel giudizio penale, a differenza che nel
giudizio  civile,  viene in ogni caso fatto carico all'imputato delle
spese  processuali, sia in caso di condanna (art. 535 c.p.p.), sia in
caso  di  assoluzione  (non  essendo previsto alcun rimborso), sia in
caso di immediata declaratoria di non punibilita'.
    Orbene,  la  questione  interessa  tale  ultimo  caso,  in  cui -
diversamente dall'ipotesi di assoluzione - non viene nemmeno ritenuto
necessario il vaglio dibattimentale dei fatti (nel caso di specie, ad
esempio, per la gia' intervenuta estinzione del reato).
    Appare  a  questo tribunale violativo delle condizioni di parita'
tra   le   parti   processuali  l'addebitare  all'imputato  le  spese
sostenute,  non  avendosi  dovuto  esercitare,  nel  caso  di specie,
neanche  l'azione  penale  e  pur  tuttavia  gravando  in  ogni  caso
sull'imputato le spese del non utile giudizio.
    Cio'  palesa una situazione di sostanziale non parita' tra difesa
e  accusa  (nei giudizi penale rappresentata dallo Stato, sul quale -
si'  e'  detto  -  non  gravano  mai  le  spese  difensive  sostenute
dall'imputato),  e  rende certamente piu' difficoltoso il partecipare
al  processo  per  l'imputato (che dovra' comunque sostenere spese di
giudizio,  anche ove lo stesso non si sarebbe dovuto tenere) rispetto
alla pubblica accusa.
    Si  pone  pertanto  una  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 129  c.p.p.,  nei  termini  sopra  indicati, e posto che la
questione   appare  rilevante  per  la  decisione  avendo  la  difesa
dell'imputato  richiesto  la  refusione  delle spese sostenute, e non
manifestamente infondata, per le ragioni descritte in parte motiva.