Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha
domicilio,  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12, nei confronti del
Presidente  della  Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione
di   illegittimita'   costituzionale   della   legge   della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  13  agosto  2002 n. 20, "disciplina del nuovo
sistema  di  classificazione  del  personale  della  Regione, nonche'
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  personale"",  pubblicata in
B.U.R.  suppl.  straord. n. 16 del 16 agosto 2002, relativamente agli
artt. 3  comma  8,  8 comma 4, 11 e 13, giusta delibera del Consiglio
dei ministri dell'11 ottobre 2002.
    1.  -  La  legge  regionale  indicata  in epigrafe detta un nuovo
sistema  di  classificazione del personale della Regione nonche' reca
ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.
    In  particolare  la  legge  ridefinisce il sistema delle fonti in
materia  di  organizzazione  degli  uffici e personale della Regione,
apportando  modificazioni  a leggi regionali vigenti, introducendo un
nuovo  sistema  di classificazione del personale da definirsi in sede
di contrattazione collettiva.
    In   particolare,   per   la  prima  attuazione  del  sistema  di
classificazione,  sono  istituite,  per  il  personale non dirigente,
quattro categorie denominate A), B), C) e D), articolate in posizioni
economiche interne.
    Inoltre,  vengono  dettate  norme  di  inquadramento di personale
presso  l'amministrazione  regionale nonche' disposizioni urgenti per
una definitiva sistemazione dell'assetto del personale regionale.
    Viene,  altresi',  prevista  una  modifica  della legge regionale
n. 18/1996,  concernente  norme  in  materia  di  personale,  laddove
vengono  modificate  anche le disposizioni inerenti la contrattazione
collettiva.
    La    Regione,   infatti,   avendo   statutariamente   competenza
legislativa   esclusiva   sullo  stato  giuridico  ed  economico  del
personale  degli uffici e degli enti da essa dipendenti, ha istituito
il  comparto  unico  del  pubblico impiego della Regione e degli enti
locali   e   l'Agenzia  regionale  per  la  rappresentanza  negoziale
(ARERAN).
    2.  -  L'entrata  in  vigore  della  riforma  del  Titolo V della
Costituzione  non ha inciso sul tipo di competenza legislativa in cui
ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiche' gia' lo
Statuto prevede una competenza esclusiva della regione (art. 4, comma
1,  punto  1),  per quanto attiene la materia dell'"ordinamento degli
uffici  e  degli  enti  dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed
economico  del personale ad essi addetto". Resta fermo il vincolo del
rispetto della Costituzione, indicato dallo Statuto medesimo.
    Pertanto,  la  legge  regionale e' costituzionalmente illegittima
per le seguenti ragioni:
        a)  l'art.  3,  comma 8, l'art. 11 e l'art. 13, nel prevedere
l'inquadramento  e  la  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  attraverso  procedure  selettive  riservate, di varie
categorie  di  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro a tempo
determinato,  violano  il  principio  costituzionale  dell'accesso ai
pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51
e  97,  commi  1  e  3, della Costituzione, come piu' volte affermato
dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 194/2002);
        b)  l'art.  8,  comma  4,  che modifica l'art. 14 della legge
regionale  n. 18/1996,  nel  prevedere, quale requisito per l'accesso
alla  categoria  dirigenziale,  l'espletamento di corsi di formazione
manageriale,  da  attuarsi  a cura di strutture specializzate esterne
all'amministrazione  regionale, si pone in contrasto con la succitata
norma   costituzionale   (art.   97   della   Costituzione),  con  la
giurisprudenza  costituzionale  richiamata, nonche' con i principi di
ragionevolezza,   buon  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione.