Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1127 de1 14 ottobre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora, Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; il Ministro per i beni e le attivita' culturali pro tempore; per l'annullamento del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 maggio 2002, n. 188 "Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163". Con il decreto indicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 195 del 21 agosto 2002, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ha dettato i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi agli operatori per le attivita' di danza, a seguito degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.). Il decreto appare invasivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119, come modificati dalla recente legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2002, per i seguenti motivi di D i r i t t o A) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. A.1) Il regolamento in oggetto disciplina per le attivita' di danza l'erogazione di contributi del Fondo unico per lo spettacolo, istituito con la legge n. 163/1985 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Percio' il decreto in oggetto interviene nella materia dello spettacolo. Gia' il d.P.R. n. 616/1977, all'art. 49, aveva riconosciuto un'autonomia alle funzioni regionali in materia di attivita' di prosa, musicali e cinematografiche, rispetto alle tradizionali attivita' culturali. Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attivita' di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979": la norma e' significativa perche' riconosce in via programmatica la competenza regionale e locale all'esercizio di funzioni amministrative in materia di spettacolo (la preannunciata legge di riforma, peraltro, non e' mai stata emanata). Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad un insieme di attivita' diverse, quali: la formazione ed il perfezionamento artistico degli operatori del settore, la produzione degli spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione e diffusione della cultura di cui sono una manifestazione, il recupero e la costruzione di spazi per lo spettacolo. Anche la Commissione Giannini, rilevo' che nel settore dello spettacolo si rinvengono molteplici attivita' che non riguardano esclusivamente la politica di promozione culturale, ma rientrano in varie materie di competenza regionale (Il completamento dell'ordinamento regionale Bologna, 1977, 179). Con il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'e' noto, in attuazione della legge delega n. 59/1997, l'autonomia dello spettacolo rispetto alle attivita' culturali e' stata sancita dal legislatore. Infatti le "attivita' culturali" hanno ricevuto una propria definizione per opera dell' art. 148 del decreto legislativo 112/1998 che alla lett. f) le identifica con "quelle rivolte a formare e dffondere espressioni della cultura e dell'arte". Il medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a se' stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad esso intitolato (il VI) lo "spettacolo", in tal modo mostrando di considerarlo come ambito distinto e separato dalle attivita' e dai beni culturali. Il nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra le materie soggette alla potesta' esclusiva statale, ne' tra quelle soggette alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potesta' legislativa "riservata" della Regione, secondo il disposto dell'art. 117, quarto comma. Percio' compete alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonche' stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra se stesse e gli enti locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost. Ne', d'altra parte, in materia sussistono quei titoli di legittimazione trasversale che abilitano lo Stato ad intervenire ai sensi dell' art. 117, secondo comma. Conseguentemente e' invasivo delle attribuzioni regionali il decreto in oggetto che disciplina i criteri e le modalita' di erogazione a favore dello spettacolo, con specifico riferimento alle attivita' di danza. A.2) Ma il decreto e' parimenti lesivo anche ove si ritenga che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle attivita' culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost. include la materia "promozione ed organizzazione delle attivita' culturali" tra quelle soggette alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni: in materia spetta quindi allo Stato, solo dettare in via legislativa i principi regolatori. Il provvedimento in oggetto, invece - oltre a disciplinare in modo analitico e dettagliato tutte le fasi per l'erogazione dei finanziamenti, i controlli, le decadenze e le sanzioni - e' un decreto ministeriale dal contenuto regolamentare e percio' e' una fonte assolutamente inidonea a dettare norme di principio che interferiscono con le competenze regionali costituzionalmente garantite. B) Violazione dell'art. 117, sesto comma della Costituzione. L'art. 117, sesto comma della Costituzione dispone che la potesta' regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di propria legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete alle Regioni. Puo' discutersi, come sopra rilevato, se lo spettacolo costituisca un'autonoma materia riservata alla competenza esclusiva regionale ovvero sia un settore rientrante nella promozione ed organizzazione delle attivita' culturali e dunque soggetto a potesta' legislativa concorrente, ma di certo non e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 117 secondo comma di riserva statale. E' quindi evidente la violazione delle attribuzioni regionali per violazione del comma sesto dell'art. 117 Cost., in quanto il decreto in oggetto e' un regolamento con cui lo Stato pretende di dettare criteri e modalita' di erogazione di contributi per attivita' non attinenti a materie di legislazione esclusiva statale. In tal senso si e' autorevolmente espresso il Consiglio di Stato, Adunanza generale, nel parere 11 aprile 2002, n. 1, reso sullo schema di d.m. concernente l'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ove si afferma: "L'Adunanza generale deve, in via preliminare, rilevare che le disposizioni sopra riferite, attributive della potesta' regolamentare al Ministro della sanita' (oggi della salute), debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare". Analoga affermazione e' stata ribadita dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 1794/2002 reso sul decreto del Ministero dei beni culturali, con riferimento all'istituzione di S.p.a. per la gestione del patrimonio artistico. C) Violazione dell'art. 119 Costituzione. Com'e' noto, l'art. 119 Cost., a fronte del nuovo assetto, delle competenze istituzionali delineato dagli artt. 117 e 118, ha definito le regole di finanziamento delle Regioni, prevedendo che le entrate proprie, le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali (le quali affluiscono alle Regioni nel cui territorio sono prodotte) e le quote di partecipazione al fondo perequativo costituiscono le componenti ordinarie del sistema finanziario regionale. E' stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali. A cio' il sesto comma dell'art. 119 aggiunge la possibile destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive e la previsione di interventi speciali, per le finalita' indicate dalla stessa disposizione. E' indubbio che l'attuazione della norma in questione richiedera', in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che attui il federalismo fiscale. Di certo, pero', gia' da ora devono essere tispettati i criteri introdotti dalla norma: come rilevato in dottrina lo Stato e' chiamato ad integrare le entrate proprie delle Regioni ed i proventi delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali con le quote del fondo perequativo diretto a ridurre, se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie delle differenze interregionali nella capacita' fiscale per abitante - e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di fabbisogno ( P. Giarda "Le regole del federalismo fiscale nell'art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione". Le Regioni n. 6/2001, pag. 1426 ss.). Da cio' discende che l'amministrazione statale non puo' continuare a disciplinare le modalita' di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attivita' inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza regionale, perche' cio' determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali: il rispetto di tali competenze impone invece il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni alle quali poi compete, nell'esercizio della riconosciuta potesta' legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l'erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto. Conseguentemente il Fondo unico dello spettacolo deve essere decentrato e ripartito, nell'ambito di chiari principi di ridistribuzione delle risorse, tra le Regioni e cio' sia che lo spettacolo sia ritenuto oggetto di legislazione concorrente, sia che sia ritenuto materia residuale ed esclusiva delle Regioni stesse. Il decreto in esame, invece, del tutto noncurante della nuova norma contenuta nell'art. 119 Cost. disciplina i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi in favore delle attivita' di danza, senza nessun rispetto per il nuovo assetto delle competenze regionali costituzionalmente previste, con conseguente sussistenza del vizio eccepito. Ne' a cio' puo' essere obiettato che per l'anno in corso era comunque necessario provvedere ad erogare i contributi per non penalizzare gli operatori. In primo luogo nulla avrebbe impedito allo Stato di ripartire tempestivamente tra le Regioni il fondo per la erogazione agli operatori; in denegata ipotesi, poi, l'erogazione per l'anno in corso ben avrebbe potuto essere disposta in base al gia' vigente d.m. 9 febbraio 2001, n. 167 (che viene invece abrogato dall'art. 16 del decreto impugnato). Non si comprende quindi perche' lo Stato abbia sentito l'esigenza di emanare - nell'attuale fase istituzionale e con la nuova disciplina della Costituzione - un nuovo regolamento per dettare in via generale i criteri e le modalita' di erogazione di contributi a favore delle attivita' di danza. La motivazione in proposito indicata nelle premesse dell'atto (ove si motiva il nuovo provvedimento con la necessita' di modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate alla danza nell'ambito del F.U.S., razionalizzando e semplificando le procedure) appare di ben poco rilievo anche perche' di fatto le modifiche introdotte rispetto al precedente testo sono del tutto marginali. La motivazione addotta denota invece che l'intervento statale ha sottesa una precisa volonta' di non modificare la disciplina del F.U.S. e di continuare a gestire integralmente ed esclusivamente il medesimo, in totale violazione della nuova normativa di cui all'art. 119 Cost. Anche per tale profilo il provvedimento si presenta dunque lesivo delle attribuzioni regionali.