Ricorso  della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1127
de1  14 ottobre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli  avvocati  Lucia  Bora,  Vito  Vacchi  e Fabio
Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato
in Roma, via del Viminale n. 43;
    Contro:  il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; il
Ministro per i beni e le attivita' culturali pro tempore;
per l'annullamento del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  21  maggio  2002,  n. 188  "Regolamento  recante criteri e
modalita'  di  erogazione  di contributi in favore delle attivita' di
danza,  in  corrispondenza  degli stanziamenti del fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".
    Con  il  decreto  indicato,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie  generale,  n. 195 del 21 agosto 2002, il Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  ha  dettato  i  criteri  e  le modalita' di
erogazione dei contributi agli operatori per le attivita' di danza, a
seguito   degli  stanziamenti  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo
(F.U.S.).
    Il   decreto   appare   invasivo   delle  attribuzioni  regionali
costituzionalmente   garantite  dagli  artt. 117,  118  e  119,  come
modificati  dalla  recente  legge  costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2002, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    A) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    A.1)  Il  regolamento  in  oggetto disciplina per le attivita' di
danza  l'erogazione  di contributi del Fondo unico per lo spettacolo,
istituito  con  la  legge  n. 163/1985 per il sostegno finanziario ad
enti,  istituzioni,  associazioni,  organismi ed imprese operanti nei
settori   delle   attivita'  cinematografiche,  musicali,  di  danza,
teatrali,  circensi e dello spettacolo viaggiante. Percio' il decreto
in oggetto interviene nella materia dello spettacolo.
    Gia'  il  d.P.R.  n. 616/1977,  all'art. 49,  aveva  riconosciuto
un'autonomia  alle  funzioni  regionali  in  materia  di attivita' di
prosa,   musicali  e  cinematografiche,  rispetto  alle  tradizionali
attivita'  culturali.  Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha
disposto  "Le  funzioni  delle  regioni e degli enti locali in ordine
alle   attivita'   di  prosa,  musicali  e  cinematografiche  saranno
riordinate  con  la  legge  di  riforma  dei  rispettivi  settori, da
emanarsi  entro  il  31  dicembre  1979":  la  norma e' significativa
perche'  riconosce  in  via  programmatica  la competenza regionale e
locale   all'esercizio  di  funzioni  amministrative  in  materia  di
spettacolo  (la  preannunciata legge di riforma, peraltro, non e' mai
stata emanata).
    Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad
un   insieme  di  attivita'  diverse,  quali:  la  formazione  ed  il
perfezionamento  artistico degli operatori del settore, la produzione
degli  spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione
e  diffusione  della  cultura  di  cui  sono  una  manifestazione, il
recupero  e  la  costruzione  di  spazi  per  lo spettacolo. Anche la
Commissione  Giannini,  rilevo'  che  nel settore dello spettacolo si
rinvengono  molteplici attivita' che non riguardano esclusivamente la
politica  di  promozione  culturale, ma rientrano in varie materie di
competenza  regionale  (Il  completamento  dell'ordinamento regionale
Bologna, 1977, 179).
    Con  il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'e' noto, in
attuazione   della   legge   delega   n. 59/1997,  l'autonomia  dello
spettacolo  rispetto  alle  attivita'  culturali e' stata sancita dal
legislatore.  Infatti  le  "attivita'  culturali"  hanno ricevuto una
propria  definizione per opera dell' art. 148 del decreto legislativo
112/1998  che  alla  lett.  f)  le  identifica  con "quelle rivolte a
formare  e  dffondere  espressioni  della  cultura  e  dell'arte". Il
medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a
se' stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo
ad  esso intitolato (il VI) lo "spettacolo", in tal modo mostrando di
considerarlo  come  ambito  distinto e separato dalle attivita' e dai
beni culturali.
    Il  nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra
le  materie  soggette alla potesta' esclusiva statale, ne' tra quelle
soggette  alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, con la
conseguenza   che   in   materia  sussiste  la  potesta'  legislativa
"riservata"  della Regione, secondo il disposto dell'art. 117, quarto
comma. Percio' compete alle Regioni disciplinare in via legislativa e
regolamentare  la  materia  dello  spettacolo,  nonche'  stabilire il
riparto  delle  funzioni  amministrative  tra  se  stesse  e gli enti
locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost.
    Ne',   d'altra  parte,  in  materia  sussistono  quei  titoli  di
legittimazione  trasversale  che abilitano lo Stato ad intervenire ai
sensi dell' art. 117, secondo comma.
    Conseguentemente  e'  invasivo  delle  attribuzioni  regionali il
decreto  in  oggetto  che  disciplina  i  criteri  e  le modalita' di
erogazione  a favore dello spettacolo, con specifico riferimento alle
attivita' di danza.
    A.2)  Ma  il decreto e' parimenti lesivo anche ove si ritenga che
lo  spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle
attivita'  culturali.  Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost. include
la  materia  "promozione ed organizzazione delle attivita' culturali"
tra   quelle   soggette   alla   potesta'   legislativa   concorrente
Stato-Regioni:  in  materia spetta quindi allo Stato, solo dettare in
via legislativa i principi regolatori.
    Il  provvedimento  in  oggetto,  invece - oltre a disciplinare in
modo  analitico  e  dettagliato  tutte  le  fasi per l'erogazione dei
finanziamenti,  i  controlli,  le  decadenze  e  le  sanzioni - e' un
decreto  ministeriale  dal  contenuto  regolamentare e percio' e' una
fonte  assolutamente  inidonea  a  dettare  norme  di  principio  che
interferiscono   con   le   competenze  regionali  costituzionalmente
garantite.
    B) Violazione dell'art. 117, sesto comma della Costituzione.
    L'art. 117,   sesto  comma  della  Costituzione  dispone  che  la
potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  solo  nelle  materie di
propria  legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete
alle Regioni.
    Puo'   discutersi,   come   sopra   rilevato,  se  lo  spettacolo
costituisca  un'autonoma  materia riservata alla competenza esclusiva
regionale  ovvero  sia  un  settore  rientrante  nella  promozione ed
organizzazione delle attivita' culturali e dunque soggetto a potesta'
legislativa concorrente, ma di certo non e' ricompreso nell'elenco di
cui all'art. 117 secondo comma di riserva statale.
    E' quindi evidente la violazione delle attribuzioni regionali per
violazione  del comma sesto dell'art. 117 Cost., in quanto il decreto
in  oggetto  e'  un  regolamento con cui lo Stato pretende di dettare
criteri  e  modalita'  di  erogazione di contributi per attivita' non
attinenti  a  materie di legislazione esclusiva statale. In tal senso
si  e'  autorevolmente  espresso  il  Consiglio  di  Stato,  Adunanza
generale,  nel parere 11 aprile 2002, n. 1, reso sullo schema di d.m.
concernente  l'individuazione  della  figura professionale e relativo
profilo professionale dell'odontotecnico, ove si afferma: "L'Adunanza
generale deve, in via preliminare, rilevare che le disposizioni sopra
riferite,  attributive della potesta' regolamentare al Ministro della
sanita'  (oggi della salute), debbono ritenersi venute meno a seguito
della   emanazione   del  nuovo  titolo  V  della  Costituzione  che,
iscrivendo  la materia delle professioni e della salute tra quelle di
legislazione  concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le
materie  predette  nella  loro  intera  estensione  e,  per giunta, a
livello regolamentare".
    Analoga  affermazione  e' stata ribadita dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 1794/2002
reso  sul  decreto  del Ministero dei beni culturali, con riferimento
all'istituzione di S.p.a. per la gestione del patrimonio artistico.
    C) Violazione dell'art. 119 Costituzione.
    Com'e'  noto, l'art. 119 Cost., a fronte del nuovo assetto, delle
competenze istituzionali delineato dagli artt. 117 e 118, ha definito
le  regole  di finanziamento delle Regioni, prevedendo che le entrate
proprie,  le  quote  di  compartecipazione  al  gettito  dei  tributi
erariali  (le  quali affluiscono alle Regioni nel cui territorio sono
prodotte)   e   le  quote  di  partecipazione  al  fondo  perequativo
costituiscono   le   componenti  ordinarie  del  sistema  finanziario
regionale.
    E' stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo
finanziamento delle competenze regionali.
    A  cio'  il  sesto  comma  dell'art. 119  aggiunge  la  possibile
destinazione  da  parte  dello  Stato  di  risorse  aggiuntive  e  la
previsione  di  interventi  speciali, per le finalita' indicate dalla
stessa disposizione.
    E'   indubbio   che   l'attuazione   della   norma  in  questione
richiedera', in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario
nuovo  che attui il federalismo fiscale. Di certo, pero', gia' da ora
devono  essere  tispettati  i  criteri  introdotti  dalla norma: come
rilevato  in  dottrina  lo  Stato e' chiamato ad integrare le entrate
proprie  delle  Regioni  ed  i  proventi  delle  compartecipazioni al
gettito  dei  tributi  erariali  con  le  quote del fondo perequativo
diretto  a  ridurre,  se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie
delle  differenze interregionali nella capacita' fiscale per abitante
- e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di
fabbisogno   (   P.   Giarda   "Le  regole  del  federalismo  fiscale
nell'art. 119:  un  economista di fronte alla nuova Costituzione". Le
Regioni n. 6/2001, pag. 1426 ss.).
    Da   cio'   discende   che  l'amministrazione  statale  non  puo'
continuare  a  disciplinare  le  modalita'  di erogazione diretta dei
finanziamenti  a soggetti terzi per attivita' inerenti a materie che,
come  lo  spettacolo,  sono  attribuite  alla  competenza  regionale,
perche'   cio'   determina  una  sicura  lesione  delle  attribuzioni
regionali:   il   rispetto   di  tali  competenze  impone  invece  il
trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni alle
quali   poi   compete,  nell'esercizio  della  riconosciuta  potesta'
legislativa  nel  settore, disciplinare la procedura per l'erogazione
delle risorse stesse agli aventi diritto.
    Conseguentemente  il  Fondo  unico  dello  spettacolo deve essere
decentrato   e   ripartito,   nell'ambito   di   chiari  principi  di
ridistribuzione  delle  risorse,  tra  le  Regioni  e cio' sia che lo
spettacolo  sia ritenuto oggetto di legislazione concorrente, sia che
sia  ritenuto materia residuale ed esclusiva delle Regioni stesse. Il
decreto  in  esame,  invece,  del  tutto noncurante della nuova norma
contenuta  nell'art. 119 Cost. disciplina i criteri e le modalita' di
erogazione  dei  contributi in favore delle attivita' di danza, senza
nessun  rispetto  per  il  nuovo  assetto  delle competenze regionali
costituzionalmente  previste,  con  conseguente sussistenza del vizio
eccepito.
    Ne'  a  cio'  puo'  essere  obiettato che per l'anno in corso era
comunque  necessario  provvedere  ad  erogare  i  contributi  per non
penalizzare gli operatori. In primo luogo nulla avrebbe impedito allo
Stato  di  ripartire  tempestivamente  tra le Regioni il fondo per la
erogazione agli operatori; in denegata ipotesi, poi, l'erogazione per
l'anno  in  corso  ben avrebbe potuto essere disposta in base al gia'
vigente  d.m.  9  febbraio  2001,  n. 167  (che viene invece abrogato
dall'art. 16  del decreto impugnato). Non si comprende quindi perche'
lo  Stato  abbia  sentito  l'esigenza  di emanare - nell'attuale fase
istituzionale e con la nuova disciplina della Costituzione - un nuovo
regolamento  per  dettare in via generale i criteri e le modalita' di
erogazione  di  contributi  a  favore  delle  attivita'  di danza. La
motivazione  in proposito  indicata  nelle premesse dell'atto (ove si
motiva  il  nuovo  provvedimento  con  la necessita' di modificare la
disciplina   dell'erogazione   delle   somme   destinate  alla  danza
nell'ambito del F.U.S., razionalizzando e semplificando le procedure)
appare  di  ben  poco  rilievo  anche  perche'  di fatto le modifiche
introdotte rispetto al precedente testo sono del tutto marginali.
    La  motivazione addotta denota invece che l'intervento statale ha
sottesa  una  precisa  volonta'  di  non modificare la disciplina del
F.U.S.  e  di continuare a gestire integralmente ed esclusivamente il
medesimo,   in   totale  violazione  della  nuova  normativa  di  cui
all'art. 119 Cost.
    Anche per tale profilo il provvedimento si presenta dunque lesivo
delle attribuzioni regionali.