ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della  legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni
urgenti   e  straordinarie  in  attuazione  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998,  n. 112,  art. 26),  promosso con ordinanza emessa il
15 novembre  2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia
sul  ricorso  proposto  da n. P. ed altri contro la Regione Puglia ed
altri,  iscritta  al  n. 56  del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, 1a serie speciale, n. 7
dell'anno 2002.
    Visti  gli atti di costituzione di n. P. ed altri e della Regione
Puglia;
    Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avv.  Giacomo  Valla  per  n. P.  ed  altri  e  gli avv.
Francesco Paparella e Giorgio Recchia per la Regione Puglia.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia, con
ordinanza  del  15 novembre  2001, depositata il 24 novembre 2001, ha
sollevato,    in   via   incidentale,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia
25 luglio  2001,  n. 19  (Disposizioni  urgenti  e  straordinarie  in
attuazione  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 26),
in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  97, 117, 123 (recte: 121, terzo
comma) e 128 della Costituzione.
    2. - L'ordinanza  di  rimessione  del  Tar per la Puglia e' stata
emessa  nel  corso  di  un  giudizio avente ad oggetto il decreto del
Presidente  della Giunta regionale della Puglia di scioglimento degli
organi  dei  consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali
alle  imprese  di  Foggia,  Bari  e  Lecce,  adottato  in  attuazione
dell'art. 1,  comma  2, della legge regionale n. 19 del 2001, decreto
di  cui  le  parti  deducevano  l'illegittimita'  derivata proprio in
relazione  alla  ritenuta  illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  2,  della  legge  regionale  n. 19 del 2001, in riferimento ai
parametri sopra indicati.
    3. - Il  Tar  per la Puglia sostiene che l'art. 1, comma 2, della
legge  regionale  n. 19  del  2001,  nella  parte  in  cui obbliga il
Presidente  della  Giunta regionale a decretare lo scioglimento degli
organi  del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali
alle  imprese  operanti  in  Puglia,  recherebbe  vulnus  ai principi
costituzionali    sia    di    buon    andamento   ed   imparzialita'
dell'amministrazione  da  attuarsi  mediante  il  giusto procedimento
(art. 97),  sia di tutela delle autonomie locali, in specie di Comuni
e Province, facenti parte del Consorzio (artt. 5 e 128), nonche' alla
riserva  costituzionale  di  amministrazione  in  favore della Giunta
(art. 121, terzo comma; art. 41 dello Statuto della Regione Puglia) -
riserva  ritenuta  sussistente  anche  nelle  materie attribuite alla
competenza    legislativa   esclusiva   della   Regione   (ai   sensi
dell'art. 117  della  Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della
legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente "Modifiche al
titolo  V  della  parte  seconda  della Costituzione") - o anche alla
competenza  legislativa regionale concorrente (ai sensi dell'art. 117
nel  testo  vigente  alla  data di approvazione della legge regionale
n. 19 del 2001).
    La  norma impugnata - ad avviso del collegio - violerebbe inoltre
l'art. 24  della Costituzione, in quanto, non lasciando al Presidente
della  Giunta  regionale  "nessun  margine  sia  per l'an, sia per il
contenuto,  sia per i tempi" di adozione del provvedimento impugnato,
non   consentirebbe   la   tutela  giurisdizionale  delle  situazioni
giuridiche  soggettive  dei componenti degli organi del Consorzio "se
non  attraverso  un  procedimento  particolarmente  ed impropriamente
aggravato   che   contrasterebbe   altresi'   con   il  principio  di
eguaglianza".
    4. - Nel  giudizio  e'  intervenuta  la  Regione Puglia la quale,
nell'atto  di  intervento  e  nella memoria depositata in prossimita'
dell'udienza  pubblica,  ha  chiesto  che la questione sia dichiarata
infondata.
    La   Regione   premette  che  il  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59) ha conferito alle regioni tutte le funzioni ed
i  compiti amministrativi dello Stato in materia di aree industriali,
prevedendo  che le "leggi regionali disciplinano altresi' le forme di
gestione  unitaria  delle infrastrutture e dei servizi (...) ed anche
le   modalita'  di  acquisizione  dei  terreni  compresi  nelle  aree
industriali"  (art. 26).  Pertanto  la legge regionale n. 19 del 2001
avrebbe dato attuazione alla predetta disposizione (art. 26) dettando
una  normativa  volta  ad "assicurare la definizione delle situazioni
esistenti,  nonche'  la  loro  funzionalita'  in  una  fase di totale
riorganizzazione",  mediante  l'individuazione  delle  funzioni della
Giunta  regionale  e  dei  poteri  e  delle  funzioni  attribuite  al
Presidente  della  Giunta nella fase di commissariamento degli organi
esistenti, previo scioglimento dei medesimi, "al fine di garantire il
passaggio  tra la situazione esistente e quella da costituirsi in una
materia   di   grande  rilievo".  La  norma  impugnata  -  ad  avviso
dell'interveniente  -  sarebbe immune dai vizi denunciati, in quanto,
secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi-provvedimento sono
ammissibili anche in ambito regionale, poiche' non esiste una riserva
costituzionale  di amministrazione in favore della Giunta ed anche in
presenza  di  una siffatta legge il diritto di difesa "non risultera'
annullato,  ma verra' a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto
legislativo   adottato,  trasferendosi  dall'ambito  della  giustizia
amministrativa  a  quello proprio della giustizia costituzionale". La
disposizione  censurata,  nella  parte  in  cui obbliga il Presidente
della  Giunta  regionale  a  decretare  lo  scioglimento degli organi
consortili,  infine, non risulterebbe ne' arbitraria, ne' palesemente
irragionevole "dovendo il Consiglio regionale - una volta individuato
un  indirizzo  politico nell'avviare una riforma in materia - muovere
dalla   ricognizione  della  situazione  in  atto  e,  quindi,  dallo
scioglimento degli organi esistenti".
    5. - Nel  giudizio  si  sono costituiti i ricorrenti nel processo
principale,   chiedendo  l'accoglimento  della  questione  e  facendo
sostanzialmente proprie le argomentazioni del Tar per la Puglia.
    6. - All'udienza pubblica la Regione Puglia e le parti costituite
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle
difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1. - La  questione  di legittimita' costituzionale, sollevata con
l'ordinanza  indicata  in  epigrafe, ha ad oggetto l'art. 1, comma 2,
della  legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni
urgenti   e  straordinarie  in  attuazione  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998,  n. 112,  art. 26), nella parte in cui dispone che il
Presidente  della  Giunta  regionale  decreta  lo  scioglimento degli
organi  dei  Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali
alle imprese operanti in Puglia.
    La  suddetta  norma,  secondo  il  giudice rimettente, recherebbe
vulnus  ai principi costituzionali stabiliti negli artt. 3 e 97 della
Costituzione  ed anche, essendo una legge-provvedimento, alla riserva
costituzionale  di  amministrazione in favore della Giunta regionale,
che  sarebbe prevista dall'art. 123 (recte: art. 121, terzo comma) in
riferimento  alle  materie  dell'art. 117 della Costituzione, sia nel
testo  risultante  dalla  legge costituzionale n. 3 del 2001, sia nel
testo  previgente.  Inoltre  la stessa norma si porrebbe in contrasto
con  gli  artt. 24  e  128  della  Costituzione, dal momento che, non
lasciando al Presidente della Giunta regionale alcun "margine sia per
l'an,  sia  per  il  contenuto,  sia  per  i  tempi"  in relazione al
provvedimento  di  scioglimento,  lederebbe  l'autonomia  degli  enti
locali  consorziati  e  vanificherebbe  la tutela giurisdizionale dei
componenti degli organi consortili interessati.
    2. - La questione e' infondata.
    Premesso che le funzioni amministrative, sia relative all'assetto
dei  consorzi industriali, sia relative all'assetto, organizzazione e
gestione  di  aree  industriali attrezzate sono state trasferite alle
regioni  sin dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 65), va rilevato
che  la Regione Puglia ha gia' disciplinato, proprio in attuazione di
quella  norma,  con  la  legge 3 ottobre 1986, n. 31 (Consorzi per lo
sviluppo    industriale   e   di   servizi   reali   alle   imprese),
l'organizzazione  dei consorzi in questione, prevedendo, tra l'altro,
anche il potere del Presidente della Giunta regionale di scioglimento
anticipato,   sia  pure  in  casi  specifici,  dei  relativi  organi.
Successivamente,   il   d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112,  dopo  avere
conferito  alle  regioni, con l'art. 19, tutte le funzioni in materia
di   industria  non  riservate  allo  Stato,  con  l'art. 26  ha,  in
particolare,  stabilito  che alle regioni compete la disciplina, "con
proprie  leggi",  delle  aree industriali e delle aree ecologicamente
attrezzate, anche relativamente alle forme di gestione unitaria delle
infrastrutture  e  dei  servizi  e alle modalita' di acquisizione dei
terreni  compresi nelle aree stesse. Ed appunto a questa disposizione
si  richiama  espressamente  l'art. 1, comma 1, della censurata legge
della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19.
    In  questo  quadro normativo va pertanto condotto lo scrutinio di
costituzionalita'  della  norma  impugnata. In proposito, va rilevato
che  la  Regione  Puglia,  in  attesa  di realizzare il nuovo disegno
organizzativo  delle  aree  industriali  e  delle aree ecologicamente
attrezzate,  previsto  dal  ricordato  art. 26  del d.lgs. n. 112 del
1998,  ha approvato la censurata legge n. 19 del 2001 che attribuisce
alla  Giunta regionale la funzione di censire, in tempi ristretti, le
aree, le zone ed i nuclei industriali gia' esistenti per individuare,
con  la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o
comunque   dotabili  delle  infrastrutture  necessarie.  Al  fine  di
procedere  a questo compito in modo immediato e razionale nei termini
prestabiliti  di  centottanta  giorni,  la  legge  suddetta  prevede,
all'art. 1,  comma 2,  lo scioglimento degli organi consortili, cosi'
da  consentire  contestualmente la nomina di commissari straordinari,
per  la  durata di sei mesi, con la funzione specifica di provvedere,
in  particolare, alla ricognizione del patrimonio, di censire le aree
assegnate  e  non utilizzate, di determinare i criteri di riparto dei
costi  di  manutenzione  delle infrastrutture ed infine di adottare i
diversi  regolamenti  che disciplinano l'organizzazione e l'attivita'
dei consorzi stessi.
    In questa ottica, la previsione legislativa di scioglimento degli
organi consortili e di nomina dei relativi commissari straordinari, i
quali  debbono  conseguire,  in  tempi  ristretti  e prestabiliti, le
finalita'   indicate   dalla   stessa   legge,   operando   sotto  il
coordinamento  dell'Assessore  regionale  all'industria, commercio ed
artigianato, insieme con le altre amministrazioni interessate, non e'
certo  configurabile,  in quanto norma organizzativa preordinata alla
migliore  attuazione  degli obiettivi fissati alle regioni dal citato
art. 26, come intervento estraneo alle competenze regionali o recante
vulnus  all'autonomia delle amministrazioni locali. Si tratta infatti
di  misure  di  efficienza  gestionale  giustificate dall'esigenza di
porre  in essere, nella fase di transizione tra il precedente assetto
delle  aree di sviluppo industriale e quello prefigurato dal medesimo
art. 26  del  d.lgs.  n. 112,  i  presupposti  adeguati  per  la piu'
sollecita  e  congrua  attuazione  della  nuova disciplina diretta in
particolare  all'individuazione  e  predisposizione  di  una speciale
tipologia  di  aree,  cioe'  quelle  idonee  ad essere ecologicamente
attrezzate.  Sotto  questi  profili, quindi, non appaiono lesi ne' il
principio  di  buon  andamento ed imparzialita' dell'amministrazione,
ne' il canone della ragionevolezza.
    Peraltro   le   prospettate   esigenze   hanno  reso  concreto  e
particolare   il   contenuto   di  alcune  disposizioni  della  legge
censurata,  sicche'  si  puo' dire che essa, sotto questo aspetto, ha
assunto  i  caratteri di legge-provvedimento, la cui adozione, di per
se'  non  inammissibile,  va  tuttavia  esaminata  nell'ambito di uno
scrutinio stretto di costituzionalita' essenzialmente sotto i profili
della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del
legislatore regionale (sentenza n. 211 del 1998); scrutinio che, come
si  e'  detto,  nella  specie  e'  positivo anche per quanto riguarda
l'ipotizzato  contrasto  con  un'asserita  riserva  costituzionale di
amministrazione  in  favore  della  Giunta regionale, dal momento che
tale  riserva non appare configurabile alla luce della giurisprudenza
della Corte.
    Infine  il  censurato art. 1, comma 2, della predetta legge n. 19
del 2001 non ha neppure violato l'art. 24 della Costituzione. Risulta
infatti  che  la Regione Puglia, in attuazione del citato art. 26 del
d.lgs.  n. 112  del  1998,  ha prestabilito, secondo un apprezzamento
discrezionale  insindacabile,  un  proprio disegno organizzativo, del
quale  la  legge  n. 19  del 2001 - significativamente definita dalla
difesa  regionale  come "legge-ponte" - rappresenta un primo momento,
al  cui  interno  e'  prevista  una fase, rimessa alle competenze del
Presidente  e  della  Giunta  regionale,  di immediata esecuzione dei
precetti  contenuti  nella medesima legge. Si tratta di provvedimenti
amministrativi  adottati  secondo  un  apposito procedimento previsto
dalla   legge   medesima   e   assoggettabili   a  normale  controllo
giurisdizionale,  dal momento che la previsione dell'art. 1, comma 2,
non ha certo attribuito ad essi valore di legge (cfr. sentenza n. 225
del  1999), ne' ha comunque disposto la loro sottrazione al sindacato
giurisdizionale, come, del resto, dimostra il ricorso che costituisce
l'oggetto   del   giudizio   dal   quale  proviene  la  questione  di
costituzionalita' in esame.