Ricorso  della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice
Presidente  della  Provincia  pro  tempore, dott. Otto Saurer, giusta
deliberazione  della  Giunta Provinciale n. 3750 del 21 ottobre 2002,
rappresentato  e  difeso,  tanto unitamente quanto disgiuntamente, in
virtu'  di  procura  speciale  dd.  21  ottobre 2002, autenticata dal
Segretario  Generale  della Giunta Provinciale di Bolzano, avv. Adolf
Auckenthaler   (Rep.  n. 19929),  dagli  avvocati  professori  Sergio
Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo  di essi elettivamente
domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.284.
    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri in carica, per la dichiarazione
d'incostituzionalita'  degli articoli 1 (commi 1 e 7), 2 (commi 1, 2,
3,  4, 5 e 7), 3 (commi 4, 5, 6 e 9), 4 (comma 5), 13 (comma 5), e 15
del  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione
della  legge  21  dicembre  2001  n. 443,  per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale".

                              F a t t o

    1. -   Nel  Supplemento  Ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 199  del  26  agosto  2002  e'  pubblicato  il decreto
legislativo  20  agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge
21  dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".
    Occorre   premettere  che  il  decreto  legislativo  n. 190/2002,
facendo riferimento alle "infrastrutture pubbliche e private" ed agli
"insediamenti   produttivi",  affida  essenzialmente  al  Governo  il
compito   di   "individuare"  quali  sono  quelli  "strategici  e  di
preminente interesse nazionale". Il decreto legislativo impugnato non
da' alcun indirizzo sostanziale e non precisa quali siano le opere di
interesse   nazionale.   Manca,   quindi,  ogni  riferimento  ad  una
caratterizzazione   oggettiva   per   definire   come  di  "interesse
nazionale"  un  insediamento  o  una infrastruttura. In tal modo ogni
opera  o  insediamento  produttivo  potrebbe  essere  qualificato dal
Governo come "strategico" e "di preminente interesse nazionale".
    E' in primo luogo in conseguenza di cio' che il campo applicativo
del  decreto  legislativo  in questione risulta cosi' ampio da essere
inevitabilmente   invasivo   delle  competenze  costituzionali  della
Provincia ricorrente, poiche' estende i poteri del Governo - al quale
viene  rimesso  l'apprezzamento  finale  definitivo  ed insindacabile
sull'interesse  nazionale  delle  opere  -  al  di la' dei limiti che
dovrebbero   essergli   propri,   determinando  la  violazione  delle
competenze costituzionali della Provincia ricorrente.
    2.1.  -  Infatti,  gia'  prima  della  riforma della Costituzione
disposta   dalla   legge  costituzionale  n. 3  del  2001,  in  forza
dell'art. 8  dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige approvato
con  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, la Provincia Autonoma di Bolzano
aveva competenza esclusiva nelle seguenti materie:
        "art  8  n. 5)  urbanistica  e  piani  regolatori; tutela del
paesaggio;  n. 9)  artigianato; n. 11) porti lacuali; n. 14) miniere,
comprese  le  acque  minerali  e  termali,  cave  e  torbiere; n. 16)
alpicoltura  e  parchi  per  la protezione della flora e della fauna;
n. 17)   viabilita',   acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale;   n. 18)   comunicazioni   e   trasporti   di  interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti  di funivia; n. 19) assunzione diretta di servizi pubblici e
loro  gestione  a  mezzo  di  aziende  speciali;  n. 21) agricoltura,
foreste  e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti
fitopatologici,  consorzi  agrari  e  stazioni  agrarie sperimentali,
servizi  antigrandine,  bonifica;  n. 22) espropriazione per pubblica
utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; n. 24) opere
idrauliche della terza, quarta e quinta categoria".
    Lo  stesso Statuto ha altresi' attribuito alla Provincia Autonoma
di  Bolzano  una  competenza legislativa concorrente nelle materie di
cui all'art. 9 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige:
        "n.   8)  incremento  della  produzione.  industriale;  n. 9)
utilizzazione  delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a
scopo   idroelettrico;   n. 10)   igiene   e   sanita'  ivi  comprese
l'assistenza sanitaria e ospedaliera".
    Ai   sensi,   poi,   dell'art. 16   dello  Statuto  Speciale  del
Trentino-Alto  Adige  la stessa Provincia e' titolare, inoltre, delle
correlative  potesta'  amministrative:  "Nelle  materie  e nei limiti
entro  cui  la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative,
le  relative  potesta'  amministrative,  che  in base all'ordinamento
preesistente    erano   attribuite   allo   Stato   sono   esercitate
rispettivamente  dalla  Regione  e  dalla Provincia. Restano ferme le
attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto
compatibili con il presente Statuto".
    2.2.  -  Sempre  ancor prima, ed indipendentemente, dalla riforma
del  Titolo  V  della Costituzione, l'autonomia provinciale era stata
ulteriormente  definita  e  garantita  dalle norme d'attuazione dello
Statuto.  In particolare, in relazione alla materia in questione, gli
artt. 19,  20  e  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo  1974,  n. 381,  recante  norme  di  attuazione  in  materia di
urbanistica  ed opere pubbliche, dispongono che per le autostrade, il
cui  tracciato  interessa soltanto il territorio provinciale e quello
di una regione finitima, e' necessaria l'intesa tra Stato e provincia
interessata (art. 19, lett. b); che ai fini dell'attuazione del piano
urbanistico  provinciale  e  dei piani territoriali di coordinamento,
gli  interventi di spettanza dello Stato, anche se realizzati a mezzo
di  aziende  autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia
interessata  (art.  20);  e  che  i  relativi  progetti di piano sono
inviati  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  per la formulazione di
eventuali osservazioni a scopo di coordinamento (art. 21).
    Inoltre,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266, recante norme di attuazione circa il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta'  statale  di indirizzo e coordinamento, gli atti legislativi
dello  Stato  non  sono direttamente applicabili nel territorio della
Provincia  Autonoma  di  Bolzano, spettando alle leggi provinciali di
adeguarsi ai (soli) principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Ed  ancora, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo
n. 266  del 1992, nelle materie di competenza propria della Provincia
la   legge   non   puo'   attribuire  agli  organi  statali  funzioni
amministrative,    comprese   quelle   di   vigilanza,   di   polizia
amministrativa   e  di  accertamento  di  violazioni  amministrative,
diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto Speciale e
le relative norme di attuazione.
    3. - Ma oggi, come e' ben noto, le competenze gia' spettanti alla
Provincia  in  base  allo Statuto risultano integrate e rafforzate in
base  alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione ed
all'articolo  10  della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3
(secondo  cui  le  nuove disposizioni della Costituzione si applicano
anche  alla  Provincia  "per  le  parti  in  cui  prevedano  forme di
autonomia piu' ampia rispetto a quelle gia' attribuite".
    Da cio' consegue soprattutto che:
        a)  spettano  alla  Provincia  le  competenze legislative (ed
amministrative)  nelle  materie  non riservate allo Stato dal secondo
comma dell'articolo 117 Cost., anche se non previste dagli articoli 8
e 9 dello Statuto speciale;
        b)  nelle materie di competenza esclusiva la competenza della
Provincia  incontra  soltanto  i  limiti  stabiliti  dal  primo comma
dell'articolo  117  Cost., mentre in quelle di competenza concorrente
(in  base  allo  Statuto  od in base al terzo comma dell'articolo 117
Cost.)   incontra   in   piu'   soltanto   il  limite  dei  "principi
fondamentali" stabiliti dalle leggi dello Stato (che in queste ultime
materie  possono  pero' stabilire soltanto "principi": non gia' norme
di dettaglio, neppure con valore "suppletivo");
        c)  anche  nei  confronti  della  Provincia,  lo  Stato  puo'
esercitare  potesta' regolamentari solo nelle materie che sono di sua
competenza   esclusiva,   in   quanto   previste  dal  secondo  comma
dell'articolo 117 (e non attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e
9 dello Statuto speciale).
    4. - Il decreto legislativo n. 190/2002, qui impugnato, contiene,
invece,  una  dettagliata  disciplina in ordine alla realizzazione di
opere   infrastrutturali   e   di   impianti  definiti  di  carattere
"strategico"  ovvero  di  "preminente interesse nazionale", ricadente
nelle  competenze  (esclusive o concorrenti) della Provincia Autonoma
di  Bolzano,  che  pertanto  ritiene  tale decreto legislativo lesivo
delle   competenze   provinciali,  quali  ad  essa  assicurate  dalla
Costituzione,  dallo  Statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige e dalle
relative norme di attuazione.
    Al di la' della formula di "salvezza" (troppo generica per potere
evitare  la  lesione  delle  competenze  provinciali) contenuta nella
parte  finale del primo comma dell'articolo 1, il decreto legislativo
impugnato   configura   l'intera   normativa  da  esso  dettata  come
direttamente   applicabile   anche   alle  Province  Autonome  (anche
derogando alla normativa sui lavori pubblici, dettata con la Legge 11
febbraio  1994,  n. 109),  e  mantenendo del tutto marginale il ruolo
delle Regioni e Province Autonome.
    Si  tratta  di una disciplina lesiva delle competenze provinciali
nella   parte  in  cui  attiene  ad  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi  non  di competenza esclusiva dello Stato, ma invece della
Provincia;  ed  anche nella parte in cui le opere pubbliche rientrino
nella  competenza  "concorrente",  per  il fatto che si tratta di una
disciplina  legislativa  statale  che  - anziche' limitarsi a fissare
"principi  fondamentali"  cui  spettera', in un secondo momento, alla
legge  provinciale  adeguarsi  e  dare  applicazione - e' analitica e
pretende  diretta  ed  immediata  applicazione.  A  questi  vizi,  di
carattere   piu'  generale,  si  sommano  poi  ulteriori  profili  di
incostituzionalita' che saranno qui di seguito illustrati.
    Cio'  premesso,  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  impugna il
decreto  legislativo  in questione n. 190 del 2002, in relazione alle
disposizioni gia' indicate in epigrafe, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Violazione, da parte delle disposizioni legislative gia' indicate
in epigrafe, degli artt. 8, comma 1, cifre 5), 6), 9), 11), 14), 16),
17),  18),  19), 21), 22) e 24), 9, comma 1, cifre 8), 9) e 10), e 16
dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  nel  testo
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  e delle relative norme di attuazione (in particolare decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 marzo 1974. n. 381 e successive
modifiche e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266); nonche' degli
artt.  117  e  118 della costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    1.  -  Prima  ancora  che  le  singole disposizioni impugnate, e'
l'impianto  complessivo del decreto legislativo n. 190/2002 ad essere
lesivo   delle  competenze  provinciali.  Con  esso  e'  dettata  una
analitica  ed  organica  disciplina  della  intera  procedura  per la
realizzazione  delle  infrastrutture  e degli insediamenti produttivi
ritenuti  d'interesse  nazionale: oltre che della fase iniziale della
"individuazione"   (art. 1,   comma  1)  soprattutto  delle  fasi  di
progettazione, approvazione, aggiudicazione, ecc., fino al collaudo.
    Ma  sta di fatto che le opere in questione, se pure "strategiche"
e  "di interesse nazionale", non per questo ricadono nella competenza
legislativa  dello  Stato (meno che mai in quella esclusiva), come il
decreto  legislativo  impugnato  mostra  di  presupporre;  e  se pure
possono  ricadere  per  una parte nella competenza concorrente, cio -
come  gia' si e' detto - non consente allo Stato di disciplinarle nel
dettaglio (e meno che mai con atti normativi regolamentari).
    Invero  la  disciplina in questione rientra in una materia che si
dovrebbe  definire  come "lavori pubblici d'interesse nazionale"; o -
per  meglio  dire - "anche nazionale", poiche' l'impianto sistematico
del  nuovo titolo V non eleva l'"interesse nazionale" (oltretutto non
piu'  espressamente  evocato  nel  testo della Costituzione) a valore
preminente   ed  assorbente  rispetto  agli  ineliminabili  interessi
concorrenti degli altri enti territoriali che, oltre allo Stato, sono
anch'essi   coinvolti   dai  lavori  pubblici  in  questione  che  si
realizzano nei loro territori.
    Peraltro,  una  materia  "lavori pubblici di interesse nazionale"
come  tale non e' contemplata dal secondo comma dell'articolo 117 fra
le  materie  riservate  alla  esclusiva  competenza  dello Stato (non
potendosi  essa  certo  ricomprendere  nella  "tutela dell'ambiente).
Mentre  la  circostanza  che  fra quelle di competenza concorrente (e
quindi  anche  regionale)  di  cui  al  successivo  terzo comma siano
ricompresse  materie quali - ad esempio - "porti e aeroporti civili",
o  "grandi  reti  di  trasporto  e di navigazione", che nella maggior
parte  dei casi hanno un'indubbia rilevanza nazionale e "strategica",
dimostra  che tale rilevanza - nel nuovo modello costituzionale - non
determina  piu'  la  dislocazione  di  tali  materie nella competenza
riservata  allo  Stato,  con corrispettiva esclusione delle Regioni e
Province autonome.
    In  particolare  si  deve  osservare che la disciplina statale in
questione  non  puo'  trovare corrispondenza ed un sicuro fondamento,
tale  da  escludere  la  violazione  delle competenze della Provincia
ricorrente,  in  nessuna  delle  materie  assegnate  dal  terzo comma
dell'articolo  117  Cost. alla competenza concorrente. Essa, infatti,
non   rientra  certo,  se  non  per  qualche  aspetto  relativo  alla
localizzazione  delle  opere, nella materia "governo del territorio";
ne'  potrebbe  fondarsi  in modo soddisfacente sulla previsione di un
potere  concorrente  in materia di "grandi reti di trasporto", atteso
che  certo  non  si  risolve solo in queste la totalizzante categoria
delle  infrastrutture  "strategiche  e di interesse nazionale" cui si
riferisce  la disciplina impugnata (anche a prescindere dal fatto che
tale qualificazione "valoriale" e completamente rimessa alla volonta'
soggettiva  del  Governo).  Le  stesse considerazioni valgono pure, a
maggior  ragione,  per  quanto  riguarda  la  materia  di  competenza
concorrente definita "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia".
    Ma  anche  se  cosi'  non  fosse,  se cioe' (ratione materiae) la
disciplina  legislativa relativa alle infrastrutture ed agli impianti
di   cui   alle   disposizioni   legislative  impugnate  fosse  tutta
riconducibile  alle  materie  di cui al terzo comma dell'articolo 117
Cost.,   egualmente   essa  sarebbe  lesiva  delle  competenze  della
Provincia  ricorrente ed incostituzionale. Cio' per il fatto che essa
non  si  limita  -  come  avrebbe  dovuto trattandosi di esercizio di
competenza   legislativa   concorrente   -   a   stabilire  "principi
fondamentali"  (richiedenti  il successivo adeguamento da parte della
legislazione  provinciale);  avendo  essa  invece, inammissibilmente,
stabilito  norme  di  dettaglio  che  pretendono diretta ed immediata
applicazione da parte (e nel territorio) della Provincia ricorrente.
    2. - Piu' in particolare, si ricorda che nella Provincia Autonoma
di   Bolzano  le  norme  d'attuazione  dello  statuto  specificamente
destinate  a  regolare  la  materia  dell'urbanistica  e  delle opere
pubbliche,  contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, dispongono che
per  le autostrade, il cui tracciato interessa soltanto il territorio
provinciale  e quello di una regione finitima, e' necessaria l'intesa
tra Stato e provincia interessata (art. 19, lett. b); che a decorrere
dal  1  luglio 1998 sono delegate alla Provincia Autonoma le funzioni
in  materia  di  viabilita'  stradale dello Stato (art. 19, comma 2 e
ss.); che ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e
dei  piani territoriali di coordinamento, gli interventi di spettanza
dello  Stato,  anche  se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono
effettuati  previa  intesa  con la provincia interessata (art. 20), e
che i relativi progetti di piano sono inviati al Ministero dei lavori
pubblici  per  la  formulazione  di eventuali osservazioni a scopo di
coordinamento (art. 21).
    Viceversa,  il  decreto legislativo n. 190/2002 contiene un'assai
dettagliata   disciplina   in  ordine  alla  realizzazione  di  opere
infrastrutturali  (di  carattere  "strategico"  ovvero di "preminente
interesse  nazionale") che - oltre a non contenersi nei limiti di una
disciplina   di   "principi"   ed   a   violare   quindi   anche   la
regolamentazione  dei  rapporti fra legge statale e legge provinciale
stabilita dalle norme d'attuazione dello Statuto (d.lgs. n. 266/1992,
art. 2,  cit.)  -  non  sembra  neppure  rispettare le suddette norme
d'attuazione  statutarie  contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
secondo  cui  lo Stato deve ottenere la previa intesa della Provincia
quando   si  tratti  di  interventi  riguardanti  autostrade  il  cui
tracciato  interessi  soltanto  il territorio provinciale e quello di
una  regione  fintima  (art. 19); e neanche, piu' in generale, quelle
relative  agli  interventi  statali  in  materia di viabilita', linee
ferroviarie e aerodromi (art. 20).
    La dettagliata disciplina emanata dal Governo mediante il decreto
legislativo  impugnato  definisce  l'intera normativa della materia -
derogatoria  rispetto  alla normativa di lavori pubblici, dettata con
la   legge  11  febbraio  1994,  n. 109,  e  dichiarata  direttamente
applicabile   alla   Provincia  ricorrente  -  mantenendo  del  tutto
marginale  il ruolo delle Regioni e Province Autonome. In particolare
le  disposizioni  di cui agli artt. 1, commi 1 e 7, 2, commi 1, 2, 3,
4,  5  e  7, 3, commi 4, 5, 6, e 9, 4, comma 5, 13, comma 5, e 15 del
decreto  legislativo  n. 190  del  2002  sono lesive delle competenze
provinciali,  in  quanto  prevedono  procedimenti di approvazione che
vanno  oltre  le  intese  previste  dalle  norme  di attuazione e che
comportano   l'automatica  variazione  degli  strumenti  urbanistici,
determinano   l'accertamento   della   compatibilita'   ambientale  e
sostituiscono  ogni  altra  autorizzazione, approvazione e parere. Ed
inoltre  tale  disciplina  (art. 15) arriva ad autorizzare il Governo
(anche  in  relazione  a  lavori  pubblici  che  non  rientrano nella
competenza  esclusiva  dello  Stato)  a  modificare  ed  integrare  i
regolamenti  gia'  emanati  in  forza  della  legge quadro sui lavori
pubblici  (Legge  11  febbraio  1994,  n. 109); ed a stabilire che le
relative  disposizioni  trovino  applicazione  anche  alla  Provincia
Autonoma   di   Bolzano,  e  che  fino  alla  loro  emanazione  trova
applicazione  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n. 554.  Le  stesse  disposizioni violano altresi' le maggiori
autonomie  riconosciute  alla  Provincia Autonoma di Bolzano in forza
dell'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001.
    Di  qui l'illegittimita' costituzionale dell'impianto complessivo
del   d.lgs.   20  agosto  2002,  n. 190,  ed  in  particolare  delle
disposizioni  gia'  indicate,  relativamente alle quali, peraltro, si
formulano anche le seguenti, ulteriori considerazioni e censure.
    3.1.  -  L'art.  1  del d.lgs. n. 190/2002, in particolare il suo
comma  1,  e'  incostituzionale  in  quanto  lo  stesso  e' rivolto a
salvaguardare  unicamente  le  competenze riconosciute alla provincia
autonoma  di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione,  senza alcun riferimento alle nuove e maggiori competenze
spettanti   alla   stessa  ai  sensi  degli  artt. 117  e  118  della
Costituzione  e  dell'art.  10  della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
    3.2.  -  In particolare l'art. 1 del d.lgs. n. 190/2002, ma anche
gli   altri  con  esso  impugnati,  non  contiene  semplicemente  una
"determinazione  dei  principi fondamentali" della materia, come esso
avrebbe  dovuto  fare se pure si trattasse di materia concorrente; ma
piuttosto   un'assai   dettagliata  disciplina  destinata  a  trovare
immediata  applicazione  nel  territorio  provinciale  (ed  anche  in
relazione  alle opere che sono invece di "competenza esclusiva" della
provincia autonoma di Bolzano), cosi' violando anche il citato art. 2
del d.lgs. n. 266/1992.
    3.3.  - L'impugnato comma 7 dell'art. 1 dispone, alla lettera e),
che  le:  "opere  per  le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente  interesse  nazionale  sono le infrastrutture, individuate
nel  programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale
o  internazionale,  per  le quali sia prevista, nelle intese generali
quadro  di  cui  al  comma  1,  una  particolare partecipazione delle
regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere
interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio
di  piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale".
    In tal modo si toccano tutte le infrastrutture che si trovano sul
territorio  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e  si  limita la
competenza,  quantomeno  concorrente,  che  la provincia stessa ha in
forza  delle specifiche attribuzioni costituzionali di cui agli artt.
8,   9  e  16  dello  statuto  speciale  del  Trentino-Alto  Adige  e
dell'art. 117  della  Costituzione. Non solo, ma si esclude l'obbligo
delle  intese  per le infrastrutture ed i collegamenti interregionali
ed internazionali (su cui v., invece, i gia' citati artt. 19, 20 e 21
del d.P.R. n. 381/1974).
    3.4.  - Il comma 1 dell'art. 2 del d.l.gs. n. 190/2002 riserva al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti i compiti tecnici ed
amministrativi che l'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto
Adige  (nonche' il citato art. 4 del d.lgs. n. 266/1992) riserva alla
provincia autonoma di Bolzano.
    3.5. - Parimenti sono viziati da illegittimita' costituzionale
-  per violazione, in particolare, del parametro da ultimo indicato -
i  commi  2,  3,  4,  5 e 7 dell'art. 2, che con analitica disciplina
riservano   le   attivita'   amministrative,   di  progettazione,  di
direzione,  e  di  esecuzione delle infrastrutture al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il  potere  di  assegnare ai
soggetti   aggiudicatari   le  risorse  integrative  necessarie  alle
attivita'  progettuali  (anziche' assegnare i fondi direttamente alle
province interessate).
    3.6.  -  Nel suo complesso l'art. 2 impugnato contiene - anziche'
soltanto   (almeno)   dei   principi   fondamentali -  una  minuta  e
dettagliata  disciplina  che  pretende di trovare immediata e diretta
applicazione nel territorio provinciale e nelle materie di competenza
della provincia autonoma di Bolzano (valgono le stesse censure di cui
sopra, sub 10.2.).
    3.7. - I commi 5 e 7 dell'art. 2, inoltre, sono illegittimi anche
per  il  fatto  che  attribuiscono  allo  Stato  compiti  decisionali
rientranti  nelle materie di competenza provinciale (cosi' violandosi
anche,  in particolare, il citato art. 4 d.lgs. n. 266/1992). Infatti
essi  prevedono  la nomina, sentita (soltanto) la provincia, e quindi
senza nemmeno un'intesa con la stessa, di commissari straordinari che
seguono  l'andamento delle opere (art. 2, comma 5); ed abilitano tali
commissari  straordinari  (anche in caso di dissenso della provincia)
ad  adottare  provvedimenti  ed  atti  di qualsiasi natura, necessari
all'esecuzione delle opere (art. 2, comma 7).
    3.8.  -  Anche per l'art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, vale quanto detto
in precedenza (punti 10.2. e 10.6.). Infatti, anche l'art. 3 anziche'
limitarsi  almeno  a  dettare  soltanto  dei "principi fondamentali",
stabilisce  una  dettagliata disciplina destinata a trovare immediata
applicazione    nel    territorio    della    provincia   in   ordine
all'aggiudicazione,   alla   progettazione  ed  all'approvazione  del
progetto preliminare, violando palesemente le competenze provinciali.
    3.9. - Il comma 6 dell'art. 3, d.l. n. 190/2002, inoltre, prevede
che  in  mancanza  d'intesa  con  la provincia autonoma di Bolzano si
avra'  l'approvazione  del  progetto  preliminare tramite decreto del
Presidente  della  Repubblica,  superandosi  in  tal  modo  qualsiasi
dissenso  della  provincia stessa. La stessa possibilita' di superare
il dissenso della provincia autonoma di Bolzano e' poi previsto anche
dall'art.   3,   comma   9,   per  quanto  concerne  l'autorizzazione
all'escavazione di "cunicoli esplorativi".
    In tal modo viene disconosciuto il ruolo prioritario, o perlomeno
paritario,  che  lo  statuto di autonomia e la Costituzione riservano
alla  provincia autonoma di Bolzano negli ambiti di sua competenza, e
viene altresi' violato il principio di leale cooperazione.
    3.10.  -  Le  stesse  considerazioni  di cui al numero precedente
valgono per il comma 5 dell'art. 4 del d.l.gs. n. 190/2002 impugnato,
che  appunto richiama l'art. 3, comma 6, anche in caso di dissenso in
ordine all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo.
    3.11. - Parimenti incostituzionale e' il comma 5 dell'art. 13 che
prevede:  "L'approvazione  del  CIPE  e'  adottata  a maggioranza dei
componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province
autonome  interessate.  L'approvazione  sostituisce,  anche  ai  fini
urbanistici  ed  edilizi,  ogni  altra  autorizzazione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente
la  realizzazione  e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento  energetico e di tutte le attivita' previste nel
progetto  approvato.  In  caso  di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6".
    In  primo  luogo  anche qui vale quanto detto sopra per l'art. 3,
commi  6  e  9, che illegittimamente - negando rilievo sostanziale al
suo  dissenso  - disconosce alla provincia autonoma di Bolzano le sue
attribuzioni.
    E'   del   pari  lesivo  delle  competenze  costituzionali  della
provincia  il  fatto  che  la disciplina in questione consente che si
possa  soprassedere  alle  autorizzazioni,  concessioni  edilizie  ed
approvazioni   in  materia  di  urbanistica  e  opere  pubbliche  che
rientrano  nelle  competenze  della  provincia  autonoma di Bolzano o
degli enti territoriali di tale provincia.
    Peraltro,  anche per questo punto vale quanto detto in precedenza
circa  il  fatto  che in base alle norme costituzionali, statutarie e
d'attuazione  gia'  piu'  volte  citate (in particolare art. 2 d.lgs.
n. 266/1992)  lo  Stato non ha il potere di stabilire in tale materia
norme legislative di dettaglio che siano direttamente applicabili nel
territorio  provinciale  di  Bolzano, e non puo' scavalcare in questo
modo le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano.
    3.12.  -  lnfine,  e' palesemente incostituzionale pure l'art. 15
che,  nei  suoi  vari commi, prevede l'applicabilita' in provincia di
Bolzano   delle   norme   regolamentari   emanate   dallo  Stato  per
l'attuazione  della  legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, quando e'
invece  pacifico (art. 117, comma 6, Cost.) che allo Stato non spetta
alcun  potere  regolamentare  nelle  materie  che  non  sono  di  sua
competenza legislativa esclusiva, ma che - come nel caso in questione
-  sono  invece  affidate  alla  competenza  legislativa, esclusiva o
concorrente,  della  provincia  ricorrente,  e  quindi anche alla sua
competenza regolamentare (cfr. ancora art. 117, comma 6, Cost.).
    Si osserva al riguardo che l'esplicito riferimento alle provincie
autonome  contenuto nel primo comma dell'art. 15 non consente piu' di
ritenere  che  a  queste (come anche alle regioni) non si applichi la
disciplina  regolarnentare  emanata  dallo Stato ai sensi dell'art. 3
della  legge  n. 109  del  1994,  secondo la soluzione interpretativa
adottata  da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1985 (n.
8  della  motivazione  in  diritto).  Il  principio  espresso in tale
pronuncia  e'  stato  infatti  completamente ignorato (e violato) dal
decreto  legislativo  impugnato, che non solo prevede l'emanazione di
futuri   regolamenti   di   delegificazione  applicabili  anche  alla
provincia  (i quali, in base al secondo comma dell'art. 15 impugnato,
sembrerebbero  potere  abrogare  o  derogare  anche  la  legislazione
regionale  e  provinciale  preesistente),  ma  addirittura, al quarto
comma,  afferma  l'applicabilita' nei confronti delle regioni e delle
provincie  autonome  dello  stesso regolamento vigente emanato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554
[cfr.  art. 1,  comma 7, lett. l)]: cioe' esattamente il contrario di
quanto  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte  con la citata sentenza
n. 482/1995.
    Di qui la palese illegittimita' costituzionale anche dell'art. 15
nella parte impugnata.