Ricorso  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente della provincia pro tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta
deliberazione  della  giunta provinciale n. 3639 del 14 ottobre 2002,
rappresentato  e  difeso,  tanto unitamente quanto disgiuntamente, in
virtu'  di procura speciale dd. 17 ottobre 2002, autenticata dal vice
segretario generale della giunta provinciale di Bolzano dott. Hermann
Berger   (repertorio  n. 19925),  dagli  avvocati  professori  Sergio
Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo  di essi elettivamente
domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284,
    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica, nel giudizio per
regolamento  di competenza relativo al decreto del direttore generale
dello   sviluppo  produttivo  e  competitivita'  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  31 luglio  2002,  avente ad oggetto la "Revoca
dell'autorizzazione  alla certificazione CE, rilasciata all'Organismo
I. & S. Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano".

                                Fatto

    Con  decreto  31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto  2002,  serie  generale  n. 196,  p.  36  ss., il direttore
generale  dello  sviluppo  produttivo  e  competitivita',  sentito il
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali ha cosi' disposto: "E'
revocata   l'autorizzazione   alla   certificazione   CE,  rilasciata
all'organismo  I.  &  S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede in
via   Ischia  n. 16  -  39100  Bolzano,  con  decreto  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione".
    Il  decreto  del  direttore  generale dello sviluppo produttivo e
competitivita',  che  viene  qui  impugnato, motiva come segue la sua
pretesa   competenza:   "Considerato   che   il   richiamo  da  parte
dell'organismo  dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di
Bolzano   n. 7/1999   a  legittimazione  dell'attivita'  di  verifica
esercitata  non  e'  pertinente,  tenuto  conto  che  detta normativa
regolamenta  esclusivamente l'attivita' di manutenzione dell'impianto
di  ascensore  e  le  relative  verifiche  di  sicurezza; Considerato
altresi'  che  l'attivita' di verifica esercitata dall'organismo I. &
S.  - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della
ditta   di   manutenzione  Lenzi  S.p.a.  di  cui  alla  segnalazione
dell'11 marzo 2002 e' formalmente e sostanzialmente consistita in una
verifica  straordinaria  di  cui  all'art. 14 del d.P.R. n. 162/1999,
attivita'  di  verifica  cui  l'organismo  e'  abilitato  per effetto
dell'autorizzazione  alla  certificazione  CE,  ex  art. 9 del d.P.R.
n. 162/1999,  rilasciata  da  questo  Ministero  e  della conseguente
notifica  della  commissione  dell'Unione  europea per l'espletamento
delle relative procedure;
    Rilevato  inoltre,  alla luce della documentazione acquisita, che
l'affidamento  di  incarico  di  verifiche periodiche e straordinarie
all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano
da  parte  della societa' di manutenzione Lenzi S.p.a., ha costituito
una pratica sistematica e continuativa;
    Considerato  per  quanto  precede  che  l'attivita'  di  verifica
straordinaria,   ex   art. 14   del   d.P.R.  n. 162/1999  esercitata
dall'organismo  I.  &  S.  -  Ingegneria  e  Sicurezza S.r.l. - 39100
Bolzano,  su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. non e'
in alcun modo riconducibile alla disciplina dell'art. 2, comma 5, del
D.P.G.P.  della provincia di Bolzano n. 7/1999, atteso che, peraltro,
la   normativa   statale   concernente   le  verifiche  periodiche  e
straordinarie, ex art. 13 ed art. 14 del d.P.R. n. 162/1999, e' stata
adottata   solo  in  data  30 aprile  1999  (Gazzetta  Ufficiale  del
10 giugno  1999), e cioe' successivamente al D.P.G.P. della provincia
di Bolzano n. 7/1999 gia' citato, emanato in data 2 marzo 1999;
    Considerato  che, nel caso di specie, l'esercizio di attivita' di
verifica,   ai   sensi   dell'art. 13   e   dell'art. 14  del  d.P.R.
n. 162/1999,  su  incarico  da  parte  di ditta di manutenzione e' in
violazione  del  disposto di cui all'allegato VII, punti 1 e 2, della
direttiva  95/16/CE, come recepita dal d.P.R. n. 162/1999 concernente
i  criteri  minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per
la   notifica  degli  organismi  e  che  detto  disposto  costituisce
principio giuridico di carattere generale da osservare nell'esercizio
della  loro  attivita'  di  certificazione e di verifica, periodica e
straordinaria,   da   parte   degli  organismi  notificati  ai  sensi
dell'art. 9 del d.P.R. n. 162/1999".
    In  realta'  la competenza non e' dello Stato, ma della Provincia
Autonoma di Bolzano, per le ragioni che fra breve saranno illustrate.
    Pertanto,  visto  l'art. 98  del  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670
nonche'  gli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la giunta provinciale ha deliberato ad unanimita' di voti di proporre
ricorso   alla   Corte   costituzionale,   sollevando   conflitto  di
attribuzione a salvaguardia delle proprie attribuzioni.

                               Diritto

    Violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  della  Provincia
Autonoma  di  Bolzano,  di  cui all'art. 9, comma 1, n. 10 e 16 dello
Statuto  speciale  T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative
norme  d'attuazione  (articoli 1 e 3, comma 1, n. 10, d.P.R. 28 marzo
1975,   n. 474);   nonche',   per  quanto  possa  occorrere,  di  cui
all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    1.  -  Come  detto  sopra, con decreto 31 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2002, serie generale n. 196, p. 36
ss.,    il   direttore   generale   dello   sviluppo   produttivo   e
competitivita',  sentito  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali   ha  cosi'  disposto:  "E'  revocata  l'autorizzazione  alla
certificazione  CE,  rilasciata  all'organismo I. & S. - Ingegneria e
Sicurezza  S.r.l.,  con sede in via Ischia n. 16 - 39100 Bolzano, con
decreto    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato   del  24 marzo  2000.  Il  presente  decreto  sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione".
    In   realta'   la   competenza   ad  autorizzare  e  revocare  la
certificazione di cui sopra non e' dello Stato, come si assume con il
provvedimento impugnato, ma della Provincia Autonoma di Bolzano:
        che  ha  competenza legislativa ed amministrativa concorrente
in  materia  di "igiene e sanita'", ad essa attribuite dagli articoli
9, comma 1, cifra 10, e 16 dello Statuto T.-A.A.;
        che  ai  sensi degli articoli 1 e 3 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474,  recante  "Norme  di  attuazione dello Statuto per la Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di igiene e sanita'" e' titolare di
tutte  le attribuzioni in materia di "controllo di macchine, impianti
e  mezzi  ...": infatti il comma 1, n. 10 dell'art. 3 di tale decreto
presidenziale   stabilisce   espressamente   che   restano  ferme  le
competenze  degli  organi  statali  soltanto  per la "omologazione di
macchine,  di  impianti  e  di  mezzi personali di protezione; non e'
attivita'  di  omologazione  quella di verifica e controllo macchine,
impianti e mezzi installati nella regione";
        che inoltre, in forza dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 9
marzo  1989,  n. 86  (modificato  da art. 13 legge n. 128/1998), puo'
dare  immediata  attuazione  alle  direttive  comunitarie,  sia nelle
materie   di   competenza  esclusiva  che  in  quelle  di  competenza
concorrente.
    In  particolare,  esercitando le proprie competenze nella materia
in  questione  la  provincia  ricorrente  ha dato puntuale e rigorosa
attuazione alla normativa comunitaria, anche a quella contenuta nella
direttiva  CE  n. 95/16 del 29 giugno 1995 (piu' volte richiamata nel
decreto  impugnato).  Infatti  essa  ha disciplinato compiutamente la
materia,   dapprima   con  la  L.P.  15 maggio  1996,  n. 9,  recante
"Semplificazione   di   procedure  amministrative  per  l'impianto  e
l'esercizio  di  ascensori",  e relativo regolamento di esecuzione di
cui  al  decreto  del presidente della giunta provinciale 28 novembre
1996,  n. 46,  e da ultimo con il decreto del presidente della giunta
provinciale  2 marzo  1999,  n. 7,  recante  "Macchine,  impianti  ed
apparecchi  soggetti  a  verifiche  periodiche".  Ragione  per cui in
Provincia  di  Bolzano  non  trova  applicazione la normativa statale
successivamente intervenuta in materia e, quindi, il d.P.R. 30 aprile
1999, n. 162, con il quale e' stata data attuazione a livello statale
alla direttiva n. 95/16 CE sugli ascensori, e che viene ripetutamente
invocato nel decreto dirigenziale qui impugnato.
    Bisogna anche aggiungere che la Provincia Autonoma di Bolzano non
solo ha disciplinato e seguito con particolare cura tutta l'attivita'
inerente  tale  materia,  ma che essa e' ai primi posti in Italia per
quanto  riguarda  la sicurezza di tutti gli "impianti di ascensore" e
collegati.
    Cercare ora di togliere alla Provincia Autonoma di Bolzano questa
attivita' per trasferirla in sede centrale e' davvero singolare ed in
totale  contrasto anche con i principi costituzionali che regolano il
decentramento  ed il regionalismo; ma e' soprattutto in contrasto con
le  norme  costituzionali attributive alla provincia delle competenze
in materia.
    2.  -  Premesso  quanto  sopra, in particolare circa le norme che
definiscono  le attribuzioni costituzionali spettanti in materia alla
provincia ricorrente, si osserva quanto segue.
    2.1.  -  Come  gia'  detto,  in  forza  dell'art. 9, n. 10, dello
Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige (e salvo le conseguenze
della  recente riforma dell'art. 117 Cost. di cui si dira' fra poco),
alla  Provincia  Autonoma di Bolzano spetta la competenza legislativa
concorrente  in materia di igiene e sanita', ed in forza dell'art. 16
le spettano le correlative potesta' amministrative.
    In  forza  dell'art. 1  del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante
"Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige
in   materia   di   igiene   e   sanita'",   le   attribuzioni  dell'
amministrazione   dello   Stato  in  materia  di  igiene  e  sanita',
esercitate  sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
Stato  sia  per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere
nazionale  o  sovraprovinciale  e  quelle gia' spettanti alla Regione
Trentino-Alto   Adige   in   materia   di   assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera,  sono  esercitate,  per  il rispettivo territorio, dalle
Province di Trento e Bolzano.
    In  particolare  l'art. 3,  comma  1, n. 10 di tale decreto, come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267,
dispone  che  gli  organi  statali  rimangono competenti soltanto per
l'attivita'  di  omologazione  di  macchine,  di  impianti e di mezzi
personali  di  protezione: attivita' fra cui non rientra quella della
verifica  e  del  controllo  di macchine, impianti e mezzi installati
nella regione.
    Ne  consegue che la disciplina dell'installazione, della messa in
esercizio,  della  manutenzione  e  della  verifica  di  impianti  di
ascensore spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano.
    2.2.  -  A  cio'  si aggiunga che le attribuzioni originariamente
spettanti  alla  provincia  in  base  allo  Statuto  speciale T.-A.A.
risultano  oggi  rafforzate  ed  integrate  dalla recente riforma del
Titolo  V  della  parte seconda della Costituzione (di cui alla legge
costituzionale n. 3/2001). Infatti:
        a)   nessuna   competenza  legislativa  in  tale  materia  e'
riservata   allo   Stato   dal   secondo  comma  dell'art. 117  della
Costituzione;
        b)  la  materia  sembra  dunque  rientrare  nella  competenza
generale  e  residuale  delle  regioni  di  cui al quarto comma dello
stesso  art. 117  Cost.  (salvo eventualmente i profili riconducibili
alla materia "concorrente" della "protezione civile");
        c) la competenza legislativa regionale incontra i soli limiti
di  cui  al  primo comma dell'art. 117 (norme costituzionali, vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali),  e  solo  nelle  materie  di  competenza concorrente
incontra ancora il limite dei "principi fondamentali" stabiliti dalle
leggi dello Stato.
    Come  gia'  si  e' detto in precedenza, la nuova disciplina delle
competenze  legislative  statali  e regionali stabilita dall'art. 117
Cost.  si applica anche alla Provincia di Bolzano per le parti in cui
essa  prevede  "forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite".  Ne  consegue che, nella specifica materia in questione,
fermi  restando  i  vicoli comunitari, per il resto sono caduti molti
dei  limiti  della  competenza  legislativa provinciale, che erano in
origine stabiliti dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale T.-A.A.
    Dunque,  oggi  ancora  meno  di  ieri lo Stato puo' pretendere di
disporre la revoca di cui al decreto dirigenziale qui impugnato.
    2.3.  -  A  tutto  cio'  si  aggiunga altresi' che alla Provincia
Autonoma di Bolzano gia' spettava - ed ancora di piu' oggi, a seguito
della  suddetta  riforma  del titolo V - di dare immediata attuazione
alle  direttive comunitarie in materia: come essa ha fatto con i suoi
atti  normativi  gia'  precedentemente  indicati  (legge  provinciale
n. 9/1996  e decreto P.G.P. n. 7/1999). A questo proposito ricordiamo
ancora   l'art. 9   della  legge  n. 86  del  1989  (come  modificato
dall'art. 13  della  legge n. 128 del 1998), ai sensi del quale nelle
materie  di  competenza  concorrente la Provincia Autonoma di Bolzano
puo' dare "immediata attuazione alle direttive comunitarie".
    Ma  ad  esso  si  deve oggi anche aggiungere il comma 5 del nuovo
art. 117   della   Costituzione   (nonche'   l'art. 10   della  legge
costituzionale  n. 3/2001),  il  quale  dispone  che "Le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nelle materie di loro
competenza,  partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti    normativi    comunitari   e   provvedono   all'attuazione   e
all'esecuzione  degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea,  nel  rispetto  delle  norme di procedura stabilite da legge
dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita' di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza".
    3.  -  In  conclusione,  non spettava al direttore generale dello
sviluppo   produttivo   e   competitivita'   di  disporre  la  revoca
dell'autorizzazione   alla   certificazione  CE  di  cui  al  decreto
dirigenziale  qui  impugnato, in quanto trattasi di provvedimento che
e' semmai di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.
    Del resto, la disciplina statale di cui al d.P.R. n. 162 del 1999
(applicata dal decreto impugnato) in realta' non e' applicabile nella
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  perche' questa - come si e' visto -
aveva  gia' precedentemente disciplinato la materia con proprie leggi
e  regolamenti,  dando attuazione (come le compete) alla direttiva CE
n. 95/16.
    Tutto   cio'   senza   neppure   considerare  che  la  disciplina
dell'allegato  VII  della direttiva CE n. 95/16, invocata dal decreto
dirigenziale  impugnato,  ed  asseritamene  violata  dalla  provincia
ricorrente,  non  ha  nulla  a  che  fare  con  il caso in questione.
Infatti,   come   si  evince  chiaramente  dall'art. 9  della  stessa
direttiva,  la  disciplina dell'allegato VII non si riferisce affatto
alle  verifiche  periodiche,  e neppure a quelle straordinarie, degli
ascensori;  ma  si  riferisce  esclusivamente  all'espletamento delle
procedure  di  cui  all'art. 8  della  direttiva  stessa: cioe', alle
procedure  di  valutazione  della  conformita'.  Ma  anche di cio' si
potra' dire piu' ampiamente in una successiva memoria.