ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale promosso con ordinanza
emessa  il  15 febbraio  2002  dal  giudice  di  pace  di  Lecce  nel
procedimento  civile  vertente  tra  D.D.N.  e  il comune di Lecce ed
altra,  iscritta  al  n. 264 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Lecce,  nel corso di un
processo  civile  -  "preso  atto  dei  motivi di incostituzionalita'
eccepiti  dall'opponente,  per i quali e' illegittima la richiesta di
pagamento  effettuata  a  mezzo della cartella esattoriale, in quanto
tale  richiesta  si  basa su una contravvenzione che non e' un titolo
esecutivo,  laddove  la stessa doveva essere seguita e convalidata da
sanzione  emessa  dall'autorita'  competente  amministrativa  proprio
perche'   non   si   tratta  di  tassa  o  tributo,  ma  di  illecito
amministrativo" e ritenuta "fondata" l'eccezione di costituzionalita'
per violazione degli articoli 25, 101, 102 e 111 della Costituzione -
ha  disposto  la sospensione del procedimento principale e ha rimesso
gli atti alla Corte costituzionale;
        che l'ordinanza di rimessione del giudice a quo, come risulta
dal  testo  che si e' riportato, non contiene, al di la' di una assai
generica  indicazione  degli  elementi  di  fatto della controversia,
alcun  riferimento  alla legge e alle norme per le quali si chiede lo
scrutinio di costituzionalita', ne' alla rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale.
    Considerato  che  il  mero  rinvio  ad un'eccezione della parte -
peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al
giudizio  de quo - non puo' essere sufficiente a superare la assoluta
mancanza degli elementi richiesti per sollevare questione incidentale
di   costituzionalita',   in   quanto  il  giudice  rimettente,  come
costantemente  affermato  da questa Corte (ordinanze n. 556 del 2000,
n. 239  e n. 243 del 2002), "deve rendere esplicite le ragioni che lo
portano  a  dubitare della costituzionalita'" con una motivazione del
tutto autosufficiente;
        che  pertanto  la  questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.