IL TRIBUNALE

    Letto  il  ricorso,  depositato  in  data  16 marzo 1999, con cui
Pianeselli  Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'I.N.P.S. la
somma  di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1 gennaio
1986   -  31  dicembre  1994,  in  applicazione  degli  artt. 80  RDL
n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991;
    Rilevato  che  l'I.N.P.S.  sostiene essere ripetibile La predetta
somma   nei   limiti   dei  3/4  (Lire  6.664.690),  in  applicazione
dell'art. 1,  commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la
Pianeselli  ha  conseguito  nel  1995  un  reddito  superiore  a Lire
16.000.000

                            O s s e r v a

    1.  - Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 cc. in materia
previdenziale   e'   stato  nel  tempo  derogato  dalle  norme  sopra
menzionate;
    2.  -  Il  S.C.  ha  affermato  che l'applicazione delle suddette
eccezioni  all'art. 2033  deve essere affermata "con riferimento alla
data  di  esecuzione  del  pagamento  delle  somme  delle quali e' in
contestazione  la  restituzione,  essendo  esclusa  la retroattivita'
delle  indicate  norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la
disciplina  della fattispecie "indebito" come fatto costitutivo della
sola obbligazione ex lege restitutoria, e dei limiti di quest'ultima,
e  non  anche  di effetti duraturi della fattispecie medesima" (Cass.
SSUU 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995 n. 1966);
    3.  -  Recentemente e' stata emanata la citata legge n. 662/1996,
il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti
dei  soggetti  che  nel  periodo  anteriore  al  1 gennaio 1966 hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al
recupero  dell'indebito  se  i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del
loro  dolo)  siano  percettori  di  un  reddito  personale imponibile
I.R.P.E.F.  per  l'anno  1995  di  importo  pari  o  inferiore a lire
16.000.000,  mentre  il recupero avviene nei limiti dei dell'indebito
per i percettori di reddito superiore a tale limite;
    4. - Inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369
del 14 luglio 1997, salve altre) che "L'art. 1 commi 260 e sgg. della
legge   n. 662/1996,   con   riferimento   alle  indebite  erogazioni
verificatesi  prima  del  1  gennaio 1996, non prevede, con efficacia
retroattiva   e   in  via  transitoria,  una  disciplina  globalmente
sostitutiva  di  quella  contenuta  nelle leggi anteriori in materia;
pertanto  anche  gli  indebiti  verificatisi prima del 1 gennaio 1996
restano  soggetti  alla  disciplina  previgente, potendo applicarsi i
criteri  previsti  dalla  legge 662/1996 citata solo se, alla stregua
della  precedente  disciplina  (con  la  quale la nuova normativa non
risulta    incompatibile)    possa    configurarsi    un'obbligazione
restitutoria a carico dell'assicurato";
    5.  -  Tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si
e'  a  suo  tempo  adeguato,  appare  razionale e conforme al dettato
costituzionale;
    6.   -   Peraltro  si  e'  ben  presto  affermato  e  consolidato
l'orientamento  contrario, culminato con la sentenza delle SSUU n. 30
s.u.  del  21  febbraio  2000,  a  tenore della quale "Le prestazioni
indebitamente  erogate  dagli  enti di previdenza prima del 1 gennaio
1996  sono ripetibii secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e
sgg.  della  legge  n. 662/1996,  che  al  riguardo sostituiscono per
intero la precedente disciplina";
    7.  -  E'  pertanto  ormai  diritto  vivente che la disciplina in
questione  ha  integralmente  sostituIto  entro  il  limite temporale
suddetto tutta la normativa presistente,
    8.  -  Cosi'  interpretata peraltro, la normativa suddetta non si
sottrae,    a    parere    di   questo   giudice,   a   sospetti   di
incostituzionalita';
    9.  -  La  questione  di  costituzionalita' e' non manifestamente
infondata;
    10.  -  La situazione e' invero assai simile a quella gia' decisa
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha
dichiarato  illegittimo,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 38 Cost.,
l'art. 13  comma  1o legge n. 412/1991 "nella parte in cui estende le
innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito
in  materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data
della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data";
    11. - Ha osservato la Corte che sussiste "una evidente disparita'
di  trattamento  tra  pensionati  a favore dei quali, in applicazione
dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa
dalla   Corte   di   Cassazione  e  ritenuta  non  costituzionalmente
illegittima  da  questa  Corte  (sentenza  n. 383 del 1990), e' stata
sancita  l'irripetibilita'  delle somme percepite in buona fede nella
sussistenza   di   un  errore  di  fatto  o  di  diritto  come  causa
dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di
dolo,  e  pensionati,  invece,  che  sarebbero  soggetti  alla  nuova
disposizione  nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia
verificata  prima  della  data  della  stessa. La nuova disposizione,
incidendo  sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza
di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di
cittadini   nella   sicurezza   giuridica  che  costituisce  elemento
fondamentale  dello  Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822
del  1988, 155 del 1990); tanto piu' che sarebbero colpiti pensionati
a  reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari
propri  e  della  famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere
restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Ne' la finalita' di
contrazione  della  spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame
e'  ragione  sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei
suddetti precetti costituzionali";
    12.  -  Non  e'  chi  non  veda che anche nel caso di specie v'e'
irrazionale  e  ingiustificabile  disparita' di trattamento (e quindi
violazione  dell'art. 3  Cost.)  tra  i  pensionati nei confronti dei
quali  l'ente  prevdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito
prima  dell'entrata  in vigore della norma impugnata, con conseguente
dichiarazione  di  non  ripetibiita'  ai  sensi  degli  artt. 80  RDL
n. 1422/24,  52  legge  n. 88/1989  e  13  legge  n. 412/1991,  ed  i
pensionati  nei  confronti  dei  quali  -  a  parita'  di  ogni altra
circostanza,    ed    in   particolare   dell'epoca   di   insorgenza
dell'indebito,   del  reddito  percepito  superiore  a  16.000.000  e
dell'assenza  di dolo - il recupero sia stato promosso dopo l'entrata
in vigore della legge 662/1996, con la conseguente ripetibilita', sia
pure  limitata  ai  3/4  dell'indebito;  altrettanto  evidente  e' la
conseguente  lesione  dell'art. 38  Cost., per gli stessi motivi gia'
evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;
    13.  - La questione prospettata e' altresi' rilevante ai fini del
decidere;
    14.  -  Come  si  e'  premesso, l'indebito di cui si tratta si e'
formato  nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili
(con  riferimento  alle  singole  erogazioni  e  alle  norme  vigenti
all'epoca  di  ciascuna  di esse) tutte le norme sopra menzionate che
escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale;
    15.  -  Orbene,  potra'  discutersi  circa la ripetibillta' degli
indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma
sicuramente  non  sarebbero  ripetibili gli indebiti sorti nel vigore
dell'art. 52 legge n. 88 del 1989;
    16.   -  Infatti  sia  la  Corte  di  cassazione,  sia  la  Corte
costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che
nel  vigore  della norma predetta ai fini dell'irripetibilita' "unica
condizione    richiesta    e'   quella   della   mancanza   di   dolo
dell'interessato".
    17.  -  Nel  caso  di  specie non e' ravvisabile alcun dolo della
ricorrente, ne' l'I.N.P.S. lo contesta;
    18.   -   Il  dolo  non  puo'  consistere  nell'aver  taciuto  la
titolarita'  di  altra  pensione  (fatto  peraltro noto all'I.N.P.S.,
trattandosi  di  Pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il
silenzio  e'  stato equiparato al dolo solo dalla legge 412/1991, non
retroattiva   a   seguito   della  sentenza  n. 39/1993  della  Corte
costituzionale;