IL TRIBUNALE In composizione collegiale, visti gli atti del processo n. 88/2000 nei confronti di Barsottelli Eugenio; Rilevato che e' stato disposto il giudizio all'esito dell'udienza preliminare in ordine alla imputazione di bancarotta semplice (tenuta della contabilita' in maniera incompleta ed omessa annotazione di operazioni attive, specificate con il riportare nel decreto anche l'altro reato per cui era stata esercitata l'azione penale, quello tributario di omessa annotazione di fatture per operazioni commerciali compiute); Rilevato che nel corso del giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, all'udienza 7 giugno 2001, il p.m., dopo l'assunzione di due prove testimoniali, ha modificato l'imputazione, da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta documentale (216.2 n. 2 legge fall.), ed ha contestato come reato concorrente quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ordine alla distrazione di somme di denaro, fatto, questo, gia' risultante dagli atti di indagine; Rilevato che alla successiva udienza il giudice a norma dell'art. 33-septies c.p.p., avendo correttamente applicato i criteri di attribuzione dei processi al collegio, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale e che, quindi, all'udienza 12 giugno 2002 il difensore si doleva non fosse stato disposta la trasmissione degli atti al p.m. per una nuova udienza preliminare, nel quale l'imputato avrebbe potuto avvalersi di riti alternativi ed il p.m. sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33-septies nel parte in cui non prevede, nei casi di cui si tratta, la trasmissione degli atti allo stesso ufficio del p.m. per consentire l'udienza preliminare sulle imputazioni modificate e sulle imputazioni suppletive, per le quali sia prevista la attribuzione al tribunale in composizione collegiale; Rilevato che, piu' correttamente, la questione puo' porsi, non tanto per l'art. 33-septies - che regola il caso in cui sia stata rilevata la erronea assegnazione del processo, ferma la imputazione, o al giudice monocratico (quando doveva essere attribuito al collegio) o al giudice collegiale (quando doveva essere attribuito al tribunale monocratico) - quanto per l'art. 521-bis c.p.p. - che regola appunto i casi di modifica o contestazione suppletiva cui segua la diversa assegnazione al collegio, anziche' al giudice monocratico secondo la originaria imputazione, e che prevede appunto in tali casi la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'udienza preliminare per i reati risultanti dalla modifica della imputazione o dalla contestazione del reato concorrente sia necessaria l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta; Rilevato come la disposizione di legge originariamente (art. 189, d.lgs. n. 51, del 1998) aveva una formulazione ampia ("il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero") e non prevedeva quella limitazione ("e questa (l'udienza preliminare) non si e' tenuta") aggiunta nel corpo dell'art. 521-bis dall'art. 47.7 della legge n. 479 del 1999, per un chiaro scopo di economia processuale (non vi sarebbe ragione di far regredire il procedimento alla fase dell'udienza preliminare quando, comunque, per l'imputazione originaria tale udienza era stata tenuta, essendo gia' il reato originariamente contestato compresi tra quelli per cui e' previsto il procedimento piu' garantito); Rilevato che, in sostanza, il difensore ed il p.m. contesta la legittimita' della disposizione perche', restringendosi i casi di trasmissione degli atti al p.m. alle sole ipotesi di giudizi con citazione diretta, si finisce con il limitare la possibilita' dell'imputato ad accedere ai riti alternativi, in particolare al giudizio abbreviato, posto che, almeno nel caso, ricorrerebbero le condizioni astratte per richiedere un patteggiamento (art. 516 e 517 e Sentenza Corte cost. n. 265, del 30 giugno 1994), anche quando, come accade nel caso di specie, il rito piu' garantito si e' tenuto solo perche' connesso al procedimento per l'imputazione poi modificata era altro procedimento definito senza rinvio a giudizio (nel caso l'imputazione per la contravvenzione tributaria); cio' posto, Osserva quanto segue Si deve ritenere come giurisprudenza dominante quella secondo cui la modifica della imputazione e la contestazione del reato concorrente o di circostanze aggravanti non debba necessariamente fondarsi sulle acquisizioni probatorie nel dibattimento, bensi' possa fondarsi anche sul risultato degli atti di indagine, male apprezzati dal p.m. nella formulazione della imputazione e valorizzati solo successivamente nel corso del dibattimento (in tal senso Cass. S.U. 28 ottobre 1998 Barbagallo cui peraltro si oppongono alcune decisioni anche posteriori, le quali, significativamente, evidenziano che la interpretazione piu' lata preclude all'imputato, a causa dell'inerzia o l'errore di valutazione del p.m. non emendato nemmeno durante l'udienza preliminare, l'accesso al giudizio abbreviato per le nuove e piu' gravi imputazioni); nel caso di specie, poi, per quanto puo' occorrere, si e' verificato proprio un caso del genere, cosi' come si desume da un provvedimento del giudice monocratico, il quale subito dopo la modifica della imputazione e la contestazione suppletiva, per eliminare ogni dubbio di ammissibilita', fondandosi le attivita' del p.m. sulle acquisizioni delle indagini, ha richiamato proprio quell'autorevole principio interpretativo sviluppato dalle Sezioni unite della cassazione; D'altra parte la questione della legittimita' costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui precludono il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni dibattimentali, e' stata risolta negativamente dalla Corte costituzionale con la stessa sentenza con cui, invece, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale delle stesse disposizioni nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di chiedere allo stesso giudice del dibattimento l'applicazione della pena, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato al dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto che gia' risultava agli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando lo stesso imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di patteggiamento in ordine all'originaria imputazione; La ragione della diversita' nell'accesso ai due riti alternativi per le nuove contestazioni puo' cosi' essere sintetizzata: ragioni di economia processuale e ragioni di assunzione dei rischi processuali per l'imputato che accetti il dibattimento giustificano la preclusione dei riti alternativi per le modifiche della imputazione e le nuove contestazioni dibattimentali, trattandosi di sviluppi processuali "non infrequenti nell'attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova", e, quindi, le questioni possono porsi solo per i casi in cui si verifichi una qualche "anomalia" processuale, dovuta alla condotta del p.m. che ha omesso di considerare in modo completo o non ha correttamente valutato i risultati delle indagini; in questi casi e' irrazionale - sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost. - precludere all'imputato il patteggiamento sulla pena, posto che, per tale rito, "non sussistono ostacoli di carattere logico-sistematico a che il giudice ... Si pronunci, se del caso previa separazione dei procedimenti, sulla eventuale richiesta di applicazione di pena concordata che le parti abbiano avanzato relativamente alla nuova contestazione"; al contrario, poiche' il giudizio abbreviato "si realizza attraverso una vera e propria procedura, inconciliabile con quella dibattimentale", la pur esistente anomalia non potrebbe essere sanata mediante l'adozione di una scelta costituzionalmente obbligata che consenta la trasformazione del rito: sul punto la Corte dopo avere premesso che nessuna soluzione obbligata vi era "allo stato dell'ordinamento processuale", evidenziava la opinabilita' delle varie soluzioni, tra quella estrema che precludesse al p.m. la nuova contestazione con conseguente trasmissione degli atti al suo ufficio e quella opposta di ammissione del giudizio abbreviato nel corso del giudizio ordinario (con ogni ulteriore problema quanto alla utilizzabilita' delle eventuali prove assunte); da cio' quindi la declaratoria di ammissibilita' della questione di legittimita' sollevata; Tale motivazione puo' essere ora rivista in relazione al caso concreto giacche' la anomalia processuale - pure rilevata ed obbiettivamente grave perche' cosi' si accollano all'imputato i risultati di una incompleta valutazione del p.m. - puo' ben essere risolta solo che si preveda che la trasmissione degli atti al p.m. avvenga sempre, quando, a seguito delle nuove contestazioni, l'organo giudicante debba mutare (da monocratico a collegiale) e cio' a prescindere dall'essere stato seguito il rito piu' garantito per la imputazione originaria, cosi' come, del resto, era previsto dall'art. 189, del d.lgs. n. 51, del 1998 (prima formulazione dell'art. 521-bis c.p.p.); in effetti sarebbe giustificata e razionale la scelta legislativa se le nuove contestazioni si fondassero solo su nuove emergenze probatorie del dibattimento (se cioe' si applicassero gli artt. 516 e 517 nel loro significato letterale: "se nel corso dell'istruzione dibattimentale ... ") perche', allora, si dovrebbe considerare l'accettazione del rischio processuale di nuove emergenze di prova negative da parte dell'imputato che, pur potendo ricorrere al giudizio abbreviato dinanzi al g.u.p., non abbia chiesto tale forma di giudizio, ma, quando, invece, le nuove contestazioni possono fondarsi anche sugli stessi elementi di prova raccolti nelle indagini, l'inerzia dell'imputato all'udienza preliminare non puo' essergli addebitata, essendo soverchiante l'anomala condotta processuale del p.m. che impone una nuova globale valutazione difensiva, anche quando ricorre l'ipotesi dell'art. 517 c.p.p., sulla nuova contestazione, quindi, e sulla originaria, stante il nesso della connessione tra i due procedimenti ex art. 12.1, lettera b), c.p.p.; In definitiva la questione, e la soluzione costituzionalmente obbligata, a giudizio di questo collegio, si pone quindi per i casi in cui l'udienza preliminare si sia tenuta per l'originaria imputazione (nel caso diverso e' gia' prevista dall'art. 521-bis c.p.p. la trasmissione degli atti al p.m. per un nuovo esercizio dell'azione penale) quando la nuova imputazione comporti la attribuzione del processo al giudice collegiale e, quindi, anche il rito piu' garantito e la nuova contestazione concerna un fatto gia' risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale; in sostanza ricorrendo quest'ultima condizione si tratta di equiparare la situazione processuale di chi sia stato raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale, senza che si sia tenuta l'udienza preliminare per la imputazione originaria a quella di chi, raggiunto da analoga contestazione, sia stato rinviato a giudizio per la imputazione originaria all'esito dell'udienza preliminare; La questione sollevata dal p.m. e' rilevante a prescindere dal fatto che l'imputato o il suo difensore in forza di procura speciale abbia chiesto o meno in questa sede il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni, poiche' in questa sede e' certo che nessuna richiesta di tal genere sarebbe ammissibile: si tratta di consentire all'imputato l'esercizio del suo diritto processuale al rito alternativo - cui segue l'effetto sostanziale della riduzione della pena in caso di condanna - nella sede appropriata e in relazione alla complessiva corretta imputazione;