IL GIUDICE DI PACE

    Visti  gli  atti del procedimento iscritto al n. 5/2001 del ruolo
generale di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  5  gennaio 2001 il sig. Bamonti Francesco proponeva opposizione
avverso  il  verbale  n. 272623  P  elevato  nei suoi confronti dalla
Polizia  stradale  di Macerata - distaccamento di Porto Recanati - in
data  28 dicembre  2000  per la violazione di cui all'art. 186, comma
secondo, del codice stradale, per guida in stato di ebbrezza;
        la   violazione  contestata  al  ricorrente  prescrive  anche
l'applicazione  della  sanzione  accessoria  della  sospensione della
patente di guida;
        il   ricorrente   chiedeva   la   revoca   dei  provvedimenti
consequenziali   al  predetto  verbale  e,  in  via  preliminare,  la
sospensione  della  sanzione accessoria e del provvedimento di ritiro
della  patente  di  guida  sia perche' la descrizione dei fatti e dei
comportamenti  riportati  nel verbale erano frutto di interpretazione
soggettiva  dei verbalizzanti e non corrispondevano alla realta' (dal
momento  che  esso  ricorrente,  in  presenza  di  nebbia fittissima,
percorreva la strada provinciale tenendosi vicino al centro strada al
fine  di seguire la linea tratteggiata) sia perche' era perfettamente
lucido  (anche  se ammetteva di aver bevuto un paio di bicchierini in
compagnia  di  amici), come dimostravano le attivita' attuate da esso
ricorrente  successivamente  alla contestazione (al fine di risolvere
la  situazione  in  cui  era  venuto a trovarsi) sia, infine, perche'
esercitava  la  professione  di  ingegnere  (che  richiedeva continui
spostamenti) e perche' doveva prestare assistenza alla propria madre,
che  era  stata  riconosciuta  invalida  civile (come da contrassegno
esposto sull'auto del ricorrente).
    Con  comparsa  depositata  nella cancelleria di questo ufficio in
data  7 maggio 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando
tutte  le  affermazioni  del  ricorrente  e  chiedendo il rigetto del
ricorso.
    Questo  giudice  di pace con provvedimento in data 5 gennaio 2001
sospendeva   (ex   art. 22   legge   n. 689/1981)   l'esecuzione  del
provvedimento impugnato.
    All'udienza   di   prima   comparizione  del  25 maggio  2001  il
ricorrente  produceva  documentazione  medica  e  chiedeva  un rinvio
dell'udienza,   rinvio   richiesto   (sempre   previo   deposito   di
certificazione  medica) anche alla successiva udienza del 23 novembre
2001  e al quale la resistente Prefettura si rimetteva alla decisione
di questo giudicante il quale si riservava di decidere.

                         Osserva in diritto

    Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza, va osservato schematicamente che:
        l'art. 186,  comma  secondo, cod. strad. punisce chi guida in
stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con
l'arresto  fino  a un mese e con l'ammenda da lire cinquecento mila a
lire due milioni;
        all'accertamento    del    reato    consegue    la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni  a  tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo
stesso  soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno prevista
dal  comma  secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno
ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 272623 P del
28 dicembre 2000 nel quale risulta che il predetto documento di guida
veniva ritirato dagli agenti accertatori;
        non  ritiene, questo giudice di pace che - alla stregua delle
vigenti  disposizioni  - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita'
della   proposta  opposizione  in  ordine  alla  sanzione  accessoria
comminata  nella  forma  in precedenza specificata dal momento che la
stessa  Corte  costituzionale  ha ammesso la legittimita' del ricorso
alla  tutela  giurisdizionale  anche  nei  confronti  dei  verbali di
contestazione  (sent.  numeri 318  e  473  del  1995);  la precedente
possibilita'  ha  il  suo  fondamento  legislativo nelle disposizioni
contenute  negli  articoli 205  e  218 cod. strad., dalla cui lettura
chiaramente  emerge  la  proponibilita'  dell'opposizione  avverso il
provvedimento  di sospensione della patente di guida ed essa e' stata
recentemente  ribadita  anche  dalla  Corte  costituzionale  che l'ha
ritenuta  rimedio  sempre  esperibile purche' non venga espressamente
esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 509/2002).
02C1049