IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 5/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 5 gennaio 2001 il sig. Bamonti Francesco proponeva opposizione avverso il verbale n. 272623 P elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata - distaccamento di Porto Recanati - in data 28 dicembre 2000 per la violazione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice stradale, per guida in stato di ebbrezza; la violazione contestata al ricorrente prescrive anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente chiedeva la revoca dei provvedimenti consequenziali al predetto verbale e, in via preliminare, la sospensione della sanzione accessoria e del provvedimento di ritiro della patente di guida sia perche' la descrizione dei fatti e dei comportamenti riportati nel verbale erano frutto di interpretazione soggettiva dei verbalizzanti e non corrispondevano alla realta' (dal momento che esso ricorrente, in presenza di nebbia fittissima, percorreva la strada provinciale tenendosi vicino al centro strada al fine di seguire la linea tratteggiata) sia perche' era perfettamente lucido (anche se ammetteva di aver bevuto un paio di bicchierini in compagnia di amici), come dimostravano le attivita' attuate da esso ricorrente successivamente alla contestazione (al fine di risolvere la situazione in cui era venuto a trovarsi) sia, infine, perche' esercitava la professione di ingegnere (che richiedeva continui spostamenti) e perche' doveva prestare assistenza alla propria madre, che era stata riconosciuta invalida civile (come da contrassegno esposto sull'auto del ricorrente). Con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 7 maggio 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Questo giudice di pace con provvedimento in data 5 gennaio 2001 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato. All'udienza di prima comparizione del 25 maggio 2001 il ricorrente produceva documentazione medica e chiedeva un rinvio dell'udienza, rinvio richiesto (sempre previo deposito di certificazione medica) anche alla successiva udienza del 23 novembre 2001 e al quale la resistente Prefettura si rimetteva alla decisione di questo giudicante il quale si riservava di decidere. Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che: l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 272623 P del 28 dicembre 2000 nel quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori; non ritiene, questo giudice di pace che - alla stregua delle vigenti disposizioni - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita' della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. numeri 318 e 473 del 1995); la precedente possibilita' ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli articoli 205 e 218 cod. strad., dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa e' stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996); Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2002). 02C1049