IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 709/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 13 novembre 2001 il sig. Carletti Maurizio proponeva opposizione avverso il verbale n. 287846 P elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata distaccamento di Civitanova Marche in data 9 novembre 2001 per la violazione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice stradale e, previa sospensione della sanzione accessoria della patente di guida, ne chiedeva l'annullamento deducendo che: la violazione contestata prescriveva anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; la sanzione andava applicata solo al caso in cui il soggetto guidava in stato di ebbrezza mentre, al momento dell'accertamento, il sig. Carletti si trovava a bordo dell'autovettura che era parcheggiata lungo la via F.lli Brancondi; l'odierno ricorrente, proprio in considerazione delle circostanze di fatto in precedenza evidenziate, aveva proposto di essere sottoposto a prelievo ematico; il ricorrente con la teorica possibilita' di patteggiare la pena a seguito dell'avviato procedimento penale a suo carico, si potrebbe vedere applicata una sanzione superiore (e comunque diversa) da quella che in seguito dovra' verosimilmente sopportare. Con comparsa in data 1 febbraio 2002 si costituiva la Prefettura di Ancona chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto dal momento che gli agenti accertatori avevano visto il ricorrente alla guida del veicolo immediatamente prima della contestazione ed inoltre il tasso alcolico riscontrato era superiore alla norma. Questo giudice di pace con provvedimento in data 13 novembre 2001 sospendeva (ex art. 22, legge n. 689/1981) l'esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria e disponeva la provvisoria restituzione della patente di guida e all'udienza di prima comparizione del 15 febbraio 2002 si riservava di decidere. Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che: l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno); nel presente procedimento questo giudicante e' chiamato a pronunciarsi sulla proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 287846 P del 9 novembre 2001 dal quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori ed inviato alla Prefettura di Macerata; non ritiene questo giudice di pace che - alla stregua delle vigenti disposizioni - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita' della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. nn. 255 e 311 del 1994); la precedente possibilita' ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod. strad, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa e' stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996); Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2002). 02C1050