ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 45 del codice
di  procedura  penale  in  riferimento  all'art. 2, n. 17 della legge
16 febbraio   1987,   n. 81  (Delega  legislativa  al  Governo  della
Repubblica  per  l'emanazione  del nuovo codice di procedura penale),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  5 luglio  2002  dalla  Corte di
cassazione,  nel procedimento penale a carico di Berlusconi Silvio ed
altri,  iscritta  al  n. 398 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Berlusconi  Silvio,  Previti
Cesare,  Verde  Filippo, Pacifico Attilio, Rovelli Felice, Squillante
Renato  ed  altro,  Squillante  Fabio, Savtchenko Olga, San Paolo-Imi
S.p.a. e CIR S.p.a.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 ottobre  2002  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avv.ti  Gaetano  Pecorella  e  Niccolo'  Ghedini  per
Berlusconi  Silvio,  Claudio  Chiola  e  Angelo  Sammarco per Previti
Cesare,  Renato  Borzone  per  Verde  Filippo,  Francesco Patane' per
Pacifico  Attilio,  Corso  Bovio per Rovelli Felice, Andrea Fares per
Squillante  Renato ed altro, Valerio Spigarelli per Squillante Fabio,
Enrico  Polizzi  di Sorrentino per Savtchenko Olga, Paolo Barraco per
San  Paolo-IMI S.p.a., Federico Sorrentino e Giuliano Pisapia per CIR
S.p.a.
    Ritenuto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate
a  pronunciarsi  sulle  istanze  di  rimessione  avanzate in separati
procedimenti  penali  pendenti  dinanzi  al  Tribunale di Milano, con
ordinanza  30 maggio  2002 - 5 luglio 2002, hanno sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura
penale,  nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il
"legittimo   sospetto",   per   violazione   dell'articolo  76  della
Costituzione,  in  riferimento  all'articolo  2,  n. 17,  della legge
16 febbraio  1987, n. 81, con la quale era stata conferita al governo
la  delega  per  la  redazione  del nuovo codice di procedura penale,
nonche' per violazione dell'art. 111 della Costituzione;
        che,  in  relazione  alla  non  manifesta  infondatezza della
questione,  il  giudice  a  quo  ricorda  come, ai sensi dell'art. 55
dell'abrogato   codice   di   procedura  penale,  la  rimessione  del
procedimento  di  merito  fosse possibile "per gravi motivi di ordine
pubblico  o  per  legittimo  sospetto" e come, sia la direttiva n. 15
della  legge di delega 3 aprile 1974, n. 108, sia la successiva legge
di  delega  di  riforma  del  codice  16 febbraio  1987,  n. 81, alla
direttiva  n. 17,  disponevano  che  il  nuovo  codice avrebbe dovuto
disciplinare  la  rimessione  "per gravi e oggettivi motivi di ordine
pubblico o per legittimo sospetto";
    che le Sezioni unite remittenti ricordano inoltre come secondo il
"Parere  sul  Progetto  preliminare  del  codice di procedura penale"
espresso  dalla Prima Presidenza e dalla Procura Generale della Corte
di   cassazione  "la  formulazione  della  norma,  che  ha  eliminato
qualsiasi  riferimento  al  "legittimo  sospetto", sembra si ponga in
contrasto  con  la direttiva n. 17 della legge di delega che, invece,
espressamente  la  prevede",  e  cio' comporterebbe la "esclusione di
casi che invece vanno contemplati";
        che,  viceversa,  nella  Relazione  governativa  al  Progetto
definitivo del codice, si evidenziava come "la formulazione adottata,
risultante   da   una   meditata  scelta  del  legislatore  delegato,
(recuperi)  integralmente  ed espressamente tutti i criteri elaborati
dalla  giurisprudenza  nella  interpretazione dell'art. 55 del codice
vigente e segnalati dalla Cassazione nel suo parere";
        che l'ordinanza di rimessione sottolinea che secondo opinioni
dottrinali   e   recente  giurisprudenza,  l'art. 45  del  codice  di
procedura  penale  si  riferirebbe  "non  ad una generica alterazione
della   serenita'   ovvero   dell'imparzialita'   delle  persone  che
partecipano al processo, ma a una vera e propria coartazione fisica o
psichica,  preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilita'
di   scelta"   e  come  "l'espressione  "liberta'  di  determinazione
(implicherebbe)  l'idea  di una vera e propria coartazione psichica o
fisica"  tale  da  precludere  ogni liberta' di scelta per coloro che
intervengono nel processo;
        che  invece,  prosegue  l'ordinanza,  la  formula  "legittimo
sospetto"   contenuta   nella   legge  di  delega,  secondo  opinioni
dottrinali  e giurisprudenza formatasi durante la vigenza del vecchio
codice,  comprendeva  anche  "una  obiettiva  situazione di fatto, di
carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito non imparziale
e  sereno  del  procedimento",  ossia "una situazione locale talmente
grave  da  far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che
facessero   sorgere   il   pericolo  di  una  menomazione  della  sua
imparzialita'";
        che da tali considerazioni, ad avviso del rimettente, deriva,
in  primo luogo, che la formula "legittimo sospetto", contenuta nella
legge   delega,  sarebbe  innegabilmente  piu'  ampia  della  formula
"liberta'   di   determinazione  delle  persone  che  partecipano  al
processo"  adottata  dall'art. 45 del codice e che, conseguentemente,
il  legislatore  delegato  avrebbe  disatteso  l'intento  della legge
delega  di inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,
senza  la  possibilita' che tale omissione possa essere sanata in via
interpretativa;
        che   in   relazione   alla   rilevanza  della  questione  di
costituzionalita',  le  Sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione,
evidenziano  come  i  ricorrenti,  abbiano  allegato  numerosi  fatti
diretti  a  provare, l'esistenza di una situazione ambientale tale da
compromettere   l'imparzialita'  delle  persone  che  partecipano  al
processo   in  corso  avanti  al  Tribunale  di  Milano,  pure  senza
concretarsi    in   una   compressione   della   loro   liberta'   di
determinazione;
        che,  ad  avviso  del giudice a quo "se dall'esame degli atti
allegati  alle  richieste  di  rimessione,  dovesse emergere la grave
situazione denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione,
pur  se non ha pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la liberta' di
determinazione  del  giudice  e/o delle parti, (...) e' tale pero' da
ingenerare  almeno il forte sospetto, nel senso attribuito al termine
dalla  dottrina  e  dalla giurisprudenza, della non imparzialita' del
giudice  o  della  non  serenita'  delle  persone  che partecipano al
processo,  queste  Sezioni  unite  non sarebbero in grado di decidere
sulla  base  della  normativa  vigente non consentendolo il testo del
codice  perche'  privo  del  riferimento,  pur  previsto  dalla legge
delega,  al  "legittimo  sospetto"  e dovrebbero limitarsi al rigetto
delle richieste di rimessione";
        che  si  sono  costituiti Silvio Berlusconi, Cesare Previti e
Attilio  Pacifico,  i  quali,  con  memorie  separate,  ma  di eguale
contenuto,  hanno  chiesto  che  la  questione  proposta  dalla Corte
suprema di cassazione sia accolta;
        che,   le  parti  costituite,  aderendo  alle  argomentazioni
esposte  nell'ordinanza  di  rimessione,  ritengono  la  disposizione
impugnata  incostituzionale poiche' frutto di una "scelta palesemente
arbitraria"   del   legislatore  delegato,  nonche'  illegittimamente
riduttiva  della  portata  della  corrispondente  norma  della  legge
delega;
        che,   la   stessa  Corte  costituzionale,  nel  pronunciarsi
sull'art. 55  del vecchio codice, e sulla formula, in esso contenuta,
del  "legittimo sospetto", in relazione ad una prospettata censura di
costituzionalita' concernente la violazione del principio del giudice
naturale precostituito per legge, ha respinto la questione sulla base
di  altri  principi  costituzionali,  quali  "l'indipendenza e quindi
l'imparzialita'  dell'organo  giudicante  e  la tutela del diritto di
difesa";
        che  la questione sarebbe senza dubbio rilevante in quanto la
nozione  di  legittimo  sospetto  si attaglierebbe perfettamente alla
situazione prospettata nelle richieste di rimessione;
        che  si  e'  costituito  Filippo Verde, il quale, aderendo ai
motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, insiste perche' la Corte
costituzionale ritenga fondata la questione proposta;
        che  in  subordine,  la  parte  privata  chiede  che,  ove si
ritenesse  la  legittimita'  costituzionale della norma in questione,
dovrebbe  essere  individuata  "come unica lettura costituzionalmente
corretta  quella  che  ricomprenda  il  legittimo  sospetto nel testo
dell'art. 45 c.p.p.";
        che si sono costituiti Felice Rovelli e con memorie separate,
ma  dal  medesimo contenuto, anche Olga Savtchenko, Fabio Squillante,
Mariano   Squillante  e  Renato  Squillante  i  quali  hanno  aderito
pienamente alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione, ed hanno
insistito per l'accoglimento della questione;
        che  si  e' costituita la CIR - Compagnie industriali riunite
S.p.a.,  chiedendo  che la questione venga dichiarata inammissibile o
rigettata;
        che   la  societa',  ripercorrendo  l'iter  che  ha  condotto
all'approvazione  dell'art. 45  codice di procedura penale impugnato,
ha  evidenziato  come  la  Commissione  ministeriale avrebbe avuto la
preoccupazione  di  risolvere i problemi posti dalla vaghezza e dalla
genericita'  della  precedente  formulazione,  problemi  che  avevano
indotto  numerosi  dubbi  di legittimita' costituzionale, soprattutto
con  riferimento  al  principio per cui "nessuno puo' essere distolto
dal  giudice  naturale  precostituito  per  legge"  e che, dunque, la
formula  oggi vigente sarebbe stata adottata proprio per ovviare agli
inconvenienti discendenti da espressioni generiche;
        che,  prosegue la parte, la dottrina avrebbe evidenziato come
l'attuale  art. 45  del codice di procedura penale, lungi dal tradire
la legge delega, avrebbe viceversa recepito i criteri elaborati dalla
giurisprudenza  sotto  l'impero  del vecchio codice, non incidendo in
modo riduttivo "sull'ambito operativo dell'istituto";
        che,  sempre  ad  avviso  della  CIR,  la questione, per come
prospettata  dall'ordinanza  di  rimessione,  sarebbe irrilevante, in
quanto  "la  Corte  remittente non accerta la fondatezza o meno delle
denunce  degli  imputati, in ordine al legittimo sospetto, affermando
che,  ove queste fossero fondate, la questione sarebbe rilevante"; la
questione,  dunque, sarebbe "prospettata in via del tutto ipotetica",
e   conseguentemente  andrebbe  considerata  inammissibile,  "per  il
mancato  collegamento  (...)  con  l'accertamento dei fatti e la loro
qualificazione nel giudizio principale";
        che  un ulteriore profilo di inammissibilita' della questione
deriverebbe dalla circostanza che la censura di costituzionalita' non
investe  la  disposizione  impugnata,  "ma  l'interpretazione  che la
stessa  Corte  di cassazione nella sua pregressa giurisprudenza ne ha
dato, nulla impedendole oggi di darne un'interpretazione diversa";
        che  si  e'  costituita la San Paolo-Imi S.p.a., chiedendo il
rigetto  della  questione,  ed  evidenziando  come  l'istituto  della
rimessione  incide  sul  principio  tassativo  enunciato dall'art. 25
della  Costituzione  del giudice naturale precostituito per legge, il
quale  puo'  essere derogato solo in casi eccezionali giustificati da
esigenze  di  rango elevato e che, proprio in considerazione di cio',
il  legislatore  delegato  avrebbe  dettato  la  "norma  eccezionale"
contenuta  nell'art. 45  del  codice di procedura penale, rinunciando
alla  legittima  suspicione,  perche' tale formula "non poneva limiti
precisi,  consentendo  quindi  di  spaziare  su  una serie di ipotesi
addirittura costruite ad hoc".
    Considerato  che  le  Sezioni  unite  della  Corte  di cassazione
dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 45 del codice di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui non prevede tra le cause di
rimessione il "legittimo sospetto", per violazione dell'art. 76 della
Costituzione,   in   riferimento   all'art. 2,   n. 17,  della  legge
16 febbraio  1987, n. 81, con la quale era stata conferita al Governo
la  delega  per  il  nuovo  codice  di  procedura penale, nonche' per
violazione dell'art. 111 della Costituzione;
        che,  secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione,
la  formula  "legittimo  sospetto",  contenuta  nella  legge  delega,
sarebbe  piu'  ampia  della formula "liberta' di determinazione delle
persone  che  partecipano al processo", comprendendo anche tutti quei
casi  in  cui la situazione ambientale esercita pressione sul giudice
in modo tale da comprometterne l'imparzialita', pur senza tradursi in
vere e proprie coartazioni fisiche o psicologiche;
        che,  come  si  evince  da  quanto  esposto  in narrativa, il
giudice  a  quo  si  limita  a prendere atto delle affermazioni delle
parti  in  ordine  alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza
esprimere  la  sua  valutazione ne' a questo proposito, ne' in ordine
all'idoneita'  di  tali  situazioni ad ingenerare il "forte sospetto"
della non imparzialita' del giudice o non serenita' delle persone che
partecipano al processo;
        che,  quindi, dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna
autonoma motivazione circa l'applicabilita' alla fattispecie in esame
dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente   inammissibile,   per   carente   motivazione   sulla
rilevanza.