ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 500, comma 2 e 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 9 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona ed il 29 gennaio 2002 dal Tribunale di Imperia, iscritte ai nn. 251 e 276 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 24, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il Tribunale di Imperia solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilita' del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati; che, a parere del Tribunale rimettente, la disposizione impugnata, oltre a determinare una irragionevole preclusione alla ricerca della verita', si porrebbe in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice e con l'obbligo di dar conto nella motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, in quanto risulterebbe del tutto incoerente che la precedente dichiarazione, una volta introdotta nel giudizio ed esaminata nel contraddittorio delle parti, non possa essere acquisita ed utilizzata come prova dei fatti in essa affermati; che anche il Tribunale di Savona solleva, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova; che, pure ad avviso del Tribunale di Savona, la disciplina censurata violerebbe il principio del libero convincimento, giacche' la dichiarazione utilizzata per le contestazioni - ancorche' entrata nel patrimonio di conoscenza del giudice ed esaminata nel contraddittorio delle parti - non puo' essere utilmente acquisita come prova dei fatti in essa affermati, malgrado la ritenuta attendibilita' della stessa; che sarebbe compromesso anche il principio di legalita', in quanto la limitazione, per il giudice, della piena cognizione del fatto reato, inciderebbe negativamente sulla "effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare"; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondate le questioni. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione; che i quesiti sollevati dai giudici rimettenti sono stati gia' ampiamente scrutinati, sotto tutti i profili dedotti, nelle ordinanze nn. 36 e 365 del 2002, ove questa Corte ha in particolare rimarcato "come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilita' del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica delle parti": con conseguente predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi normativi idonei alla salvaguardia "da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari"; che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.