ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, promosso, con ordinanza del 10 dicembre 2001, dal Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di F.P., iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui prevede per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri la pena pecuniaria fissa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto; che la medesima ordinanza ha sollevato, altresi', in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 del codice penale, nella parte in cui, nello stabilire i limiti di pena entro i quali puo' essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio ex art. 135 cod. pen., la parte della pena pecuniaria che eccede la "soglia massima convertibile" in liberta' controllata nel caso di insolvibilita' del condannato, ai sensi dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689; che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di persona imputata del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: reato per il quale l'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, aggiunto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, commina la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, congiunta - ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i dieci chilogrammi - alla pena della reclusione da due a cinque anni; che esclusa, allo stato, l'ipotesi del proscioglimento - prosegue il rimettente - all'imputato potrebbe essere inflitta, tenuto conto delle diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche ed al giudizio abbreviato, una pena detentiva di poco inferiore ad un anno di reclusione; che a detta pena si cumulerebbe, peraltro, una pena pecuniaria di oltre cinquantotto miliardi di lire, tale dunque da impedire - una volta ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. - la concessione della sospensione condizionale: beneficio del quale pure sussisterebbero, per il resto, le condizioni; che - essendo nella specie prevista una pena pecuniaria proporzionale, con una entita' monetaria di base fissa ed un coefficiente di moltiplicazione ragguagliato alla dimensione quantitativa della fattispecie concreta - il rimettente osserva come, alla luce di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980, le previsioni sanzionatorie rigide non risultino, in linea di principio, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale: potendo il dubbio di legittimita' costituzionale essere superato, caso per caso, solo quando, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima risulti ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta; che nell'ipotesi in questione, peraltro, anche ai "livelli minimi di offensivita'" del fatto - quando venga superato, cioe', di un solo grammo il limite dei dieci chilogrammi, entro il quale e' comminata soltanto la multa - l'ammontare di quest'ultima risulta cosi' elevato da precludere, pure in presenza di attenuanti generiche, la sospensione condizionale; che la "struttura sanzionatoria" del reato avrebbe, dunque, nella gravosa pena pecuniaria a base fissa "un fattore di rilevante rigidita'", che non permetterebbe al giudice una adeguata valutazione degli altri elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: con conseguente violazione dei principi di uguaglianza, personalita' della responsabilita' penale e rieducazione del reo, di cui agli artt. 3 e 27 Cost; che il giudice a quo rileva inoltre, sotto diverso profilo, come in forza dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, la multa da infliggere per il reato in questione potrebbe essere convertita, nel caso di insolvibilita' del condannato, al massimo in un anno di liberta' controllata: misura, questa, meno afflittiva rispetto alla pena detentiva; che sarebbe di conseguenza irragionevole che l'art. 163 cod. pen., consenta di sospendere condizionalmente una pena di anni due di reclusione, e non invece quella di anni uno di reclusione (o ancor meno) congiunta con una pena pecuniaria che - ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e sommata alla pena detentiva - comporta il superamento del limite dei due anni; che la seconda ipotesi dovrebbe infatti considerarsi meno grave della prima, posto che, in fase esecutiva, la pena pecuniaria non potrebbe comunque convertirsi - ove ineseguita per insolvibilita' del condannato - in piu' di un anno di liberta' controllata; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che nel formulare il primo dei due quesiti di costituzionalita' - inerente all'asserito contrasto dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma commina per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri una pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantita' di prodotto - il giudice rimettente non tiene nel debito conto il fatto che, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali (come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo), detta pena pecuniaria e' comminata non da sola, ma in aggiunta ad una pena detentiva con una forbice edittale di ampiezza significativa (reclusione da due a cinque anni); che, in simile situazione, i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide evidenziati da questa Corte con la sentenza n. 50 del 1980, sui quali il rimettente fonda specificamente le proprie censure, non vengono comunque in rilievo: la graduabilita' della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria - offrendo al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarita' del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice "dimensione quantitativa" dell'illecito - esclude, difatti, che la pena edittale del reato in questione possa, nel suo complesso, considerarsi fissa (cfr., con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, sentenza n. 188 del 1982); che, quanto al secondo quesito - afferente alla mancata previsione, nell'art. 163 cod. pen., di un "tetto" al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilita' della stessa in liberta' controllata nel caso di insolvibilita' del condannato, ex art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il giudice a quo basa la propria denuncia di violazione del principio di uguaglianza sull'assunto della maggiore gravita' di un reato punibile con la pena di due anni di reclusione (limite massimo ordinario della sospensione condizionale), rispetto ad un reato punibile (come nell'ipotesi oggetto del giudizio a quo) con la pena di un anno di reclusione, o ancor meno, congiunta ad una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e sommata alla pena detentiva, determina il superamento del limite dei due anni; che, a sostegno di tale assunto, il rimettente allega il rilievo che la pena pecuniaria da ultimo indicata non potrebbe comunque essere convertita in executivis ai sensi del citato art. 102 della legge n. 689 del 1981, in un piu' di un anno di liberta' controllata: sanzione, questa, meno afflittiva della reclusione; che, in tal modo, il giudice a quo eleva peraltro ad indice della gravita' dei reati puniti con pene congiunte - nel rapporto comparativo con quelli puniti con sola pena detentiva - un limite collegato ad un accadimento meramente eventuale e, per cosi' dire, patologico, incidente sulla fase esecutiva, quale, appunto, la mancata esecuzione della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato; che questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire, tuttavia, come la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 cod. pen., e l'istituto della conversione, in caso di insolvibilita', delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, rispondano a differenti esigenze e finalita': escludendo, quindi, che le soluzioni adottate dal legislatore nell'un campo, in tema di coefficienti di ragguaglio, debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro (cfr. sentenza n. 30 del 2001); che a maggior ragione analoga conclusione si impone in riferimento alla pretesa del giudice a quo - prospettata come soluzione costituzionalmente obbligata - di assegnare al limite alla conversione delle pene pecuniarie in executivis la funzione di individuare anche il "massimo" di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale; che, al riguardo, va d'altra parte ribadito che la sospensione condizionale e' istituto la cui disciplina resta rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso: e cio' sia in rapporto alla preliminare condizione che la pena inflitta non ecceda un certo limite (cfr. sentenza n. 85 del 1997); sia in riferimento all'effetto preclusivo della fruibilita' del beneficio, che discende dal dosaggio della pena edittale per i singoli reati, anche tramite la comminatoria di una pena pecuniaria dal minimo particolarmente elevato, sola o congiunta alla pena detentiva (cfr. ordinanza n. 377 del 1990): scelta legislativa, quest'ultima, che nel caso specifico del contrabbando di tabacchi lavorati esteri si iscrive in un disegno - quale quello sotteso alla legge 19 marzo 2001, n. 92 (alla quale si deve il nuovo art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973) - di piu' energica repressione penale del fenomeno, in ragione della sua marcata pericolosita' sociale; che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.