IL TRIBUNALE Esaminata la richiesta del questore di Padova, pervenuta in data 10 luglio 2002 ore 13.05, di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera disposto in pari data nei confronti di Balan Oleg, nato a Causeni (Romania) 11 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998, osserva quanto segue. Il 9 luglio 2002 veniva accertato che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione si trovava ancora in Italia, non avendo ottemperato al decreto di espulsione, notificatogli il 22 febbraio 2002, con cui gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica. Nei suoi confronti veniva quindi emesso, in data 10 luglio 2002, provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera da eseguirsi tramite lo scalo aereo di Bergamo con imbarco sul volo delle ore 11.30 diretto a Chisinau (Moldavia). Il provvedimento e' stato eseguito come risulta dal timbro apposto dalla polizia di frontiera sulla lettera di accompagnamento per l'esecuzione di espulsione amministrativa nei confronti di Balan Oleg, trasmessa su richiesta del giudice in data odierna. In data 10 luglio 2002, nei termini di cui all'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo menzionato, la questura depositava alle ore 13.05 gli atti presso questo ufficio per la convalida del provvedimento. La norma di riferimento e' costituita dall'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico sulla immigrazione), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge n. 51/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2002. Il decreto-legge n. 51/2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, ha colmato un vuoto normativo concernente il controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, adottato ai sensi dell'art. 13 commi 4 e 5 del testo unico, affidando tale controllo al tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente. In questo senso, il decreto legislativo, poi convertito in legge, ha inserito nell'art. 13 del testo unico il comma 5-bis, per disciplinare la convalida del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La norma, tuttavia, prevede un meccanismo di convalida del tutto formale, in quanto stabilisce che il procedimento di convalida non influisce sulla esecutivita' del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, che va immediatamente eseguito con l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Si tratta di una situazione che evidenzia diversi dubbi di costituzionalita' della disposizione, il primo riferito alla natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale, in violazione di quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, il secondo alla evidente disparita' di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del testo unico, il terzo incidente sull'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame. L'art. 14 del testo unico, infatti, nella lettura costituzionalmente corretta data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 105/2001, stabilisce che la convalida della misura che dispone la cosiddetta detenzione amministrativa investa anche il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui all'art. 13, tanto che il diniego di convalida viene a travolgere, assieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nel disciplinare il procedimento di convalida, l'art. 14 comma 4 richiama il procedimento in camera di consiglio di cui agli art. 737 e seguenti c.p.c. e stabilisce che il giudice provveda sentito l'interessato. Il riferimento alla procedura di cui all'art. 737 c.p.c. porta a sottolineare la possibilita' per il giudice della convalida di esercitare i poteri d'ufficio stabiliti da questa norma, anche con riferimento alla acquisizione di sommarie informazioni utili alla decisione, evidenziando un procedimento di convalida che, sia pure nella ristrettezza dei tempi, appare caratterizzato da profili di effettivita' del controllo giurisdizionale. Cio' non puo' dirsi del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 comma 5-bis del testo unico, che sopprime il principio dell'habeas corpus, determinando un controllo meramente cartaceo e formale del provvedimento di accompagnamento, senza alcuna effettiva incidenza a tutela della liberta' personale dell'interessato e con un ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida. In questo senso va rilevato che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, al paragrafo 6, ha espressamente sottolineato che "Se infatti presidio della liberta' personale, nel sistema delineato dall'art. 13 della Costituzione, e' l'atto motivato dell'autorita' giudiziaria, non v'e' alcuna possibilita' di sostenere che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente incide sulla liberta' della persona e che e' allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dall'autorita' di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimita' ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida". Il passaggio della sentenza della Corte costituzionale evidenzia con estrema chiarezza, ad avviso del giudice remittente, che il presidio a tutela della liberta' personale costituito dal controllo da parte della autorita' giudiziaria dei provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia condiziona la stessa esecutivita' ditali provvedimenti, con la conseguenza che il diniego di convalida escluderebbe la stessa possibilita' di portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione immediata. Nella disciplina della norma oggetto del provvedimento in esame, invece, il procedimento di convalida non condiziona affatto l'esecutivita' della misura incidente sulla liberta' personale dello straniero interessato, con la conseguenza, di non poco conto ai fini di una tutela effettiva del diritto alla liberta' personale, che un eventuale provvedimento di diniego della convalida non ripristinerebbe la situazione di fatto preesistente al provvedimento dell'autorita' di polizia e, concretamente, in caso di provvedimento confermativo della legittimita' del provvedimento, l'interessato non avrebbe di fatto possibilita' di impugnazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo egli gia' fuori dal territorio nazionale e difficilmente raggiungibile dal provvedimento. Va anche rilevato che la pronuncia del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica si fonda, come previsto dall'art. 13 commi 4 e 5, su una valutazione discrezionale di presupposti di fatto presi in considerazione dalla norma, per cui l'impossibilita' di sentire l'interessato, e di acquisire dallo stesso eventuali informazioni utili all'approfondimento istruttorio, nei limiti temporali stabiliti dal procedimento di convalida, ma ammessi dall'art. 737 c.p.c., verrebbe ad incidere sullo stesso esercizio del diritto di difesa. Il giudice della convalida e' tenuto a verificare i presupposti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal questore in base all'art. 13 comma 4 d.lgs. cit., dunque la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione, nonche' l'esistenza di un provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei casi e con modalita' previsti dalla legge, provvedimento che costituisce condizione legale del successivo provvedimento di accompagnamento. Come esposto, nei casi in cui non e' disposto il trattenimento, la convalida non e' collocata in una procedura che preveda l'audizione del destinatario del provvedimento, la convalida e' dunque strutturata in violazione dei requisiti propri del giudizio di convalida, che, in quanto procedimento de libertate, e' da ritenersi ricompreso nell'ambito di cui alla tutela fissata dall'art. 111 comma 2 Cost. (comma introdotto dalla legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2). La convalida del provvedimento di accompagnamento dovrebbe dunque svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parita'. Si osserva che e' connaturato al giudizio di convalida un provvedimento provvisorio adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza, e dunque esecutivo ancorche' provvisorio, il quale perde ogni effetto in caso di diniego di convalida. Nella procedura in esame invece l'esecutorieta' dell'accompagnamento alla frontiera comporta l'effettivo ed immediato allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato. Alla mancata convalida nel termine fissato consegue la cessazione del divieto di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione dell'espulso al Sistema informativo di Schengen per la non ammissione e dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato. Nei casi in cui lo straniero sia stato gia' allontanato dal territorio nazionale, come nel caso di specie, questi effetti si tramutano nella mera facolta' di far rientro in Italia alle condizioni generali previste. Risulta palese la irreversibilita' degli effetti derivanti dall'anomala configurazione del procedimento di convalida. Effetti negativi sulla liberta' personale, sulla vita e sull'incolumita' dello straniero che si acuiscono nel caso di mancata convalida. Va altresi' osservato che l'art. 13, comma 3, Cost. pone la garanzia della riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti restrittivi della liberta' personale. Il legislatore ha previsto che i provvedimenti di espulsione possano essere disposti anche dall'autorita' amministrativa (prefetto e Ministro dell'interno ) oltre che dall'autorita' giudiziaria. L'attribuzione ad autorita' amministrativa del potere di emanare tali provvedimenti dovrebbe essere previsto tuttavia alle condizioni indicate dall'art. 13, comma 3, cit.: provvedimenti provvisori da adottarsi nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza, tassativamente disciplinati dalla legge, da comunicarsi all'autorita' giudiziaria entro le 48 ore dall'adozione, con necessita' di convalida da parte dell'autorita' giudiziaria nell'arco delle successive 48 ore a pena di decadenza. La norma costituzionale impone un controllo giurisdizionale preventivo ed effettivo sul merito del provvedimento e non un mero controllo di legittimita'. La riserva di giurisdizione e' dunque violata dalla previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione, avverso i quali lo straniero ha facolta' di avvalersi di rimedi giurisdizionali soltanto ad esecuzione avvenuta del provvedimento, posto che non e' previsto alcun effetto sospensivo. I casi di accompagnamento immediato alla frontiera, per i quali non e' stabilito un obbligatorio intervento dell'autorita' giudiziaria prima dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, sono disciplinati in contrasto con la norma costituzionale di cui all'art. 13 comma 3. Il contrasto sussiste anche per un altro aspetto: l'assenza del presupposto dell'eccezionale necessita' ed urgenza, parimenti previsto dalla norma costituzionale. Invero l'autorita' di pubblica sicurezza ha la facolta' di adottarli in presenza di situazioni affatto straordinarie, come ad esempio l'ipotesi di inottemperanza dello straniero ad un provvedimento di espulsione con intimazione di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di giorni 15. A tali censure si aggiunge quella della disparita' di trattamento. La situazione dello straniero colpito da provvedimento di accompagnamento alla frontiera, non accompagnata dalla misura del trattenimento in un centro di permanenza temporanea, e' disciplinata in modo piu' gravoso rispetto a quella dello straniero nei cui confronti si applica questa ulteriore misura, che invece vede la possibilita' di una difesa personale prima che il provvedimento venga eseguito. Tale disparita', a parita' di condizioni, sussistendo in entrambi i casi un provvedimento di espulsione immediata, appare a questo giudice remittente del tutto irragionevole e non sorretta da alcuna ragione giuridica, logica o di opportunita'. La questione prospettata, oltre a essere non manifestamente infondata, risulta anche rilevante nel giudizio in corso, attenendo strettamente alle modalita' della convalida, in considerazione della avvenuta esecuzione della misura, che priva il destinatario della possibilita' di difesa e rende il controllo di questo giudice del tutto formale, privo di quelle caratteristiche di effettivita' che pure sono richieste dall'art. 13 della Costituzione. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalita' sollevata, con sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.