LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3097/01 depositato il 6 febbraio 2001 avverso avviso di accertamento n. 5032000682 - ILOR 95, contro agenzia delle entrate imposte dirette di Nola, proposto da: Edil Naco Di Nappo Pasquale & C. s.a.s., residente a Comiziano (NA) in via San Benedetto n. 51, Rione Gescal, difeso da: dott. Strocchia Raffaele, residente a Nola (NA) in Trav. Fante A. De Sena 28. Svolgimento del processo Con atto depositato in commissione il 6 febbraio 2001 la societa' Edil Naco di Nappo Pasquale & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore difeso, dal dott. Strocchia Raffaele ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 5032000682 ILOR 1995 notificatole il 22 dicembre 2000 dall'Ufficio Imposte dirette di Nola e con il quale il predetto ufficio applicando i parametri di cui al d.P.C.M. 29 gennaio 1996 accerta i ricavi in L. 103.887.000 (dichiarati in L. 56.980.000) ed un reddito di L. 55.812.000 (dichiarato in L. 8.905.000). Assume la ricorrente che l'accertamento ed il decreto ministeriale sono incostituzionali, illegittimi ed infondati. Eccepisce tra l'altro l'incostituzionalita' ai sensi degli artt. 23 - 24 - 53 Cost. dei parametri previsti dall'art. 3 comma 184 legge 28 dicembre 1995 n. 549. Chiede la sospensione dal pagamento. All'udienza del 21 giugno 2000 la commissione rigetta l'istanza di sospensione trattando di di atto di accertamento per cui non esiste il danno grave. Con memorie depositate il 19 ottobre 2001 l'ufficio delle imposte dirette di Nola, senza confutare le eccezioni della ricorrente e sostenendo che una societa' con due dipendenti non puo' dichiarare redditi per 56.980.000, chiede il rigetto del ricorso. All'udienza di trattazione del merito l'ufficio riguarda alle questioni di illegittimita' sollevate dalla ricorrente si rimette alla commissione che si riserva. Motivi della decisione L'eccezione di incostituzionalita' relativa all'art. 3 della legge n. 549/1995 sollevata dalla ricorrente Soc. Edil Naco di Nappo Pasquale & c. s.a.s. appare fondata. L'accertamento delle imposte sui redditi e' regolato dal d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973: legge ordinaria dello Stato italiano che puo' essere modificata od abrogata solo da una norma avente la stessa efficacia (Dispos. sulla legge in generale Capo II, art. 15, r.d. 262/42). Con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995: "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" viene attribuito al Ministro delle finanze, dipartimento delle entrate, l'elaborazione di parametri in base ai quali determinare ricavi, compensi, volume di affari "fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta "art. 3, comma 184, per cui fino all'approvazione degli studi di settore (art. 39, primo comma, legge n. 600/1973) possono essere utilizzati i parametri di cui al comma 184. Tale legge delega che attribuisce al ministro (e non al Presidente del Consiglio dei ministri) la possibilita' di elaborare dei parametri doveva condurre all'emanazione di appositi decreti legislativi che vengono verificati circa la loro conformita' alla legge delega (con pareri dei due rami del Parlamento) e non poteva legittimare una emanazione di un d.P.C.M. che non trova posto tra le fonti del diritto (Capo I, art. 1, d.P.R. n. 262/42. D'altra parte la regolamentazione dell'accertamento dei redditi crea fattispecie "contributive" che incidono notevolmente sul patrimonio del cittadino per cui e' da richiamarsi la norma di cui all'art. 23 della Cost., che nel caso appare del. tutto disattesa. Nel merito la "costruzione di parametri" e' fondata sulla definizione del "campione" che prevede due "indicatori generali": 1) resa oraria 2) resa del capitale - a cui si aggiungono "indicatori particolari" per le attivita' manufatturiere, per quelle commerciali e per le attivita' professionali. Segue quindi la definizione dei "gruppi omogenei" con la tecnica del tipo Analyse des donnees (analisi dei componenti principali) e del tipo "Cluster Analyses": ogni impresa viene quindi inquadrata in un "gruppo omogeneo" statisticamente definito. Il sistema cosi' delineato e' una costruzione statistica che non tiene conto in alcun modo dell'impresa "marginale" che pur sussistendo sul mercato ne segna il limite economico - e disattende il principio di riferibilita' concreta al reddito effettivo di un soggetto economico ed in tal modo crea una presunzione assoluta - aprioristica alla quale non e' possibile controbattere (non esistendo la prova negativa) e quindi cosi' facendo limita il diritto alla difesa sancito dall'art. 24, comma 2 della Cost. In concreto poi la costruzione dei parametri ha disatteso anche la norma di riferimento: la legge delegante laddove era previsto che i "parametri" dovevano consistere in indici "fondatamente attribuibili al contribuente" e pertanto la costruzione parametrica di tipo statistico deve ritenersi contra legem. Dal punto di vista scientifico non e' poi ipotizzabile (principi della scienza delle finanze) un sistema reale per cui si possa attribuire un determinato "ricavo" ad un soggetto economico inquadrandolo in un "gruppo omogeno": tali sono le diversita' operative di ogni impresa ma soprattutto perche' difficilmente e' identificabile la cosiddetta "impresa marginale": ecco la necessita' di prevedere a tutela di ogni contribuente delle indagini, delle prove (con cui si concretizza il "vero" accertamento) che ove la fattispecie reddituale in esame dovesse scostarsi dal "gruppo omogeneo" realizzasse quelle presunzioni "gravi, precise e concordanti" (art. 37, d.P.R. n. 600/1973) tali da indurre alla rettifica dei redditi dichiarati. Con la valutazione parametrica del d.P.C.M. 29 gennaio 1996 (attuativo dell'art. 3, legge n. 549/1995) il contribuente non puo' provare nulla perche' impossibilitato ad una dimostrazione negativa di una costruzione statistica a lui non riferibile. Le "parti" del rapporto tributario: ente impositore e contribuente sono ambedue limitate nell'esercizio dei loro diritti poiche' il primo "deve" applicare una norma statistica senza possibilita' di verificare circostanze differenziali ed il secondo e' "assoggettato" a tale procedura che non ammette (perche' statistica) prova contraria. Questo "meccanismo" aprioristico alla fine vanifica il principio fondamentale dell'imposizione sancito dall'art. 53 della Costituzione cioe' quello della tassazione in base alla effettiva "capacita' contributiva" di ogni cittadino. In una osservazione certamente disgressiva ma non del tutto improponibile si puo' senz'altro sostenere che il sistema dei "parametri" e' peggiore anche degli indici di redditivita' definiti diversi decenni or sono dagli ispettorati compartimentali delle imposte dirette i quali attribuendo una percentuale ai ricavi conseguiti "determinavano il reddito imponibile" (anche con una fascia elastica) e cio' facilitava l'esistenza sul mercato delle gia' dette: "imprese marginali" costituendo break point per la loro sussistenza. Essi comunque avevano una loro "logica" e cioe' la presunta "percentuale di guadagno e mai la "costruzione di ricavi" che e' semplicemente aberrante perche' confonde la "derivata" (e cioe' il reddito) con la funzione principale (il ricavo). Cosi' si giunge ad una ulteriore aberrazione quella di "identificare" il ricavo che e' "componente del reddito" con il "reddito" che e' somma algebrica dei costi dei ricavi (concetto alla base degli studi di ragioneria). La fondatezza di quest'ultima osservazione e' stata poi recepita con un altro d.P.C.M. quello del 27 marzo 1997 ma con riferimento solo a talune imprese "minori"