LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3097/01 depositato
il  6  febbraio  2001  avverso avviso di accertamento n. 5032000682 -
ILOR  95,  contro  agenzia  delle  entrate  imposte  dirette di Nola,
proposto  da:  Edil  Naco  Di Nappo Pasquale & C. s.a.s., residente a
Comiziano  (NA)  in via San Benedetto n. 51, Rione Gescal, difeso da:
dott.  Strocchia Raffaele, residente a Nola (NA) in Trav. Fante A. De
Sena 28.

                      Svolgimento del processo

    Con atto depositato in commissione il 6 febbraio 2001 la societa'
Edil  Naco  di  Nappo  Pasquale  &  C.  s.a.s.  in persona del legale
rappresentante  pro  tempore  difeso,  dal  dott.  Strocchia Raffaele
ricorre  avverso  l'avviso  di  accertamento  n. 5032000682 ILOR 1995
notificatole il 22 dicembre 2000 dall'Ufficio Imposte dirette di Nola
e  con  il quale il predetto ufficio applicando i parametri di cui al
d.P.C.M.   29  gennaio  1996  accerta  i  ricavi  in  L.  103.887.000
(dichiarati  in  L.  56.980.000)  ed  un  reddito  di  L.  55.812.000
(dichiarato in L. 8.905.000). Assume la ricorrente che l'accertamento
ed  il  decreto  ministeriale  sono  incostituzionali, illegittimi ed
infondati. Eccepisce tra l'altro l'incostituzionalita' ai sensi degli
artt. 23 - 24 - 53 Cost. dei parametri previsti dall'art. 3 comma 184
legge 28 dicembre 1995 n. 549. Chiede la sospensione dal pagamento.
    All'udienza  del  21 giugno 2000 la commissione rigetta l'istanza
di  sospensione  trattando  di  di  atto  di accertamento per cui non
esiste il danno grave.
    Con memorie depositate il 19 ottobre 2001 l'ufficio delle imposte
dirette  di  Nola,  senza  confutare  le eccezioni della ricorrente e
sostenendo  che  una  societa' con due dipendenti non puo' dichiarare
redditi per 56.980.000, chiede il rigetto del ricorso.
    All'udienza  di  trattazione  del  merito l'ufficio riguarda alle
questioni  di  illegittimita'  sollevate  dalla ricorrente si rimette
alla commissione che si riserva.

                       Motivi della decisione

    L'eccezione  di  incostituzionalita'  relativa  all'art. 3  della
legge  n. 549/1995 sollevata dalla ricorrente Soc. Edil Naco di Nappo
Pasquale & c. s.a.s. appare fondata.
    L'accertamento  delle  imposte sui redditi e' regolato dal d.P.R.
n. 600  del  29  settembre 1973: legge ordinaria dello Stato italiano
che  puo'  essere  modificata od abrogata solo da una norma avente la
stessa  efficacia  (Dispos. sulla legge in generale Capo II, art. 15,
r.d.  262/42).  Con  la legge n. 549 del 28 dicembre 1995: "misure di
razionalizzazione   della   finanza  pubblica"  viene  attribuito  al
Ministro delle finanze, dipartimento delle entrate, l'elaborazione di
parametri  in  base  ai quali determinare ricavi, compensi, volume di
affari  "fondatamente  attribuibili  al  contribuente  in  base  alle
caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica
attivita'  svolta  "art. 3,  comma 184, per cui fino all'approvazione
degli  studi  di  settore  (art. 39,  primo comma, legge n. 600/1973)
possono essere utilizzati i parametri di cui al comma 184.
    Tale   legge  delega  che  attribuisce  al  ministro  (e  non  al
Presidente  del  Consiglio dei ministri) la possibilita' di elaborare
dei  parametri  doveva  condurre  all'emanazione  di appositi decreti
legislativi  che  vengono  verificati  circa la loro conformita' alla
legge  delega  (con  pareri dei due rami del Parlamento) e non poteva
legittimare  una emanazione di un d.P.C.M. che non trova posto tra le
fonti del diritto (Capo I, art. 1, d.P.R. n. 262/42. D'altra parte la
regolamentazione   dell'accertamento  dei  redditi  crea  fattispecie
"contributive" che incidono notevolmente sul patrimonio del cittadino
per  cui  e'  da richiamarsi la norma di cui all'art. 23 della Cost.,
che  nel caso appare del. tutto disattesa. Nel merito la "costruzione
di parametri" e' fondata sulla definizione del "campione" che prevede
due  "indicatori  generali":  1) resa oraria 2) resa del capitale - a
cui   si   aggiungono   "indicatori  particolari"  per  le  attivita'
manufatturiere,   per   quelle   commerciali   e   per  le  attivita'
professionali.
    Segue  quindi la definizione dei "gruppi omogenei" con la tecnica
del  tipo  Analyse  des donnees (analisi dei componenti principali) e
del  tipo "Cluster Analyses": ogni impresa viene quindi inquadrata in
un "gruppo omogeneo" statisticamente definito.
    Il  sistema cosi' delineato e' una costruzione statistica che non
tiene   conto   in   alcun  modo  dell'impresa  "marginale"  che  pur
sussistendo  sul  mercato ne segna il limite economico - e disattende
il  principio  di  riferibilita'  concreta al reddito effettivo di un
soggetto  economico  ed  in  tal modo crea una presunzione assoluta -
aprioristica alla quale non e' possibile controbattere (non esistendo
la  prova  negativa)  e  quindi  cosi' facendo limita il diritto alla
difesa sancito dall'art. 24, comma 2 della Cost.
    In  concreto  poi la costruzione dei parametri ha disatteso anche
la  norma di riferimento: la legge delegante laddove era previsto che
i   "parametri"   dovevano   consistere   in   indici   "fondatamente
attribuibili  al  contribuente" e pertanto la costruzione parametrica
di tipo statistico deve ritenersi contra legem.
    Dal  punto di vista scientifico non e' poi ipotizzabile (principi
della  scienza  delle  finanze)  un  sistema  reale  per cui si possa
attribuire   un   determinato   "ricavo"  ad  un  soggetto  economico
inquadrandolo  in  un  "gruppo  omogeno":  tali  sono  le  diversita'
operative  di  ogni  impresa  ma soprattutto perche' difficilmente e'
identificabile  la cosiddetta "impresa marginale": ecco la necessita'
di  prevedere  a  tutela  di  ogni contribuente delle indagini, delle
prove  (con  cui  si  concretizza  il "vero" accertamento) che ove la
fattispecie   reddituale  in  esame  dovesse  scostarsi  dal  "gruppo
omogeneo"   realizzasse   quelle   presunzioni   "gravi,   precise  e
concordanti"  (art. 37,  d.P.R.  n. 600/1973)  tali  da  indurre alla
rettifica  dei redditi dichiarati. Con la valutazione parametrica del
d.P.C.M.  29  gennaio 1996 (attuativo dell'art. 3, legge n. 549/1995)
il contribuente non puo' provare nulla perche' impossibilitato ad una
dimostrazione  negativa  di  una  costruzione  statistica  a  lui non
riferibile.  Le  "parti"  del  rapporto tributario: ente impositore e
contribuente  sono  ambedue  limitate nell'esercizio dei loro diritti
poiche'   il  primo  "deve"  applicare  una  norma  statistica  senza
possibilita' di verificare circostanze differenziali ed il secondo e'
"assoggettato"  a tale procedura che non ammette (perche' statistica)
prova  contraria. Questo "meccanismo" aprioristico alla fine vanifica
il principio fondamentale dell'imposizione sancito dall'art. 53 della
Costituzione  cioe'  quello  della  tassazione in base alla effettiva
"capacita'  contributiva"  di  ogni  cittadino.  In  una osservazione
certamente  disgressiva  ma  non  del  tutto  improponibile  si  puo'
senz'altro sostenere che il sistema dei "parametri" e' peggiore anche
degli  indici  di redditivita' definiti diversi decenni or sono dagli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette i quali attribuendo
una  percentuale  ai  ricavi  conseguiti  "determinavano  il  reddito
imponibile"  (anche  con  una  fascia  elastica)  e  cio'  facilitava
l'esistenza   sul  mercato  delle  gia'  dette:  "imprese  marginali"
costituendo  break  point  per  la  loro  sussistenza.  Essi comunque
avevano  una  loro  "logica"  e  cioe'  la  presunta  "percentuale di
guadagno  e  mai  la  "costruzione  di  ricavi"  che e' semplicemente
aberrante  perche' confonde la "derivata" (e cioe' il reddito) con la
funzione  principale  (il  ricavo).  Cosi' si giunge ad una ulteriore
aberrazione quella di "identificare" il ricavo che e' "componente del
reddito" con il "reddito" che e' somma algebrica dei costi dei ricavi
(concetto  alla  base  degli  studi  di ragioneria). La fondatezza di
quest'ultima osservazione e' stata poi recepita con un altro d.P.C.M.
quello  del  27  marzo  1997 ma con riferimento solo a talune imprese
"minori"