ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 19 febbraio 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di B.G., iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 552, comma 2, e 415-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice -, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse; che il giudice rimettente muove dal rilievo secondo il quale l'art. 415-bis cod. proc. pen. "pare, di fatto, precludere al giudice per le indagini preliminari il concreto esercizio dell'obbligo conferitogli dalla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen." e cioe' l'ordine, al pubblico ministero, di formulare l'imputazione, nel caso di richiesta di archiviazione non accolta; che, infatti, secondo il giudice a quo, il mancato invio dell'avviso di conclusione delle indagini prima della relativa scadenza - adempimento la cui omissione provoca, a norma dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., la nullita' del successivo decreto di citazione a giudizio - determinerebbe l'esercizio di un'azione penale "geneticamente viziata", poiche' il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, sarebbe tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio senza aver dato tempestivamente all'imputato l'obbligatorio avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen; che risulterebbe pertanto violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero verrebbe determinato "ad un esercizio dell'azione penale radicalmente nullo"; che, inoltre, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. priverebbe l'indagato "di un momento difensivo di assoluta rilevanza"; e, infine, risulterebbe leso anche l'art. 101, secondo comma, della medesima Carta, in quanto il giudice - di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini di indagine - "non potrebbe adempiere al dovere di sollecitare l'esercizio dell'azione penale validamente esperibile"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione sollevata dal medesimo giudice, ha gia' avuto modo di disattendere la fondatezza delle censure (v. ordinanza n. 460 del 2002), osservando che, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, la lettera della legge e' chiara nell'affermare che l'avviso di cui all'art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all'indagato soltanto nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba "formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411"; che, d'altra parte, l'esigenza di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini - cui e' preordinato l'avviso in questione - in tanto si giustifica, in quanto "il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale"; giacche', altrimenti, "si determinerebbe un anomalo "controllo dell'indagato in vista di un'eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura "anticipato rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari"; che, viceversa, ove ricorra - come nel procedimento a quo - "una ipotesi di esercizio della azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice e' tenuto a fissare ove la domanda di "inazione del pubblico ministero non possa trovare accoglimento"; che, pertanto, dalla erroneita' delle premesse interpretative, deriva la gia' affermata manifesta infondatezza della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.