ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 luglio
2000   relativa   alla   insindacabilita'   delle  opinioni  espresse
dall'onorevole  Vittorio  Sgarbi  nei  confronti  del dottor Agostino
Cordova,  promosso  con  ricorso del Tribunale di Salerno - I sezione
penale,  notificato  il  20 agosto 2001, depositato in cancelleria il
6 settembre 2001 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   Ordinanza   emessa   il  15 gennaio  2001,  nel  corso
dell'udienza dibattimentale del giudizio penale a carico del deputato
onorevole  Vittorio  Sgarbi per il reato di cui agli articoli 13 e 21
della  legge  8 febbraio  1948, n. 47, in relazione all'art. 30 della
legge  6 agosto  1990,  n. 223,  il  Tribunale  di Salerno, I sezione
penale,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  fra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati,  chiedendo  che  sia dichiarato "che non spetta alla Camera
dei  deputati affermare, secondo quanto dalla stessa deliberato nella
seduta del 5 luglio 2000, la insindacabilita' delle opinioni espresse
dal  deputato on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranee alla previsione
dell'art. 68,  primo  comma, della Costituzione" e, conseguentemente,
che  venga annullata "la predetta deliberazione adottata dalla Camera
dei  deputati  nella  seduta  del  5 luglio  2000  (atti Camera, doc.
IV-quater n. 141)".
    Il  Tribunale  di Salerno premette che i fatti per cui si procede
penalmente  contro  l'on. Sgarbi  si  concretano - secondo il capo di
imputazione   -  in  talune  affermazioni  ritenute  offensive  della
reputazione  del  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli,   dottor   Agostino  Cordova,  pronunciate  nel  corso  della
trasmissione  televisiva  "Sgarbi  quotidiani",  andata  in  onda  il
25 novembre 1995 in prima visione ed il giorno successivo in replica.
    Nell'atto   di  promovimento  del  conflitto  sono  riportate  le
seguenti  dichiarazioni  dell'on. Sgarbi: "va criticata la Procura di
Napoli  che,  per  perseguire  teoremi  e  corruzioni  di  politici e
visioni,   forse  anche  fondate  in  qualche  principio  logico  del
Procuratore di Napoli, ha pero' lasciato, come osserva lo stesso vice
Presidente  della  Camera  Violante,  non perseguiti i reati comuni e
criminalita'  che  porta  violenza  e  morte  alle persone! Quindi e'
omissione in molti casi della giusta attenzione ai reati veri [...]".
    Il  ricorrente  -  rammentato l'orientamento della giurisprudenza
costituzionale,  secondo il quale il nesso funzionale tra le opinioni
espresse ed il mandato parlamentare consente di estendere l'efficacia
della  prerogativa  di  cui  all'art. 68  Cost.  anche  alle opinioni
espresse  all'esterno  della sede istituzionale, purche' le stesse si
atteggino come atti divulgativi dell'attivita' parlamentare espletata
-   osserva  che,  nel  caso  di  specie,  "il  contesto  in  cui  le
dichiarazioni risultano rese ed il contenuto di apprezzamento critico
in  cui  si  risolvono  impediscono  di  condividere  le affermazioni
difensive   circa  l'immediata  riferibilita'  delle  espressioni  in
contestazione  alle  funzioni  parlamentari  svolte dall'on. Vittorio
Sgarbi,   riflettendo   le  stesse  giudizi  personali  espressi  dal
prevenuto nella veste privatistica di commentatore televisivo".
    La  impugnata delibera di insindacabilita' invece dilaterebbe "la
garanzia  dell'immunita'"  sino  a  "comprendere  ogni dichiarazione,
giudizio  o critica aventi valenza politica espressi da un membro del
parlamento",  si'  da  esaurirne  la portata ed il significato "in un
contesto meramente personale e soggettivo" e da sovvertire, pertanto,
"la prospettiva privilegiata dalla Carta costituzionale, che rapporta
le  guarentigie  in commento alla funzione esercitata e non gia' alla
persona fisica".
    Ne'  il "collegamento funzionale" potrebbe ravvisarsi, secondo il
Tribunale  di  Salerno,  nei  "generici  riferimenti  contenuti nella
relazione  della  giunta  agli  apprezzamenti  critici della politica
giudiziaria  di  alcune procure svolti dall'imputato nel corso di non
meglio precisati lavori parlamentari", difettando il richiamo ad atti
tipici  della funzione svolta dall'on Sgarbi di cui le espressioni in
imputazione  risulterebbero  veicolo  di  divulgazione e, sotto altro
profilo,  mancando  un riferimento specifico alla vicenda oggetto del
giudizio.
    2. - Questa  Corte,  con ordinanza n. 310 del 2001, ha dichiarato
ammissibile  il  conflitto,  fissando  il  termine  per i conseguenti
adempimenti in rito, tutti puntualmente soddisfatti.
    3. - Nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Camera  dei deputati,
chiedendo  preliminarmente  che  questa  Corte dichiari "irricevibile
ovvero inammissibile" il conflitto.
    La  Camera  osserva  che  lo  stesso  giudice  ricorrente avrebbe
ammesso che la verifica del collegamento tra le dichiarazioni esterne
e  gli  atti  parlamentari postulerebbe una conoscenza dell'attivita'
parlamentare che egli non ha acquisito.
    Secondo   la   Camera,   con   la  esplicita  affermazione  della
parzialita'  ed insufficienza della propria conoscenza, il ricorrente
avrebbe   proposto   un  atto  introduttivo  "sviato  dalla  funzione
processuale  che  gli  e' propria", un atto che assumerebbe carattere
perplesso  e  che  sarebbe  diretto  ad  aprire  un  conflitto in via
puramente ipotetica e virtuale.
    Ad avviso della Camera, il conflitto sarebbe comunque infondato.
    In  particolare, la difesa della resistente puntualizza che dalle
argomentazioni  svolte dalla giunta in sede di relazione risulterebbe
l'intento di sottolineare che nelle ipotesi, come quella in esame, di
affermazioni critiche di parlamentari, sebbene esterne, ad alto tasso
di  generalita'  e  che  investano  le  modalita' di funzionamento di
uffici   pubblici,  sarebbe  riduttivo  ravvisare  manifestazioni  di
pensiero pure e semplici: tali dichiarazioni si caricherebbero di una
"valenza istituzionale" che consentirebbe di ricondurle in definitiva
all'esercizio  -  sia  pure  in  forme  diverse da quelle canonizzate
dall'ordinamento  parlamentare  - di quell'attivita' ispettiva che e'
spettanza  dell'organo  parlamentare  e  dei  suoi  membri, e che con
particolare  intensita'  ne  qualificherebbe  la posizione nel quadro
costituzionale  rispetto al funzionamento delle amministrazioni dello
Stato.
    La  Camera  ricorda,  a  riprova  del  suo  assunto,  la  vicenda
complessiva  nella quale le dichiarazioni dell'on. Sgarbi andavano ad
iscriversi,   con   particolare  riferimento  alle  pesanti  critiche
avanzate dal vice Presidente della Camera, on. Violante, nei riguardi
del Procuratore della Repubblica di Napoli nel corso di un'intervista
radiofonica.
    Inoltre - osserva ancora la difesa della Camera - nella relazione
della  giunta  si  era  dato conto che l'on. Sgarbi, in numerosissime
occasioni,  intervenendo  nel  corso  dei  lavori parlamentari, aveva
criticato alcuni aspetti della politica giudiziaria di alcune procure
e  aveva  posto in rilievo le distorsioni che potevano derivare da un
cattivo uso degli strumenti dell'azione penale.
    La  difesa  della  Camera  dei deputati richiama, in particolare,
l'interrogazione   presentata   dall'on. Vittorio   Sgarbi   in  data
17 gennaio 1995, n. 4/06668, nella quale, rivolgendosi al Ministro di
grazia  e  giustizia,  si  chiedevano  chiarimenti  in  ordine ad una
preoccupante  vicenda  che  aveva  investito  "l'ex Procuratore della
Repubblica  di  Palmi,  spesso al centro dell'attenzione per indagini
sulla  massoneria, ma certamente non altrettanto presente, anzi quasi
del  tutto  assente, su un fronte assai piu' serio, delicato e grave:
quello della "ndrangheta"".
    Ad  avviso della Camera, questa interrogazione, in considerazione
dell'identita'  del  destinatario  e  dei contenuti critici esposti e
attesa  la  quasi perfetta consonanza letterale, costituirebbe l'atto
squisitamente  parlamentare  al  quale  si correlano le dichiarazioni
rese in via successiva nella trasmissione televisiva. Tenuto altresi'
conto che della questione della Procura della Repubblica di Napoli la
Camera  stessa  si  e',  nella  sua  attivita'  ispettiva, piu' volte
occupata,  risulterebbe  dimostrata l'esistenza di un ampio dibattito
parlamentare   sui   temi   oggetto   delle   attuali   dichiarazioni
dell'on. Sgarbi.
    4. - Nella  immediatezza  dell'udienza  pubblica  la  Camera  dei
deputati  ha ritualmente depositato una memoria, con la quale insiste
nelle conclusioni formulate nell'atto di costituzione.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale di Salerno, dinanzi al quale pende procedimento
penale  avente  ad  oggetto  le  dichiarazioni  ritenute diffamatorie
espresse nei confronti del dottor Agostino Cordova, Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di Napoli, dall'onorevole Vittorio
Sgarbi,  all'epoca dei fatti componente della Camera dei deputati, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati,  che  con  delibera  del 5 luglio 2000 (documento IV-quater
n. 141),  accogliendo  la  conforme  proposta  della  giunta  per  le
autorizzazioni  a  procedere,  ha  dichiarato  l'insindacabilita'  di
queste  dichiarazioni,  a  norma dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione.
    Ai  sensi  dell'art. 37  della  legge  11 marzo  1953,  n. 87, il
ricorso  e'  stato  dichiarato  ammissibile,  in  sede di preliminare
delibazione,   con   l'ordinanza   n. 310  del  2001,  che  e'  stata
ritualmente notificata e depositata.
    L'ammissibilita'  del  ricorso  deve  essere confermata in questa
fase   di  giudizio,  nella  quale  anche  la  Camera  dei  deputati,
costituendosi,  ha  potuto controdedurre. E' quindi possibile passare
all' esame del merito.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Il   comportamento  del  deputato  Sgarbi  che  ha  dato  origine
all'attuale  controversia  costituzionale  risale  alla  trasmissione
televisiva "Sgarbi quotidiani", andata in onda sulla emittente Canale
5  il  giorno  26 novembre  1995,  nel  corso  della  quale  egli  ha
affermato:  "Va  criticata  la  Procura di Napoli che, per perseguire
teoremi  e  corruzioni  di  politici e visioni forse anche fondate in
qualche   principio  logico  del  Procuratore  di  Napoli,  ha  pero'
lasciato,  come  osserva  lo  stesso  Vice  Presidente  della  Camera
Violante,  non  perseguiti  i  reati  comuni e criminalita' che porta
violenza  e  morte  alle  persone!  Quindi e' omissione in molti casi
della giusta attenzione ai reati veri".
    Diffamatorie  o  meno  che siano tali affermazioni, il compito di
questa  Corte,  secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato,
e'  limitato  alla verifica se esse, ancorche' rese al di fuori della
sede   istituzionale,   siano  collegate  ad  attivita'  proprie  del
parlamentare; costituiscano cioe' espressione della sua funzione o ne
rappresentino il momento di divulgazione all'esterno.
    Se  questo  e'  il  criterio  che  deve  essere  assunto  per  la
definizione  del conflitto, va innanzi tutto confutata la motivazione
con  la  quale  la  giunta  per le autorizzazioni a procedere in data
4 luglio 2000 ha avanzato la proposta, poi accolta dall'assemblea con
la  deliberazione  impugnata,  di  considerare  le  dichiarazioni del
deputato  Sgarbi  alla stregua di "opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni".
    Tale   motivazione   procede   da   una   accezione  assai  ampia
dell'immunita' di cui si parla, nella quale si vorrebbe inclusa anche
"una  critica  di  natura  politica  rivolta  a determinate scelte di
"politica  giudiziaria  ".  A  ragione  il  ricorrente  rileva che la
riconducibilita' del comportamento del deputato al diritto di critica
politica  e  la  sua concreta configurabilita' come espressione della
libera  manifestazione  del  pensiero,  garantita  ad  ogni cittadino
dall'art. 21  della  Costituzione,  con possibile effetto scriminante
nel   processo   (art. 51   del  codice  penale),  appartengono  alla
cognizione  del  giudice  e  non  possono  costituire  la  base di un
giudizio di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost.
    Deve  essere  infatti  tenuto  fermo  che altro e' la liberta' di
critica  della quale tutti sono titolari, altro e' la prerogativa che
la  Costituzione,  onde preservare una sfera di liberta' ed autonomia
delle  Camere,  riserva  ai  parlamentari  nell'esercizio  delle loro
funzioni. Se privata del suo specifico orientamento finalistico, tale
prerogativa   si   trasformerebbe   in  un  inaccettabile  privilegio
personale  a  favore  dei  membri delle Camere, le cui manifestazioni
verrebbero  ad  essere  sempre  affrancate  dalle comuni regole dello
Stato  di diritto (cfr., sentenza n. 379 del 1996). E' invece proprio
sulla   natura   divulgativa   di   attivita'   parlamentari  che  la
giurisprudenza  di  questa Corte si e' attestata per individuare, tra
le  molteplici  esternazioni  che  anche gli appartenenti alle Camere
hanno  occasione  di compiere, quelle che sono coperte dall'immunita'
di cui al primo comma dell'art. 68 Cost.
    Ne'  rileva,  in questa sede, l'osservazione della giunta secondo
la  quale  l'affermazione  del  deputato  Sgarbi  sarebbe  "di tenore
assolutamente  generale  e  certamente  non  diretta verso specifiche
persone".   A   prescindere   dall'esattezza   in   fatto  di  questa
valutazione,  l'ipotesi  che  si trattasse di diffusione di attivita'
parlamentari  compiute  dal  deputato  non e' stata neppure adombrata
nella  motivazione  della proposta della giunta; tale non puo' essere
infatti   ritenuto  il  generico  riferimento  alle  non  specificate
occasioni  in  cui  il  deputato,  "intervenendo nel corso dei lavori
parlamentari,  ha criticato alcuni aspetti della politica giudiziaria
di  alcune  procure  e ha posto in rilievo le distorsioni che possono
derivare da un cattivo uso degli strumenti dell'azione penale". Nulla
di  specifico o di circostanziato: l'avverbio "peraltro", che precede
questo  breve  passo della motivazione, denota il carattere marginale
che  si  attribuiva  all'argomento e giustifica la determinazione del
Tribunale  di Salerno, di fronte ad allegazioni palesemente generiche
e irrilevanti, di promuovere conflitto di attribuzione.
    3. - E'  certo  vero  che,  come  ricorda  la difesa della Camera
richiamando  la  sentenza n. 11 del 2000, la Corte non puo' limitarsi
ad esaminare la congruita' delle motivazioni adottate dalla Camera di
appartenenza,  ma,  dovendo  giudicare sul rapporto tra le rispettive
sfere  di  attribuzione  dei  poteri  confliggenti, deve spingersi ad
accertare  se, in concreto, l'espressione della opinione in questione
possa  ricondursi  alla  garanzia  dell'art. 68, primo comma, Cost. E
tuttavia  proprio la documentazione offerta dalla difesa della Camera
conferma  l'inesistenza  di  attivita'  parlamentari  delle  quali le
dichiarazioni  del  deputato  costituissero  divulgazione.  Non  puo'
essere   considerata   tale   l'interrogazione   a  risposta  scritta
presentata  il  17 gennaio  1995  al  n. 4/06668. In essa l'onorevole
Sgarbi  si  riferisce  all'attivita'  svolta dal dottor Cordova quale
capo della Procura della Repubblica di Palmi, mentre la dichiarazione
che  ha  dato  luogo  all'attuale  conflitto  investe l'attivita' del
Cordova  quale capo della Procura della Repubblica di Napoli. Neppure
l'interpretazione  piu'  lata  della  garanzia della insindacabilita'
potrebbe  indurre  a  ritenere che un atto parlamentare contenente la
denuncia   di   un  fatto  possa  rendere  immuni  dichiarazioni  che
contengono  valutazioni  su un fatto diverso, ancorche' riferito alla
medesima persona.
    4. - Le ulteriori allegazioni della Camera investono la questione
se  un  deputato  possa giovarsi, ai fini della non sindacabilita' di
sue  dichiarazioni,  dell'attivita'  ispettiva  posta  in  essere sul
medesimo  tema  da  altri  membri  delle  Camere.  Tale questione non
necessita  di  essere  trattata nella presente controversia, giacche'
nessuno  degli  atti  ispettivi  ai  quali la difesa della Camera dei
deputati  fa  riferimento sarebbe comunque idoneo, in ragione del suo
contenuto,  ad offrire copertura parlamentare alle affermazioni dello
Sgarbi. In nessuno di essi, infatti, ci si spinge ad affermare che il
Procuratore  della  Repubblica di Napoli abbia omesso di perseguire i
reati.
    Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel votare la
insindacabilita'  delle  dichiarazioni  di  cui si tratta, ha violato
l'art. 68,  primo comma, della Costituzione, e ha leso in tal modo le
attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.
    La delibera di insindacabilita' deve, pertanto, essere annullata.