IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

        Ha  pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 345/1996
R.G.,  proposto  dalla  dott.ssa  Cannata Anna Maria, rappresentata e
difesa  dall'avv.  prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio
del  quale  sono  elettivamente domiciliate in Palermo, via G. Giusti
n. 45;
    Contro  l'azienda  unita'  sanitaria  locale  n. 6 di Palermo, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
in   giudizio   dall'avv.   Francesco   Mistretta   ed  elettivamente
domiciliata  presso  lo studio dello stesso, in Palermo, via Liberta'
n. 171,  per  l'annullamento  della nota prot. n. 4149 del 31 ottobre
1995  dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e per il riconoscimento del
diritto  economico  e  giuridico spettante ai psicologi collaboratori
addetti   ai   servizi  psichiatrici  assunti  secondo  la  normativa
precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
depositato in data 12 giugno 2001;
    Vista  la  memoria  prodotta  dalla  ricorrente in data 27 giugno
2001;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  dell'11  luglio  2001, l'avv. S.
Pensabene  Lionti  per  le  ricorrenti  e  l'avv.  Fulvio Sinagra, in
sostituzione  dell'avv.  Francesco  Mistretta,  per l'amministrazione
resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                              F a t t o

    1. -   Con ricorso notificato l'8 gennaio 1996 e depositato il 19
gennaio  1996,  la  dott.ssa  Cannata  Anna Maria, premessa di essere
"psicologo"  in  servizio  presso  il  Dipartimento di salute mentale
della  AUSL  n. 6  di  Palermo,  di  svolgere, sin dal 1990, funzioni
psicoterapiche  e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza
dell'ottobre  1995)  il  riconoscimento  del  trattamento economico e
giuridico  spettante  ai  psicologi  addetti  ai servizi psichiatrici
assunti  secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R.
n. 761/1979,  impugna  la  nota  n. 4149  del  31  ottobre,  con  cui
l'Amministrazione   ha   respinto  tale  richiesta  "stante,  che  la
normativa  (d.P.R.  761/1979,  d.P.R.  n. 821/1984  ed  i CC.NN.) che
regola  dal  1  gennaio  1983  l'aspetto  giuridico, mansionistico ed
economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed
amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto".
    2. - Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese,
deducendo,   con   unico   articolato   motivo,  violazione  e  falsa
applicazione  dell'art. 14  legge  20 maggio 1985, n. 207, eccesso di
potere  per erroneita' dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
    3. - L'Amministrazione,  si e' costituita in giudizio depositando
memoria   in   data   12   giugno  2001,  con  la  quale  ha  dedotto
l'infondatezza  nel  merito  del  ricorso chiedendone il rigetto, con
vittoria delle spese del giudizio.
    4. - Con  memoria  depositata il 27 giugno 2001, la ricorrente ha
insistito   per   l'accoglimento   del   gravame,   soffermandosi  in
particolare  sul  fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio
1985, n. 207:
        non sarebbe norma di interpretazione autentica;
        non sarebbe norma transitoria;
        sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il
diritto    alla    equiparazione    (tra   psicologi   con   funzioni
psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo
1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.
    Osservano, inoltre, che:
        a)  "l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
la  nota  n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto
che  l'equiparazione  tra  la figura di psicoterapeuta-psicologo e la
figura  di  psicoterapeuta-medico  risulta  in termini inequivoci dal
tenore  letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che,
i  decreti  del  Ministro della sanita' del 28 febbraio 1997 e del 31
luglio    1997,    che    hanno    previsto   che   soltanto   alcuni
psicoterapeuti-psicologi         siano         equiparati        agli
pscicoterapeuti-medici,   viola(no)   la   predetta  fonte  di  grado
primario";
        b) "qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207,
venisse  interpretato  in  senso  difforme  da  quello propugnato dai
ricorrenti,  la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli
artt. 3   e   36   Cost.",  dato  che,  per  "copiosa  giurisprudenza
costituzionale  ..., la discrezionalita' del legislatore incontra pur
sempre  il  limite  della  ragionevolezza,  con la conseguenza che la
norma non puo' in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere
una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alle situazioni
poste a raffronto ... a parita' di condizioni soggettive ed oggettive
di lavoro".
    5. - Alla  pubblica  udienza  dell'11  luglio  2001,  presenti  i
difensori  delle  parti  che si sono riportati agli scritti difensivi
insistendo  nelle  rispettive conclusioni, la causa e' stata posta in
decisione.

                            D i r i t t o

    1. -   Col  ricorso  in  esame  la  dott.ssa Conticelli Concetta,
psicologa  con  funzioni  psicoterapiche,  in  servizio  dal 1985 con
rapporto  di  dipendenza  dal  S.S.N.,  assume  di  avere diritto, in
applicazione  dell'art. 14,  comma  3,  della  legge  20 maggio 1985,
n. 207,    alla    equiparazione    giuridica    ed    economica   al
medico-psichiatrico;  cio'  in  quanto  l'articolo citato non sarebbe
norma  di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e
pertanto  sarebbe applicabile anche a coloro che - come la ricorrente
- non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra
psicologi  con  funzioni  psicoterapeutiche  e  medici  psichiatrici)
stabilita  nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno
1971, n. 515.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 537/2002).
02C1157