IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 345/1996 R.G., proposto dalla dott.ssa Cannata Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Salvatore Pensabene Lionti, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Palermo, via G. Giusti n. 45; Contro l'azienda unita' sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Palermo, via Liberta' n. 171, per l'annullamento della nota prot. n. 4149 del 31 ottobre 1995 dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e per il riconoscimento del diritto economico e giuridico spettante ai psicologi collaboratori addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione depositato in data 12 giugno 2001; Vista la memoria prodotta dalla ricorrente in data 27 giugno 2001; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti; Udito, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, l'avv. S. Pensabene Lionti per le ricorrenti e l'avv. Fulvio Sinagra, in sostituzione dell'avv. Francesco Mistretta, per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: F a t t o 1. - Con ricorso notificato l'8 gennaio 1996 e depositato il 19 gennaio 1996, la dott.ssa Cannata Anna Maria, premessa di essere "psicologo" in servizio presso il Dipartimento di salute mentale della AUSL n. 6 di Palermo, di svolgere, sin dal 1990, funzioni psicoterapiche e di avere richiesto all'Amministrazione (con istanza dell'ottobre 1995) il riconoscimento del trattamento economico e giuridico spettante ai psicologi addetti ai servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979, impugna la nota n. 4149 del 31 ottobre, con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta "stante, che la normativa (d.P.R. 761/1979, d.P.R. n. 821/1984 ed i CC.NN.) che regola dal 1 gennaio 1983 l'aspetto giuridico, mansionistico ed economico del personale dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede il trattamento richiesto". 2. - Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. 3. - L'Amministrazione, si e' costituita in giudizio depositando memoria in data 12 giugno 2001, con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio. 4. - Con memoria depositata il 27 giugno 2001, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi in particolare sul fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207: non sarebbe norma di interpretazione autentica; non sarebbe norma transitoria; sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il diritto alla equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo 1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515. Osservano, inoltre, che: a) "l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con la nota n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto che l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che, i decreti del Ministro della sanita' del 28 febbraio 1997 e del 31 luglio 1997, che hanno previsto che soltanto alcuni psicoterapeuti-psicologi siano equiparati agli pscicoterapeuti-medici, viola(no) la predetta fonte di grado primario"; b) "qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207, venisse interpretato in senso difforme da quello propugnato dai ricorrenti, la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.", dato che, per "copiosa giurisprudenza costituzionale ..., la discrezionalita' del legislatore incontra pur sempre il limite della ragionevolezza, con la conseguenza che la norma non puo' in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alle situazioni poste a raffronto ... a parita' di condizioni soggettive ed oggettive di lavoro". 5. - Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni, la causa e' stata posta in decisione. D i r i t t o 1. - Col ricorso in esame la dott.ssa Conticelli Concetta, psicologa con funzioni psicoterapiche, in servizio dal 1985 con rapporto di dipendenza dal S.S.N., assume di avere diritto, in applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla equiparazione giuridica ed economica al medico-psichiatrico; cio' in quanto l'articolo citato non sarebbe norma di interpretazione autentica, non avrebbe natura transitoria e pertanto sarebbe applicabile anche a coloro che - come la ricorrente - non hanno potuto beneficiare, a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 537/2002). 02C1157