IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 794 del 2002
proposto  da  Natali Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo
Gussago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia,
via F.lli Ugoni n. 32;
    Contro   il   Prefetto  di  Bergamo,  costituitosi  in  giudizio,
rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  distrettuale dello Stato e
domiciliato   ope  legis  in  Brescia,  via  S.  Caterina  n. 6,  per
l'annullamento  dell'ordinanza  27  luglio  2002,  con  la  quale  il
Prefetto di bergamo ha revocato la patente di guida.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
resistente;
    Vista   la   propria   ordinanza   cautelare  n. 662/2002  emessa
nell'odierna Camera di Consiglio;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designata  quale  relatore,  per  la  camera  di consiglio del 10
settembre 2002, la dott.ssa Rita Tricarico;
    Uditi i difensori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con ricorso notificato in data 12 agosto 2002 e depositato presso
la  segreteria  di questa sezione il 14 agosto 2002, il ricorrente ha
impugnato  l'ordinanza  emessa  dal  Prefetto di Bergamo con la quale
questi  ha  disposto  nei  suoi  confronti la revoca della patente di
guida,  ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per
sopravvenuta   carenza,   in   capo  all'interessato,  dei  requisiti
prescritti per il rilascio della patente di guida medesima.
    Il  ricorso  si  fonda  sul  seguente  motivo  unico  di censura:
violazione   di  legge  sotto  il  profilo  dell'errata  applicazione
dell'art. 120  del  Codice  della  strada  -  eccesso  di  potere per
motivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria.
    Il   ricorrente   chiede   incidentalmente   la  sospensione  del
provvedimento  gravato,  allegando  come  danno grave ed irreparabile
"oltre  alla generale limitazione della sua capacita' di spostamento,
una  specifica  limitazione  della  sua  capacita' di far fronte alle
responsabilita' che gli derivano dalla carica di amministratore unico
della Ditta GRAMAR S.r.l.".
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione resistente.
    Con separata ordinanza emessa nella medesima camera di consiglio,
il  collegio,  ritenuto  di  ravvisare  gli estremi del periculum, ha
accolto  provvisoriamente la vista incidentale domanda di sospensione
del   provvedimento,   rinviando  la  pronuncia  definitiva  in  sede
cautelare    alla    definizione    del    promovendo   giudizio   di
costituzionalita'  dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, necessaria ai fini della verifica della sussistenza del fumus
boni juris.

                            D i r i t t o

    Oggetto  del  ricorso e' il provvedimento in data 27 giugno 2002,
notificato  il  1  luglio  2002,  col quale il prefetto di Bergamo ha
disposto  la  revoca  della  patente  di guida nei confronti del sig.
Natali  Giorgio,  sulla base della sopravvenuta assenza dei requisiti
morali  per  il  rilascio ed il mantenimento della patente di guida e
cio',  specificamente,  in  relazione  alle  condanne  a  3  anni  di
reclusione  e  a  4 anni e 8 mesi di reclusione (condonati 3 mesi e 4
giorni)  per  violazione  della disciplina in materia di stupefacenti
riportate  per  reati  commessi  nel  corso  del  1988,  nonche' alla
condanna  a  1  mese  di  reclusione  per il reato di sostituzione di
persona commesso il 16 maggio 1991.
    Nel  provvedimento  qui  gravato  si  rileva  in  premessa che le
diverse  sentenze  penali  di  condanna, di cui una con inflizione di
pena   detentiva   superiore   a   tre   anni,   evidenzierebbero  la
pericolosita' sociale di Natali Giorgio.
    Si   richiamano,  altresi',  le  risultanze  istruttorie  da  cui
sarebbero  emersi "elementi di conferma in ordine alla persistenza di
tale  pericolosita'  sociale  ed  al possibile utilizzo che il Natali
potrebbe fare della patente per commettere ulteriori reati".
    La  revoca  della  patente  di  guida de qua e' stata disposta in
puntuale  applicazione  dell'art. 120,  comma  1 del d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285,  il quale testualmente recita: "la patente di guida e'
revocata  dal  prefetto  ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza  e  a  coloro  che  sono o sono stati sottoposti a misura di
sicurezza  o  alle misure di prevenzione .... fatti salvi gli effetti
di  provvedimenti  riabilitativi,  nonche'  alle persone condannate a
pena  detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del
documento  di  guida  possa  agevolare  la commissione di reati della
stessa natura".
    Con   particolare  riguardo  al  caso  di  specie,  si  e'  fatta
applicazione dell'ultima parte del visto art. 120, comma 1 del d.lgs.
n. 285/1992.
    Sulla  disposizione  al  vaglio sono intervenute diverse pronunce
della Corte costituzionale.
    Piu'  precisamente,  con  sentenza  14-21 ottobre 1998, n. 354 e'
stata   dichiarata   l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto  degli  artt. 120,  comma  1 e 130, comma 1, lett. b), nella
versione  anteriore  alla  modifica  introdotta  dal d.P.R. 19 aprile
1994,  n. 575,  nella parte in cui prevede la revoca della patente di
guida  nei  confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali.
    Poi,  con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  delle  medesime citate disposizioni
nella  parte  in  cui  prevedono  la detta revoca nei confronti delle
persone che sono state sottoposte a misura di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
    Infine, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle
viste  disposizioni  nella  parte  in  cui stabiliscono la revoca del
documento  di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti
a  misura  di  prevenzione  previste dalla citata legge n. 1423/1956,
come  sostituita  dalla  legge  3  agosto 1988, n. 327, nonche' dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata.
    In  considerazione  delle richiamate sentenze, sorge la questione
se  possa  mantenersi  nel  mondo  giuridico  l'ordinanza oggetto del
presente ricorso.
    Preliminarmente  ci  si  interroga  circa  la possibilita' per il
giudice   amministrativo  di  sollevare  d'ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale.
    A tale interrogativo deve rispondersi affermativamente, posto che
la previsione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1  e'  molto  ampia e non prevede distinzioni di sorta tra giudice
ordinario  e  giudice amministrativo, stabilendo genericamente che la
questione  di  legittimita'  costituzionale  possa  essere  "rilevata
d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio".
    Cio'  acclarato, si rammenta che il provvedimento di revoca della
patente  di  guida  comminato al ricorrente si fonda sulla condanna a
pena  detentiva  superiore  a  tre  anni  di reclusione, dallo stesso
subita,  in  applicazione del piu' volte citato art. 120, comma 1 del
d.lgs. n. 285/1992.
    Ne  deriva  la rilevanza per il presente giudizio della questione
di  legittimita' costituzionale, che il collegio intende sollevare in
relazione  proprio  alla  richiamata disposizione, nella parte in cui
prevede  che la patente di guida sia revocata a coloro che sono stati
condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, nel caso in cui
la  sua  utilizzazione  possa agevolare la commissione di reati della
stessa natura.
    Non  impedisce  la  proposizione  della questione di legittimita'
costituzionale   la   sostituzione   della   disposizione   di  rango
legislativo  con  altra  di  contenuto  corrispondente  ma  di  rango
secondario  ad  opera  del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento
recante la disciplina per il rilascio e la duplicazione della patente
di  guida),  adottato  sulla  base della previsione di cui all'art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    La  ragione di cio' si rinviene nella circostanza che, atteso che
la   vista   legge  abilitante  il  citato  d.P.R.  faceva  esclusivo
riferimento  alla semplificazione ed allo snellimento, tra gli altri,
del procedimento amministrativo teso all'emanazione dei provvedimenti
di  cui  trattasi,  non  autorizzando  percio'  alcuna innovazione di
carattere  sostanziale,  la  disposizione  in  questione  continua  a
mantenere   il  rango  di  legge,  al  di  la'  della  vista  formale
sostituzione.
    La  questione  di  costituzionalita'  per violazione dell'art. 76
Cost. che si solleva con la presente ordinanza si presenta, oltre che
rilevante,  come  gia  sopra  evidenziato,  anche  non manifestamente
infondata  alla  luce della consolidata giurisprudenza costituzionale
precedentemente richiamata.
    Si  ricorda  in  proposito  che con l'art. 1, comma 1 della legge
delega 13 giugno 1991, n. 190 il Governo e' stato delegato ad emanare
disposizioni   aventi   valore  di  legge  destinate  a  "rivedere  e
riordinare"  la  legislazione  vigente  in  materia  di  circolazione
stradale.
    Con  specifico  riguardo  alla  revoca  della  patente  di guida,
l'art. 2,   lett.  t)  della  medesima  legge-delega  si  limitava  a
prevedere  soltanto  il  riesame della relativa disciplina, anche con
riferimento  ai  soggetti  sottoposti a misura di sicurezza personale
nonche' a misure di prevenzione.
    Ma  il  previgente  codice  della strada, nella specie necessario
punto  di  partenza per il legislatore delegato, non conteneva alcuna
previsione  circa  la  possibilita'  di  revocare la patente di guida
"alle  persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni,
quando  l'utilizzazione  del  documento  di  guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura".
    Ne  consegue  che  il  citato  art. 120, comma 1, in relazione al
successivo  art. 130, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 285/1992, viola
l'art. 2,  lett.  t)  della  legge n. 190/1991 e si pone, percio', in
contrasto  con  l'art. 76  Cost.,  introducendo  una nuova disciplina
sostanziale,  a  fronte  di  una  delega  limitata  al "riesame della
disciplina della revoca della patente di guida".