IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Ai  sensi  dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, per
la  dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 6, limitatamente
all'espressione  "oppure  d'ufficio",  e  8  del  r.d. 16 marzo 1942,
n. 267  (legge  fallimentare),  per  violazione dell'art. 111 comma 2
della  Costituzione,  come  sostituito  dalla legge cost. 23 novembre
1999, n. 2.

                          Rilevato in fatto

    Nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo richiesto dalla
Telecom  Italia  S.p.A. contro la EFFEBI S.a.s., il giudice civile di
questo  Tribunale ravvisava a carico della societa' ingiunta elementi
sintomatici  del  suo  stato  di  insolvenza e trasmetteva percio' la
relazione ex art. 8 legge fall. al Presidente che nominava il giudice
relatore   per   lo   svolgimento  dell'istruttoria  di  rito  e  per
l'audizione ex art. 15 legge fall. del debitore.
    A   seguito  di  precedente  remissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale - che provvedeva con ordinanza n. 411 del 10-26 luglio
2002,  argomentando  che  la  questione di legittimita' non era stata
sollevata   nel   corso  di  un  giudizio  e  che  l'"intempestivita'
dell'iniziativa  del  remittente  incide,  escludendola,  anche sulla
rilevanza  della  questione  nel procedimento a quo, ove si consideri
che    esso,    senza    la   preventiva,   necessaria   convocazione
dell'imprenditore  [...],  mai  avrebbe potuto concludersi - per cio'
solo che la questione fosse stata, in ipotesi, dichiarata infondata -
con la dichiarazione di fallimento" - il giudice relatore provvedeva,
ai  sensi  dell'art. 15  legge  fall.,  a  convocare per l'udienza in
camera  di  consiglio  del  4  settembre 2002 il socio accomandatario
Fusco  Antonello,  e  ad  assumere  altresi',  in  forza  di  decreto
collegiale   in   data  9  settembre  2002,  informazioni  dal  socio
accomandante  Fusco  Antonio  alla  successiva udienza del 10 ottobre
2002.
    All'esito  di  tale  udienza  il giudice relatore si riservava di
riferire   al  collegio  che,  anche  in  ossequio  al  surrichiamato
provvedimento  della  Corte  costituzionale, ritenuto rilevante e non
manifestamente  infondato  il  dubbio  di  costituzionalita'  di  cui
appresso, disponeva la sospensione del procedimento prefallimentare e
rendeva la presente ordinanza.

                         Ritenuto in diritto

    La   questione   che   si   sottopone   al   vaglio  della  Corte
costituzionale  riguarda  la  compatibilita'  (di cui questo Collegio
dubita)  dei  principi  del  "giusto  processo", consacrati nel nuovo
art. 111,  comma  2,  Cost., con l'iniziativa officiosa del tribunale
per  la  dichiarazione  di  fallimento dell'imprenditore insolvente -
prevista  in  via  generale dall'art. 6 legge fall. e specificamente,
per  quanto  qui  interessa,  dall'art. 8 legge fall. - in carenza di
effettivo  esercizio  della  c.d.  azione  fallimentare  da  parte di
soggetti  diversi  dall'organo giudiziario chiamato a decidere, ossia
da  parte di uno o piu' creditori (che e' l'evenienza piu' "naturale"
e  statisticamente  piu'  frequente), del debitore in proprio (la cui
omissione,   ove   abbia   aggravato  il  dissesto  dell'impresa,  e'
penalmente  sanzionata dall'art. 217 n. 4 legge fall.) e del pubblico
ministero (anche oltre le ipotesi descritte dall'art. 7 legge fall.).
Sulla     non     manifesta     infondatezza     dell'eccezione    di
incostituzionalita'.
    1.  -  La  formula  nulla  iurisdictio  sine  actione riassume un
principio  d'ordine  generale  nell'ambito  del  vigente  ordinamento
processualcivilistico,   recepito,   dal   combinato  disposto  degli
artt. 99  e  112 c.p.c. a conferma della valenza residuale attribuita
dall'art. 2907,   comma  1,  c.c.,  all'attivita'  giurisdizionale  a
impulso officioso, peraltro limitata ad alcuni provvedimenti a tutela
di soggetti deboli.
    Il   medesimo   principio   e'   sicuramente   ravvisabile  anche
nell'ambito      dell'ordinamento      processualpenalistico,     ove
l'attribuzione  ex  artt. 50  e  405, comma 1, c.p.p., dell'esercizio
dell'azione  penale  in  via  esclusiva al pubblico ministero - anche
attraverso   la   soppressione   della   vieta   figura  del  pretore
mandamentale,  che  giudicava su reati in ordine ai quali egli stesso
aveva  svolto  le  indagini  -  esclude ogni iniziativa ex officio da
parte  del  giudice  riguardo all'accertamento della fondatezza della
notizia di reato.
    Le  maggiori  e  piu'  salienti  eccezioni  al  principio  del ne
procedat  iudex  ex  officio  allignano  nella legge fallimentare che
individua  nel tribunale del luogo della sede principale dell'impresa
uno  dei  soggetti dotati di autonoma iniziativa per la dichiarazione
di  fallimento (intesa ovviamente in senso ampio ricomprendente anche
la  fase  c.d. prefallimentare orientata all'accertamento dello stato
di  insolvenza e dei requisiti soggettivi di imprenditorialita) e che
prevede  altresi',  ai  sensi dell'art. 147, comma 2, legge fall., la
dichiarazione  d'ufficio del fallimento del socio occulto di societa'
personale.
    Dovrebbero  invece  trattarsi  di situazioni di mera doverosita',
non   integranti  percio'  un  vero  e  proprio  esercizio  officioso
dell'azione   fallimentare,   quelle   che   prevedono   l'automatica
dichiarazione di fallimento nella patologia del concordato preventivo
(artt. 162,  comma  2,  163,  comma 2, 173, 179, 181, comma 2, e 186,
comma  3, legge fall.) e dell'amministrazione controllata (artt. 192,
comma  3, e 193, comma 2, legge fall.); situazioni accanto alle quali
vanno  inoltre  collocate la dichiarazione di fallimento delle grandi
imprese  soggette ad amministrazione straordinaria (art. 30, d.lgs. 8
luglio  1999,  n. 270),  l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza
anteriore  alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 195, comma
7, legge fall. e quello ex art. 3, d.lgs. 270 del 1999 per le imprese
soggette ad amministrazione straordinaria.
    Il   potere   di   autonoma  iniziativa  del  tribunale  previsto
dall'art. 6,  legge  fall., conosce due principali (ma non esaustivi)
canali  di  attivazione:  il  primo  e' rappresentato dall'obbligo ex
art. 8, legge fall., del giudice civile di riferire circa lo stato di
insolvenza  emerso  nel corso del giudizio in cui un imprenditore sia
parte  in  causa; il secondo dall'obbligo di trasmissione ex art. 13,
legge  fall., al presidente del tribunale del bollettino dei protesti
per  mancato pagamento, affinche' si compia per tale via il controllo
sistematico  territoriale  su uno dei principali indici di insolvenza
imprenditoriale.
    2.  -  Cosi'  delineato  il  quadro  normativo di riferimento, e'
opportuno  soffermarsi  sul  possibile  raccordo  normativo  tra  gli
artt. 6 e 8, legge fall., e, in particolare, se l'obbligo di rapporto
del   giudice   civile   costituisca   la   sola   causa   efficiente
dell'iniziativa del tribunale competente all'apertura della procedura
concorsuale.
    L'intervento   ex   professo  piu'  rilevante  su  tale  notevole
questione  risale  alla  pronuncia  della Corte di cassazione 9 marzo
1996,  n. 1876,  la quale -- in senso difforme rispetto al precedente
orientamento  secondo  cui "una volta accertato lo stato d'insolvenza
dell'imprenditore   il   tribunale  e'  obbligato  a  dichiararne  il
fallimento,   qualunque  sia  la  ragione  che  in  concreto  l'abbia
determinata" (Cass. 25 settembre 1990, n. 9704; conf. Cass. 23 giugno
1988, n. 4280) -- ha statuito che:
        a)     la    previsione    dell'iniziativa    d'ufficio    va
restrittivamente  posta  in  relazione funzionale con l'art. 8, legge
fall.,  nel  senso  che  intanto  il  tribunale puo' aprire da se' la
procedura fallimentare in quanto abbia appreso la notitia decoctionis
nel   corso   della   sua   ordinaria  attivita'  giurisdizionale  o,
segnatamente,  da  fonte  "qualificata"  quale  la  segnalazione  del
giudice civile;
        b)  l'impulso  officioso  cosi' inteso costituisce secondo la
Suprema   Corte   "piu'  che  una  giurisdizione  senza  azione,  una
situazione  (secondo  una  piu'  precisa  indicazione)  di  esercizio
differito  dell'azione  da  parte  dei creditori, dalla cui effettiva
volonta' espressa tramite la domanda di ammissione al passivo dipende
la  sorte  della  procedura,  prevenuta  dalla  formazione del titolo
esecutivo da parte del tribunale";
        c)  la  norma  ex  art. 6, legge fall., non contrasta con gli
artt. 3  e  24,  Cost., innanzi sia alla specialita' propria del rito
fallimentare legittimante la deroga ai principi generali del processo
civile,  sia  all'indefettibilita' - in virtu' della "manipolazione""
costituzionale dell'art. 15, legge fall., dell'audizione a difesa del
debitore fallendo.
    3.  - La soluzione ermeneutica cosi' sinteticamente riassunta non
convince.  Muovendo  innanzitutto  dall'argomento  sub  b)  -  quello
dogmaticamente  piu'  interessante  -  -la  paventata  violazione del
principio  della  domanda viene, surrettiziamente risolta dalla Corte
di legittimita' riallineando e riconducendo "a sistema"" il combinato
disposto  ex artt. 6 e 8, legge fall., nel senso che l'iniziativa del
tribunale  sostituisce  o  previene  quella  dei  creditori  i quali,
concorrendo    nel    conseguente   fallimento   del   debitore   con
l'insinuazione  al  passivo, dimostrano che l'azione da loro proposta
uti  singuli  era orientata a provocare, sia pure in forma differita,
la liquidazione coattiva del patrimonio dell'imprenditore insolvente.
Si osserva tuttavia che:
        1)  se  l'iniziativa ex officio del tribunale sta in rapporto
di  prevenzione" con quella dei creditori, non sembra corrispondere a
cio'  il  fenomeno  reciproco  ove gli stessi creditori intendano non
insinuarsi al passivo e provocare pertanto l'immediata chiusura della
procedura fallimentare ex art. 118, n. 1, legge fall.;
        2)  la  presunta sostituzione del tribunale ai creditori --in
grado   questi   ultimi   di  disporre  dell'esecuzione  fallimentare
rinunciando  a  partecipare  al  concorso - evidenzierebbe allora una
sorta  di  coincidenza  di interessi, concettualmente inaccettabile e
giuridicamente inammissibile;
        3)  il  tribunale  fallimentare a seguito della relazione del
giudice  civile  procede  de  plano e in maniera del tutto informale,
senza    meccanismi    processuali    sulla   (possibile)   falsariga
dell'art. 40, c.p.c.;
        4)  l'obbligo  di  segnalazione  ex art. 8, legge fall. - per
l'ampia   accezione  terminologica  della  norma,  ove  si  parla  di
"giudizio    civile"   senz'ulteriore   specificazione - puo'   anche
originare da un processo non contenzioso, come nel caso di insolvenza
del  coniuge-imprenditore  a  corrispondere l'assegno di mantenimento
emersa in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708, c.p.c., oppure
di quella evidenziatasi a carico della societa' a seguito di denuncia
degli amministratori ex art. 2409, c.c.;
        5)   l'interpretazione   patrocinata   dalla   Suprema  Corte
smentisce l'insegnamento delle Sezioni Unite della stessa Cassazione,
laddove individuano nell'alternativita' tra azione di parte e impulso
d'ufficio il proprium del sistema fallimentare (cfr. Cass. sez. un. 1
agosto  1994, n. 7149), e finisce con il privare di ratio la norma ex
art. 13,  legge fall., che e' evidentemente preordinata all'esercizio
officioso dell'azione fallimentare in assoluta carenza sia di domanda
di parte che di previa attivita' giurisdizionale.
    Questa  breve disamina critica rende piu' condivisibile, a parere
di  questo  Collegio,  l'opinione  dottrinaria  piu'  accreditata  in
subiecta  materia secondo cui la possibilita' di dichiarare d'ufficio
il fallimento costituisce un'autentica ipotesi di giurisdizione senza
azione,  tendenzialmente attivabile - al contrario di quanto ritenuto
sub a) dai giudici di legittimita' e coerentemente invece al costante
indirizzo  della  giurisprudenza  di  merito  (cfr.  Trib. Napoli, 22
settembre  1999;  Trib.  Bergamo,  25  maggio 1995; Trib. Perugia, 21
maggio  1993;  Trib. Torino, 21 febbraio 1991; Trib. Lucca, 18 maggio
1987;  Trib.  Milano, 11 dicembre 1986) - ogni qualvolta il tribunale
apprenda    una   notitia   decoctionis,   non   necessariamente   ed
esclusivamente  attraverso  il corridoio informativo ex art. 8, legge
fall.;   anche   perche'  la  segnalazione  del  giudice  civile  non
costituisce esercizio dell'azione fallimentare (ne' il giudice stesso
diventa   parte   del   processo),   non  contiene  alcuna  richiesta
provvedimentale  e  non  e'  in  se'  diversa  da una qualunque altra
notizia   di  insolvenza  (anche  priva  di  filtro  giurisdizionale:
art. 13,  legge  fall.)  emersa  aliunde  e legittimante il tribunale
competente a iniziare l'istruttoria prefallimentare.
    4.  -  Resta da valutare l'argomento della Suprema Corte indicato
sub  c),  che  poteva  al  piu'  condividersi in epoca anteriore alla
costituzionalizzazione  del  "giusto  processo"  fondato - secondo la
"novella""  dell'art. 111  comma  2, Cost., operata dalla legge cost.
n. 2  del 1999 - sui principi del contraddittorio, della par condicio
tra  le  parti  processuali, della terzieta' e dell'imparzialita' del
giudice.  Non  si  dubita  peraltro  che  tali  principi fossero gia'
rintracciabili  nel  testo  della  Carta  fondamentale attraverso una
lettura  combinata  degli  artt. 24,  25,  97,  101  e 106, Cost.; si
trattava   pero'  di  una  presenza  diffusa  e  non  concettualmente
espressa,  di  talche' la violazione da parte di una norma secondaria
dei  principi  di  imparzialita'  e  di  terzieta' del giudice poteva
essere  ovviato  - come bene ha notato Trib. Milano, 25 gennaio 2001,
nel    denunciare    con    analoga    motivazione   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 98,  legge  fall.  - purche'  fossero stati
rispettati  la  garanzia  del  contraddittorio o il diritto di difesa
delle parti.
    L'attribuzione  di  autonoma dignita' costituzionale ai caratteri
fondanti il, "giusto processo" non autorizza piu' simile conclusione,
nel  senso che la violazione dell'imparzialita' e della terzieta' del
giudice  assurge  de  iure condito a vizio di incostituzionalita' non
"recuperabile"  altrimenti,  dato  che,  fra  l'altro,  la regola del
contraddittorio    neppure    rappresenta    un   efficace   antidoto
all'eventuale  difetto di imparzialita' del giudice, come dimostra la
copiosa  pandettistica della Corte regolatrice sulle incompatibilita'
ex art. 34, c.p.p., del giudice penale, nonche' l'art. 669-terdecies,
comma  2,  c.p.c.,  laddove  preclude  al  giudice  del provvedimento
cautelare civile di comporre il collegio del reclamo.
    5. - L'iniziativa officiosa del tribunale per la dichiarazione di
fallimento si ritiene integrare, a parere di questo collegio, realta'
confliggente  con  i  principi  di  imparzialita'  e di terzieta' del
giudice,  di cui il canone nulla iurisdictio sine actione costituisce
indefettibile  corollario  logico:  mentre  infatti  il  concetto  di
imparzialita'  e  terzieta'  del  giudice  risulta  connaturato a una
dialettica  processuale  tra una parte che dice e una che contraddice
(significativo  e'  l'uso della perifrasi locativa "davanti a giudice
terzo  e imparziale" fatto dall'art. 111, comma 2, Cost. per indicare
anche   plasticamente   la  posizione  di  equidistanza  dalle  parti
dell'organo   di   decisione  della  contesa),  cio'  non  e'  quando
l'autorita'  giudiziale  sia  quella  stessa  che si e' autonomamente
attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio e' destinato.
    I  principi  di  imparzialita'  e  di  terzieta'  -  che,  pur se
indubbiamente   contigui,   manifestano   sfumature   semantiche  non
perfettamente   sovrapponibili   potendosi   concepire  un  organismo
""imparziale""  ma  non necessariamente "terzo" (si pensi al pubblico
ministero    sotto    la    lente   dell'art. 358,   c.p.p.,   oppure
all'imparzialita'  della  pubblica amministrazione ex art. 97, Cost.,
anche  quando  persegue  interessi propri) - subiscono un'inevitabile
compressione  laddove  il  giudice  si  comporti sostanzialmente come
attore,   rischiando  percio'  di  condividere  pregiudizialmente  la
prospettazione  attribuita  ab  intra al caso da se' posto al proprio
vaglio.
    Non  va  inoltre  dimenticato che il giudice non solo deve essere
imparziale  ma  deve  anche apparirlo e la sua posizione di terzieta'
deve  essere  anche  percepita  come  tale,  non potendosi senz'altro
tollerare   anche   solo   il   dubbio   in   tal   senso   da  parte
dell'imprenditore  chiamato  a  difendersi  ex  art. 15, legge fall.,
davanti all'autorita' che lo deve giudicare.
    6.  -  Il  paradigma  del "giusto processo" ex art. 111, comma 2,
Cost.,  risulta  insidiato  dall'iniziativa  officiosa  del tribunale
anche  sotto  il  profilo  del contraddittorio; il sospetto e' che un
processo  giurisdizionale  senza  (almeno) due parti contrapposte non
sia  piu'  ipotizzabile  nel mutato contesto costituzionale - il solo
fatto  che  qui  si  parli  di "giudice terzo" avalla necessariamente
simile  conclusione,  se  non  a pena di evidente contraddizione - in
quanto  il  processo  fallimentare  aperto  d'ufficio ex artt. 6 e 8,
legge  fall., ha come unico referente il debitore insolvente privo di
legittimo  contraddittore;  ove  dunque la regola del contraddittorio
fisiologicamente non si determina (come in modo analogo succede nella
verificazione  dello  stato  passivo  ex  art. 96,  legge  fall.), il
convincimento  del  giudice,  che non e' ovviamente "terzo", non puo'
dirsi  immune  da  "pre"-giudizi proprio perche' matura in una logica
autoreferenziale    sottratta    alla   ginnastica   dialettica   del
contraddittorio coessenziale alla dinamica del "giusto processo".
    Ne'  si  puo' formalisticamente accomodare il problema ascrivendo
il giudizio concorsuale al novero della c.d. volontaria giurisdizione
(attribuzione  non  condivisa  dalla  stessa  Corte regolatrice: cfr.
sentenza  14  luglio  1999,  n. 328;  conf.  Cass.  20 novembre 1996,
n. 10180)  o  all'ambigua  formula  del  "processo senza parti" - che
sembrerebbe   disattesa  dal  recente  orientamento  di  legittimita'
tendente  invece  a  riconoscere  il ricorso del creditore ex art. 6,
legge  fall., come "espressione di un diritto soggettivo processuale"
(Cass.  18  gennaio  2000,  n. 474)-  giacche'  la  dichiarazione  di
fallimento  comporta una notevole capitis deminutio dell'imprenditore
(spossessamento   dei  beni,  perdita  della  capacita'  processuale,
compressione della liberta' negoziale, obbligo di residenza, parziale
perdita della privacy sulla corrispondenza, esclusione dalle societa'
di  persone,  decadenza dall'ufficio di amministratore di societa' di
capitali,   ecc.)   che   comprime   valori  di  assoluta  preminenza
costituzionale  (stante  pure l'effetto non sospensivo del gravame ex
art. 18,  legge fall.)  e  che  non  si  puo' piu' permettere che sia
disposta  all'esito di un'attivita' giurisdizionale non modellata sui
criteri  del  "giusto  processo",  neppure  in costanza della premura
pubblicistica  della  liquidazione coattiva dell'impresa insolvente e
della sua eliminazione dal mercato economico.
    7.  -  Non si nasconde questo tribunale remittente le difficolta'
conseguenti   all'eventuale  correzione  costituzionale  dell'art. 6,
legge  fall., sicche' in tal via si rende consequenziale il dubbio di
costituzionalita' dell'art. 8, legge fall. nella parte in cui dispone
che  il  giudice  civile  debba riferire della notitia decoctionis al
tribunale   competente,   anziche'   al   pubblico  ministero  presso
quest'ultimo. Salvo un auspicabile intervento ad hoc del legislatore,
il   ricorso   alla   figura   del   pubblico   ministero  - mediante
l'interpretazione  estensiva e adeguatrice ai principi costituzionali
del  "giusto  processo"  del combinato disposto degli artt. 69, n. 5,
c.p.c.,  e  6, legge fall. - consentirebbe di superare ogni possibile
impasse procedimentale.
    Per  costante  interpretazione  la  norma ex art. 7, legge fall.,
nell'esprimere  alcune  ipotesi penalisticamente rilevanti (in ordine
sia  a  reati fallimentari sia a reati diversi) e rivelatrici percio'
dello  stato  di  insolvenza,  certamente non esaurisce lo spettro di
specifiche  evenienze  donde puo' scaturire l'iniziativa del pubblico
ministero  per  la dichiarazione di fallimento, anche nel caso in cui
il  dissesto  dell'impresa  non  sia  emerso nel corso delle indagini
preliminari  o di un processo penale tout court; sta a confermarlo il
fatto  che  il  pubblico  ministero  non  e'  esentato  dal  proporre
l'istanza  di fallimento qualora la decozione dell'impresa collettiva
si  sia  rivelata,  ad esempio, dopo l'ispezione dell'amministrazione
societaria ex art. 2409, c.c., da lui stesso richiesta.
    Ne'    puo'    attendersi,   a   parere   di   questo   collegio,
l'interpretazione  secondo  cui  l'istanza  del pubblico ministero ex
art. 6,  legge fall., sarebbe equiparabile alla relazione del giudice
civile ex art. 8, legge fall., corrispondendo invero la prima a tutti
gli  effetti alla richiesta del debitore e al ricorso dei creditori -
come  attesta  il  dato  terminologico  dell'art. 6, legge fall., che
colloca  tutte  le  iniziative  "di  parte"" prima della congiunzione
avversativa  "oppure",  che  fa da cesura con l'ipotesi di iniziativa
officiosa del tribunale. Cio' tanto piu' che la Corte costituzionale,
con  la  citata sentenza n. 328 del 1999, ha riconosciuto al debitore
richiedente  il  fallimento  in  proprio  il diritto di reclamarne ex
art. 22,  legge  fall.,  il decreto di rigetto, con argomenti che per
evidente  analogia  possono  riferirsi anche al pubblico ministero in
una  piu'  che  condivisibile  ratio  interpretativa che persegue "la
piena  uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al
legislatore  di  disciplinare  la  distribuzione di poteri, doveri ed
oneri  processuali  secondo criteri di pieno equilibrio" (C. cost. 23
giugno 1994, n. 253).
    Se  dunque  questa  lettura  interpretativa  e'  corretta, allora
risulta   piu'  conforme  al  paradigma  costituzionale  del  "giusto
processo"  ritenere  che la relazione del giudice civile debba essere
rivolta  non  al  tribunale,  che  non  deve essere organo di azione,
bensi'  al  pubblico  ministero  (sulla scorta del combinato disposto
degli  artt. 70, n. 1, e 71, comma 1, c.p.c.), che e' invece l'organo
istituzionalmente  preposto  all'esercizio  ex  art. 75,  ord. giud.,
dell'azione   civile   nei   casi   previsti   dalla  legge,  nonche'
all'esercizio  ex art. 73, comma 2, ord. giud., della "azione diretta
per fare seguire ed osservare le leggi di ordine pubblico".
Sulla rilevanza dell'eccezione di incostituzionalita'.
    8.  -  L'esito delle celebrate udienze ex art. 15, legge fall., e
della svolta istruttoria, - -unitamente alla documentazione trasmessa
in  data  6 settembre 2002 alla Cancelleria dall'amministratore della
societa'  debitrice  -  fa  ritenere non infondata la segnalazione di
insolvenza ex art. 8, legge fall., della EFFEBI S.a.s., nei confronti
della quale tuttavia l'emissione di ogni consequenziale provvedimento
rimane  preclusa, allo stato, dal dubbio di costituzionalita' oggetto
della presente ordinanza.