Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta, avverso l'art. 3, comma 1, e l'art. 5, comma 5, della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2, intitolata "soppressione del Comitato regionale di controllo etc.", come rispettivamente sostituito e modificato dall'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 27 settembre 2002, n. 35, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 27 del 7 ottobre 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 novembre 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 120, comma secondo, Cost. nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire "le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione". La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario comma secondo dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114 commi primo e secondo Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma secondo lettera p) Cost. della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di commi, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono". Occorre tra l'altro tener presente che un "commissario ad acta" e' organo straordinario dell'ente (ad esempio, del comune) cui l'attivita' sostitutiva e' direttamente imputata. Con la legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2, la Regione aveva allocato la competenza ad operare interventi sostitutivi in capo al difensore civico regionale o, in caso di vacanza dell'ufficio, al presidente della giunta regionale. Quella legge ha formato oggetto del ricorso alla Corte costituzionale, che e' stato discusso il 3 dicembre 2002. Durante la pendenza di quel giudizio costituzionale la Regione ha con lodevole apertura alla leale cooperazione, riconsiderato la propria normativa, approvando e promulgando la legge 27 settembre 2002, n. 35. Senonche' anche le sopra specificatamente indicate nuove disposizioni, ora in esame, contrastano con i parametri costituzionali teste' indicati (art. 114 commi primo e secondo, art. 117 comma secondo lettera p), art. 120 Cost.), nonche' - quanto all'art. 4 - con l'art. 119, comma secondo, Cost., e non soltanto per invasione di ambito di competenza statale. In particolare, l'art. 120 Cost. attribuisce al Governo della Repubblica il potere di sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nei casi ivi indicati e prevede che l'esercizio dei poteri sostitutivi sia definito mediante atto legislativo dello Stato. In questo quadro si e' collocato l'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75. Ne' in contrario puo' addursi che la normativa statale recata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136 gia' attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori: l'art. 3, comma 1, ora in esame, come sostituito, innova sostanzialmente in quanto sostituisce, in contrasto con i menzionati parametri, una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale. D'altro canto, non pare che la disciplina degli interventi sostitutivi possa essere qualificata normativa "di chiusura" rispetto alle disposizioni legislative o amministrative costitutive degli obblighi rimasti inadempiuti o, in genere, non osservate; per il che al legislatore regionale sarebbe riservata competenza in argomento ogniqualvolta la disposizione non osservata sia stata prodotta dalla Regione. Invero la disciplina degli interventi sostituitivi segna uno dei limiti delle autonomie dei soggetti diversi dall'ente Regione, quali ad esempio gli enti territoriali locali. Da ultimo, in via logicamente subordinata, si osserva che lo statuto della Regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore.