Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Toscana,  in persona del suo presidente della giunta,
avverso l'art. 3, comma 1, e l'art. 5, comma 5, della legge regionale
2 gennaio 2002, n. 2, intitolata "soppressione del Comitato regionale
di  controllo  etc.",  come  rispettivamente  sostituito e modificato
dall'art. 1,  commi  1  e 3, della legge regionale 27 settembre 2002,
n. 35, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 27 del 7 ottobre 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio dei ministri nella riunione del 29 novembre
2002 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 120, comma secondo, Cost. nel primo periodo attribuisce al
Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle
citta'  metropolitane  delle  province  e  dei  comuni"  nei casi ivi
indicati,  e  nel  secondo periodo riserva alla "legge" il compito di
definire  "le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta' e di
leale  collaborazione".  La  continuita'  testuale  dei  due  periodi
dell'unitario   comma   secondo   dell'art. 120   Cost.,  le  solenni
disposizioni  contenute  nell'art. 114  commi  primo e secondo Cost.,
l'attribuzione   alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117 comma secondo lettera p) Cost. della materia "organi di
governo   e   funzioni  fondamentali  di  commi,  province  e  citta'
metropolitane",  la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto
meno  fortemente  coordinata  delle modalita' di esercizio dei poteri
sostitutivi   sin   dal   momento  della  individuazione  dell'organo
deliberante   l'intervento  sostitutivo,  sono  considerazioni  tutte
concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate
nel  corso  del processo costituzionale - nel senso che l'espressione
"la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni
legislative  dello  Stato  definiscono".  Occorre  tra  l'altro tener
presente  che  un  "commissario  ad  acta"  e'  organo  straordinario
dell'ente  (ad  esempio,  del  comune) cui l'attivita' sostitutiva e'
direttamente imputata.
    Con  la  legge  regionale  2 gennaio 2002, n. 2, la Regione aveva
allocato  la  competenza ad operare interventi sostitutivi in capo al
difensore  civico  regionale  o,  in caso di vacanza dell'ufficio, al
presidente  della  giunta  regionale. Quella legge ha formato oggetto
del  ricorso  alla  Corte  costituzionale,  che  e' stato discusso il
3 dicembre  2002. Durante la pendenza di quel giudizio costituzionale
la   Regione  ha  con  lodevole  apertura  alla  leale  cooperazione,
riconsiderato la propria normativa, approvando e promulgando la legge
27 settembre  2002,  n. 35. Senonche' anche le sopra specificatamente
indicate   nuove  disposizioni,  ora  in  esame,  contrastano  con  i
parametri  costituzionali  teste'  indicati  (art. 114  commi primo e
secondo,  art. 117 comma secondo lettera p), art. 120 Cost.), nonche'
-  quanto  all'art. 4  -  con l'art. 119, comma secondo, Cost., e non
soltanto per invasione di ambito di competenza statale.
    In  particolare,  l'art. 120  Cost.  attribuisce al Governo della
Repubblica  il  potere di sostituirsi ad organi delle Regioni e degli
enti  locali  nei  casi  ivi  indicati  e prevede che l'esercizio dei
poteri  sostitutivi  sia  definito  mediante  atto  legislativo dello
Stato.  In  questo  quadro si e' collocato l'art. 1 del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 13,  convertito  con modificazioni nella legge
24 aprile 2002, n. 75. Ne' in contrario puo' addursi che la normativa
statale  recata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136
gia' attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per
omissione  o  ritardo  di atti obbligatori: l'art. 3, comma 1, ora in
esame, come sostituito, innova sostanzialmente in quanto sostituisce,
in contrasto con i menzionati parametri, una disposizione legislativa
regionale ad una specifica norma statale.
    D'altro  canto,  non  pare  che  la  disciplina  degli interventi
sostitutivi possa essere qualificata normativa "di chiusura" rispetto
alle  disposizioni  legislative  o  amministrative  costitutive degli
obblighi  rimasti inadempiuti o, in genere, non osservate; per il che
al  legislatore  regionale  sarebbe riservata competenza in argomento
ogniqualvolta  la disposizione non osservata sia stata prodotta dalla
Regione. Invero la disciplina degli interventi sostituitivi segna uno
dei  limiti  delle  autonomie dei soggetti diversi dall'ente Regione,
quali ad esempio gli enti territoriali locali.
    Da  ultimo,  in  via  logicamente  subordinata, si osserva che lo
statuto  della  Regione non pare consenta l'attribuzione al difensore
civico regionale di funzioni di tanto spessore.