IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza Rilevato in fatto Con verbale di contestazione del 29 novembre 2001 agenti della Polizia stradale di Massa Carrara hanno accertato che Palilla Vittorio, dipendente della ricorrente Antonioli Trasporti di Cinzia Navari e C. S.a.s., circolava alla guida dell'autoveicolo IVECO tg. AJ015NP, di proprieta' della suddetta societa', munito di patente scaduta il 25 novembre 2001. Per violazione della norma di cui all'art. 126, settimo comma, del Codice della Strada, oltre alla sanzione di L. 254.030 veniva ritirata la patente di Palilla Vittorio e, con contestuale verbale redatto ai sensi degli artt. 126 quarto comma e 214 predetto codice, veniva disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo in questione per due mesi. Con ricorso ex art. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 1 dicembre 2001, veniva sostenuto che la recente modifica dell'art. 126, settimo comma, del Codice della Strada, come novellato dall'art. 19, terzo comma del decreto-legge 30 dicembre1999 n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, sia in palese contrasto con il riconoscimento e la tutela del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'ipotizzato contrasto veniva ritenuto da questo giudice di pace, con ordinanza n. 1079/01, manifestatamente infondato e disponeva la sospensione del provvedimento sanzionatorio limitatamente a questo opposto. Ribadita la legittimita' formale dell'applicazione della normativa vigente con conseguente fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 126, comma 7, Codice della Strada, ritiene questo giudice di pace di sollevare d'ufficio il problema della legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 126 Codice della Strada nella parte in cui, in seguito a successiva modifica, prevede come ulteriore sanzione accessoria il fermo del veicolo per mesi due per chi viene scoperto a guidare con patente scaduta. Vengono, inoltre, avanzati dubbi sulla costituzionalita' dell'art. 214, sesto comma, Codice della Strada, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Considerato in diritto E' utile raffrontare la previsione sopra richiamata (art. 126/7 Codice della Strada) con quella contenuta nel precedente art. 116 del comma 12. Qui si prevede che colui che, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, quindi anche il proprietario, lo affida ad un conducente che non abbia conseguito la patente di guida, viene assoggettato soltanto ad un pena pecuniaria, senza la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Come si puo' notare un comportamento meno grave, quale l'affidamento di un veicolo a coloro che hanno il documento di guida, ma hanno semplicemente omesso un atto formale di rinnovo, viene punito in modo notevolmente piu' severo rispetto ad una condotta certamente piu' grave quale l'affidamento del veicolo a persone che non abbiano conseguito la patente. Anche raffrontando il solito art. n. 126/7, Codice della Strada, alla fattispecie disciplinata dal comma 13 dell'art. 116 ed in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana emerge che detta norma non tiene nel debito conto il principio di uguaglianza tra i cittadini, considerato che con la medesima sanzione vengono penalizzati sia coloro che non hanno conseguito la patente o non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli (art. 116/13) che coloro che hanno il documento di guida ma sono incorsi, come quasi sempre accade, in una semplice dimenticanza per non aver provveduto al suo rinnovo (art. 126/7). Rapportando ancora la piu' volte citata previsione dell'art. 126/7, Codice della Strada, con quella del successivo art. 128 in cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorita' oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare soggiace ad una sanzione pecuniaria senza la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Risulta evidente la disparita' di trattamento. Infatti la circolazione con patente scaduta di validita' (art. 126/7) comporta una sanzione complessiva segnificativamente piu' afflittiva di quella da comminarsi a chi coscientemente pone in essere un comportamento illecito mettendosi alla guida nonostante la dichiarata inidoneita' temporanea o senza aver ottemperato alle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada. Infine, il contenuto del sesto comma del successivo art. 214 desta notevoli perplessita' alla luce del dettato costituzionale dell'art. 24. Si deve rilevare che la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva del diritto di difesa anche perche' il procedimento ordinario non puo' avviarsi prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come novellato dall'art. 99 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507. Ne consegue che la decisione sull'opposizione avverra' posteriormente alla cessazione del periodo di due mesi del fermo amministrativo disposto dall'art. 126 Codice della Strada. Si ritiene di poter concludere che le recenti modificazioni apportate al Codice della Strada in tema di validita' della patente e fermo amministrativo mal si attagliano all'impalcatura legislativa e sanzionatoria precedente, creando appunto disparita' di trattamento e illogicita' manifesta.