IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza

                          Rilevato in fatto

    Con  verbale  di  contestazione del 29 novembre 2001 agenti della
Polizia  stradale  di  Massa  Carrara  hanno  accertato  che  Palilla
Vittorio,  dipendente  della ricorrente Antonioli Trasporti di Cinzia
Navari  e  C. S.a.s., circolava alla guida dell'autoveicolo IVECO tg.
AJ015NP,  di  proprieta'  della  suddetta societa', munito di patente
scaduta  il  25 novembre  2001.  Per  violazione  della  norma di cui
all'art. 126,  settimo  comma,  del  Codice  della Strada, oltre alla
sanzione di L. 254.030 veniva ritirata la patente di Palilla Vittorio
e,  con  contestuale  verbale redatto ai sensi degli artt. 126 quarto
comma  e 214 predetto codice, veniva disposto il fermo amministrativo
ed affidamento in custodia del veicolo in questione per due mesi. Con
ricorso  ex  art. 22  e  22-bis  della legge 24 novembre 1981 n. 689,
depositato  il  1  dicembre  2001,  veniva  sostenuto  che la recente
modifica  dell'art. 126, settimo comma, del Codice della Strada, come
novellato dall'art. 19, terzo comma del decreto-legge 30 dicembre1999
n. 507,  con  l'introduzione  della  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo  del veicolo per due mesi, sia in palese contrasto con
il  riconoscimento  e  la  tutela  del  diritto al lavoro di cui agli
artt. 4  e  35  della  Costituzione.  L'ipotizzato  contrasto  veniva
ritenuto  da  questo  giudice  di  pace,  con  ordinanza  n. 1079/01,
manifestatamente   infondato   e   disponeva   la   sospensione   del
provvedimento  sanzionatorio limitatamente a questo opposto. Ribadita
la legittimita' formale dell'applicazione della normativa vigente con
conseguente  fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 126,
comma  7,  Codice  della  Strada,  ritiene  questo giudice di pace di
sollevare  d'ufficio  il  problema della legittimita' costituzionale,
con  riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta
nell'art. 126  Codice  della  Strada nella parte in cui, in seguito a
successiva  modifica,  prevede  come ulteriore sanzione accessoria il
fermo  del  veicolo per mesi due per chi viene scoperto a guidare con
patente    scaduta.    Vengono,   inoltre,   avanzati   dubbi   sulla
costituzionalita'  dell'art. 214,  sesto  comma, Codice della Strada,
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

                       Considerato in diritto

    E'  utile  raffrontare la previsione sopra richiamata (art. 126/7
Codice della Strada) con quella contenuta nel precedente art. 116 del
comma  12.  Qui  si  prevede  che  colui  che,  avendo  la  materiale
disponibilita' di un veicolo, quindi anche il proprietario, lo affida
ad  un conducente che non abbia conseguito la patente di guida, viene
assoggettato   soltanto  ad  un  pena  pecuniaria,  senza  la  misura
accessoria  del fermo amministrativo del veicolo. Come si puo' notare
un  comportamento  meno  grave,  quale  l'affidamento di un veicolo a
coloro che hanno il documento di guida, ma hanno semplicemente omesso
un  atto  formale  di rinnovo, viene punito in modo notevolmente piu'
severo   rispetto   ad  una  condotta  certamente  piu'  grave  quale
l'affidamento  del  veicolo  a  persone che non abbiano conseguito la
patente.  Anche  raffrontando  il  solito art. n. 126/7, Codice della
Strada,  alla  fattispecie disciplinata dal comma 13 dell'art. 116 ed
in  relazione  all'art. 3  della Costituzione repubblicana emerge che
detta  norma  non  tiene nel debito conto il principio di uguaglianza
tra  i  cittadini,  considerato  che con la medesima sanzione vengono
penalizzati  sia  coloro  che  non  hanno conseguito la patente o non
possiedono  i  requisiti  per la conduzione dei veicoli (art. 116/13)
che  coloro  che  hanno  il  documento di guida ma sono incorsi, come
quasi  sempre  accade,  in  una  semplice  dimenticanza  per non aver
provveduto  al  suo  rinnovo (art. 126/7). Rapportando ancora la piu'
volte  citata  previsione  dell'art. 126/7,  Codice della Strada, con
quella  del  successivo  art. 128 in cui chi senza essersi sottoposto
agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorita' oppure,
pur   dichiarato   temporaneamente  inidoneo  alla  guida  a  seguito
dell'accertamento  sanitario,  continui  a  circolare soggiace ad una
sanzione   pecuniaria   senza   la   misura   accessoria   del  fermo
amministrativo   del  veicolo.  Risulta  evidente  la  disparita'  di
trattamento. Infatti la circolazione con patente scaduta di validita'
(art. 126/7)  comporta  una  sanzione  complessiva segnificativamente
piu'  afflittiva di quella da comminarsi a chi coscientemente pone in
essere  un comportamento illecito mettendosi alla guida nonostante la
dichiarata  inidoneita'  temporanea  o  senza  aver  ottemperato alle
disposizioni  impartite  ai  sensi  dell'art. 128  del  Codice  della
Strada.  Infine, il contenuto del sesto comma del successivo art. 214
desta  notevoli  perplessita'  alla  luce  del dettato costituzionale
dell'art. 24.  Si  deve rilevare che la possibile interpretazione che
vede  inibito  al  giudice  il  potere  di  disporre,  nelle more del
giudizio,  la  sospensione  del provvedimento di fermo amministrativo
del  veicolo,  appare  gravemente  lesiva del diritto di difesa anche
perche'  il  procedimento  ordinario  non  puo'  avviarsi prima di 60
giorni  stante  la  norma  di cui all'art. 23 della legge 24 novembre
1981  n. 689  come  novellato  dall'art. 99  del  decreto legislativo
30 dicembre    1999    n. 507.   Ne   consegue   che   la   decisione
sull'opposizione  avverra' posteriormente alla cessazione del periodo
di  due  mesi  del fermo amministrativo disposto dall'art. 126 Codice
della   Strada.  Si  ritiene  di  poter  concludere  che  le  recenti
modificazioni  apportate  al Codice della Strada in tema di validita'
della    patente   e   fermo   amministrativo   mal   si   attagliano
all'impalcatura   legislativa  e  sanzionatoria  precedente,  creando
appunto disparita' di trattamento e illogicita' manifesta.