IL GIUDICE DI PACE Facendo propria l'ordinanza gia' emessa dal pretore di Palermo in data 14 luglio 1999, che qui' si intende integralmente richiamata, dichiara rilavante e non manifestatamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale delle norme in essa richiamata e dispone la nuova trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 23 ultimo comma. Il giudice: Chiaramonte Allegato PRETURA CIRCONDARIALE DI PALERMO Sezione II Penale Ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che con decreto di citazione emesso dalla procura circondariale di Palermo Grottanelli De Santi Giovanni, Mazzoni della Stella Vittorio, Andriani Antonio Silvano, Brandani Alberto, Bruschini Alberto, Cappugi Luigi, Salvatici Nilo, Orzali Ottaviano, Veglianti Bernardino, Bocci Osvaldo, Gentili Domenico, Giannelli Emilio, La Terza Angelo, Panzieri Renato, Pierotti Lucio e Ranucci Alberto, tutti meglio generalizzati in atti, venivano tratti a giudizio avanti a questo pretore per rispondere, nelle loro rispettive qualita', "del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 c.p., 331 comma 1 c.p. perche', in concorso tra loro, i primi sette quali componenti del consiglio di amministrazione della Monte dei Paschi Banca S.p.a., Societa' azionista unico della Monte dei Paschi Banca S.p.a., societa' azionista unico della MontePaschi Serit S.p.a., mediante l'adozione della delibera assunta nella seduta del consiglio di amministrazione del 13 giugno 1996 con la quale deliberavano di comunicare alla Societa' Montepaschi Serit S.p.a. la necessita' della adozione di una delibera volta a notificare alla Regione Sicilia l'unilaterale recesso dall'incarico di commissario governativo per la riscossione dei tributi, predisponendo ed inviando alla predetta Societa' MontePaschi Serit il testo dell'atto di significazione e recesso, ed istigando quindi i componenti del consiglio di amministrazione di tale Societa' controllata a porre in essere i comportamenti di seguito specificati; gli altri nove, in qualita' di consiglieri di amministrazione della MontePaschi Serit S.p.a., ente nominato commissario governativo per la riscossione dei tributi nella Regione Sicilia, giusta decreto assessoriale n. 1 del 9 gennaio 1991, attraverso l'adozione della delibera del 18 giugno 1996 successivamente notificata alla Regione Sicilia, con la quale si dava comunicazione all'ente dell'avvenuto recesso dal predetto incarico commissariale, e la conseguente chiusura al pubblico degli stabilimenti e degli sportelli della societa', esercitando un'impresa di servizi pubblici o comunque di pubblica necessita', interrompevano il servizio di riscossione dei tributi, non consentendo tra l'altro ai contribuenti di recarsi presso gli sportelli della societa' per versare le somme dovute, non fornendo agli stessi informazioni, omettendo di ricevere i ruoli in riscossione per le rate di febbraio 1997 e successive, turbando la regolarita' del servizio di riscossione dei tributi; in Palermo (e nella Regione Sicilia), il 28 dicembre 1996, e succ. sino al 20 gennaio 1997; che i difensori degli imputati, alla udienza del 26 giugno 1998, eccepivano la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 28 gennaio 1988 e, conseguentemente, dell'art. 18 legge regionale 5 settembre 1990 n. 35, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e di liberta' dell'iniziativa economica, in quanto impongono al commissario governativo delegato provvisoriamente alla esazione dei tributi, gli obblighi, ma non i diritti, riconosciuti al concessionario privato, alla cui disciplina normativa viene fatto espresso rinvio; con il conseguente determinarsi di una situazione obbligatoria svincolata dalle esigenze di economicita' della gestione aziendale, e potenzialmente in antitesi ad essa, senza che nelle norme censurate venga in alcun modo determinato, ne' cronologicamente ne' con altro criterio legale, un limite ragionevole all'esercizio eccezionale e provvisorio del potere impositivo dell'obbligo, attribuito all'ente pubblico; che a causa del mutamento della persona fisica del giudicante la questione di legittimita' costituzionale veniva, nuovamente sollevata avanti a questo pretore; che tale prospettata situazione di incostituzionalita' appare rilevante per la decisione del presente processo, attinendo alla ricorrenza degli elementi integrativi della fattispecie criminosa in contestazione, nonche', per i motivi di seguito esposti, non manifestamente infondata; O s s e r v a Il reato di cui all' art. 331 codice penale oggi contestato ai soprammenzionati imputati attiene alla sospensione dell'attivita' esattoriale, al 31 dicembre 1996 previo formale preavviso di sei mesi con contestuale messa a disposizione della Regione Sicilia di tutto il personale e le attrezzature necessarie alla prosecuzione del servizio, a cagione della pesante esposizione debitoria che l'ente accusava nei confronti della MontePaschi Serit, societa' controllata dall'Istituto di credito toscano, nominata d'ufficio, con decreti 3 gennaio 1991 del Ministero delle finanze e 9 gennaio 1991 dell'assessore per il bilancio e le finanze della Regione Sicilia, commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nel territorio siciliano ex artt. 24 e ss. d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e 18, comma 2, legge regionale 5 settembre 1990, n. 35; La situazione di fatto, cosi' come emerge sin dalla prospettiva accusatoria cristallizzata nel capo di imputazione, deve essere necessariamente ricollegata ad un quadro normativo, quale e' quello prospettato dal capo V del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ove, da un lato, vengono imposti al commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi, obblighi in relazione ai quali il concorso di volonta' negoziale dell'oggetto e' del tutto inesistente ed irrilevante, dall'altro contiene un esplicito riferimento allo status generale del concessionario, la cui liberta' di iniziativa non puo' subire coartazioni e neppure essere indirizzata in senso antieconomico. Quindi abbiamo una normativa caratterizzata dai concetti di provvisorieta', di contingenza e di eccezionalita', ma che non rinuncia a richiedere al soggetto investito dei poteri di riscossione di gestire il servizio non solo secondo le regole del concessionario, vale a dire con l'alea imprenditoriale, ma contestualmente con l'obbligo contributivo "del non riscosso come riscosso" (v. art. 26 d.P.R. n. 43/1988); Appare di palmare evidenza come il combinato disposto delle norme sopra richiamate rischi di creare, sotto il profilo della liberta' economica e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, scompensi di natura economicofinanziaria, laddove il legislatore, conferendo pubblici poteri, ne preveda l'esercizio discrezionale senza limiti cronologici e/o funzionali. Piu' volte la Corte costituzionale si e' criticamente soffermata sul concetto di "provvisorieta'" in numerose materie (si pensi alla declaratoria di illegittimita' della reiterazione dei decreti-legge, oppure a quella relativa all'art. 67 l.r. Sic in tema di interventi nei comparti produttivi ed altre disposizioni di carattere finanziario a carico di societa' o consorzi aventi un appalto lavori di censimento di beni culturali); Nel caso di specie l'incarico ricevuto dalla Montepaschi Serit S.p.a. si e' protratto per oltre cinque anni (negazione evidente del concetto di provvisorieta), e inibire alla detta societa' la possibilita' di recesso, pur in presenza di rilevanti crediti nei confronti della regione siciliana cagionati dal soprammenzionato principio "del non riscosso come riscosso", nonche' dell'obbligo di gestire il servizio secondo la forma dell'impresa con tutti gli oneri derivanti, in primis quello penalmente sanzionato dall'art. 2621 del codice civile, espone l'Istituto di credito a pesantissime conseguenze sul piano finanziario che finirebbero con l'incidere anche sugli interessi dei cittadini che abbiano investito i loro risparmi presso l'istituto medesimo riscosso; Alla luce delle considerazioni che precedono, la prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata, con conseguente avvio del procedimento innanzi al giudice delle leggi;