IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che, Lazzarini Marco aveva convenuto in giudizio avanti
al  Tribunale  di  Ravenna  l'Unita'  sanitaria  locale n. 36 di Lugo
deducendo   di   avere   contratto   una   forma   di   infezione  da
immunodeficienza  acquisita  a seguito di una emotrasfusione eseguita
presso l'Ospedale civile di Lugo in data 23 luglio 1985, assumendo la
responsabilita'  dell'ente  ai sensi dell'art. 2050 c.c. e formulando
domanda di condanna al risarcimento dei danni;
        che  l'Unita'  sanitaria  locale  n. 36  di  Ravenna  si  era
costituita  in  giudizio  chiedendo il rigetto della domanda attorea;
che essendo deceduto in data 17 agosto 1991 il Lazzarini, il giudizio
era proseguito a cura degli eredi;
        che,  in  data 11 ottobre 1999, il g.i. aveva pronunciato nei
confronti  dell'Unita'  sanitaria  locale  n. 36 di Lugo ordinanza di
condanna  ai  sensi  dell'art. 186-quater  c.p.c. per l'importo di L.
505.848.500,  oltre  a rivalutazione monetaria, interessi legali ed a
spese processuali;
        che  tale  provvedimento  era  stato  notificato  all'Azienda
sanitaria locale di Ravenna (nella quale a far tempo dalla data del 1
luglio  1994  era confluita l'Unita' sanitaria locale n. 36 di Lugo),
la  quale aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma l,
c.p.c. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
        che,  in  data  2  marzo 2000, l'ordinanza ex art. 186-quater
c.p.c.,  nonche'  l'atto  di  precetto  erano  stati  notificati alla
Regione   Emilia-Romagna  la  quale  aveva  proposto  opposizione  ex
art. 615, comma l, c.p.c. deducendo la propria carenza di titolarita'
passiva  del  rapporto dedotto in giudizio e richiedendo declaratoria
dell'insussistenza   del   diritto  del  Lazzarini  e  della  Ghiacci
all'esercizio dell'azione esecutiva nei suoi confronti;
        che   questi   ultimi   si   erano   costituiti  in  giudizio
richiedendo, invece, la conferma dell'atto di precetto;
        che  nel  suddetto procedimento la Regione Emilia Romagna ha,
altresi',  richiesto  in  via pregiudiziale, la rimessione degli atti
alla  Corte  costituzionale  affinche'  venga  accertata e dichiarata
l'illegittimita',  per  contrasto  con  gli  artt. 81  e  119  Cost.,
dell'art. 6  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724 nella parte in cui
attribuisce  alle  regioni la responsabilita' patrimoniale di tutti i
debiti  delle  Unita' sanitarie locali, ove si acceda alla tesi fatta
propria  dalla  sentenza  della Corte di cassazione a sezioni unite 6
marzo   1997,   n. 1989,   secondo  la  quale  l'art. 6  della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni
delle Unita' sanitarie locali;
        che, al contrario, la Regione Emilia-Romagna sostiene la tesi
che la titolarita' passiva, sia sostanziale che processuale, rispetto
alle  domande  di  terzi ed all'esecuzione dei provvedimenti resi nei
confronti   delle  Unita'  sanitarie  locali,  spetta  alle  gestioni
liquidatorie  delle  Unita'  sanitarie locali, dovendosi interpretare
l'art. 6   legge   n. 724/1994  nel  senso  di  ritenere  le  regioni
esclusivamente  tenute  ad  istituire  le  gestioni  a  stralcio (ora
gestioni  liquidatorie) ed a mettere a disposizione i fondi necessari
ad   estinguere  i  debiti  gravanti  sulle  USL  limitatamente  alle
obbligazioni  nascenti  da contratti di fornitura di beni e servizi e
non  a  quelle  estranee  alla  categoria  delle spese di gestione in
relazione alle quali non e' stata prevista dalla successiva normativa
statale  e  regionale  (legge 11 febbraio 1997, n. 21 e legge Regione
Emilia Romagna 9 luglio 1997, n. 21) alcuna copertura finanziaria;
        che,    a    detta   della   Regione   Emilia-Romagna,   tale
interpretazione   appare   conforme   all'obbligo  costituzionale  di
finanziamento  delle leggi che comportano nuove spese (art. 81 Cost.)
ed  al  principio  costituzionale  dell'autonomia  finanziaria  delle
regioni di cui all'art. 119 Cost.;
        che  la  questione  appare, con tutta evidenza per le ragioni
esposte,   rilevante  ai  fini  del  decidere  e  non  manifestamente
infondata.