IL GIUDICE DI PACE Premesso che, Lazzarini Marco aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna l'Unita' sanitaria locale n. 36 di Lugo deducendo di avere contratto una forma di infezione da immunodeficienza acquisita a seguito di una emotrasfusione eseguita presso l'Ospedale civile di Lugo in data 23 luglio 1985, assumendo la responsabilita' dell'ente ai sensi dell'art. 2050 c.c. e formulando domanda di condanna al risarcimento dei danni; che l'Unita' sanitaria locale n. 36 di Ravenna si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea; che essendo deceduto in data 17 agosto 1991 il Lazzarini, il giudizio era proseguito a cura degli eredi; che, in data 11 ottobre 1999, il g.i. aveva pronunciato nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 36 di Lugo ordinanza di condanna ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. per l'importo di L. 505.848.500, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed a spese processuali; che tale provvedimento era stato notificato all'Azienda sanitaria locale di Ravenna (nella quale a far tempo dalla data del 1 luglio 1994 era confluita l'Unita' sanitaria locale n. 36 di Lugo), la quale aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma l, c.p.c. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; che, in data 2 marzo 2000, l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., nonche' l'atto di precetto erano stati notificati alla Regione Emilia-Romagna la quale aveva proposto opposizione ex art. 615, comma l, c.p.c. deducendo la propria carenza di titolarita' passiva del rapporto dedotto in giudizio e richiedendo declaratoria dell'insussistenza del diritto del Lazzarini e della Ghiacci all'esercizio dell'azione esecutiva nei suoi confronti; che questi ultimi si erano costituiti in giudizio richiedendo, invece, la conferma dell'atto di precetto; che nel suddetto procedimento la Regione Emilia Romagna ha, altresi', richiesto in via pregiudiziale, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' venga accertata e dichiarata l'illegittimita', per contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost., dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nella parte in cui attribuisce alle regioni la responsabilita' patrimoniale di tutti i debiti delle Unita' sanitarie locali, ove si acceda alla tesi fatta propria dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 6 marzo 1997, n. 1989, secondo la quale l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni delle Unita' sanitarie locali; che, al contrario, la Regione Emilia-Romagna sostiene la tesi che la titolarita' passiva, sia sostanziale che processuale, rispetto alle domande di terzi ed all'esecuzione dei provvedimenti resi nei confronti delle Unita' sanitarie locali, spetta alle gestioni liquidatorie delle Unita' sanitarie locali, dovendosi interpretare l'art. 6 legge n. 724/1994 nel senso di ritenere le regioni esclusivamente tenute ad istituire le gestioni a stralcio (ora gestioni liquidatorie) ed a mettere a disposizione i fondi necessari ad estinguere i debiti gravanti sulle USL limitatamente alle obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi e non a quelle estranee alla categoria delle spese di gestione in relazione alle quali non e' stata prevista dalla successiva normativa statale e regionale (legge 11 febbraio 1997, n. 21 e legge Regione Emilia Romagna 9 luglio 1997, n. 21) alcuna copertura finanziaria; che, a detta della Regione Emilia-Romagna, tale interpretazione appare conforme all'obbligo costituzionale di finanziamento delle leggi che comportano nuove spese (art. 81 Cost.) ed al principio costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni di cui all'art. 119 Cost.; che la questione appare, con tutta evidenza per le ragioni esposte, rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.