IL TRIBUNALE Ha pronunziato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza dell'8 febbraio 2002, la seguente ordinanza prevista dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 nella causa vertente tra Aliperti Rosa residente in Saviano (Napoli) Corso Umberto I n. 181 elettivamente domiciliata in Comiziano (Napoli), piazza S. Severino n. 8 con gli avv. Andrea Falco del foro di Adria e Pietrantonio Ciccone, dai quali e' rappr. e difesa in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione; parte attrice; e 1) Ministero del tesoro, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato da cui e' rappresentato e difeso ope legis; 2) Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, elettivamete domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato da cui e' rappresentato e difeso ope legis; 3) Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, viale Europa n. 175, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Matteotti, rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Librera dell'ufficio legale, in virtu' di procura a margine della comparsa di risposta; 4) Cassa Deposti e Prestiti, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato da cui e' rappresentato e difesa ope legis; parti convenute. Oggetto: pagamento somma. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6 ed 8 ottobre 1997 Aliperti Rosa conveniva in giudizio innanzi questo tribunale le parti convenute in epigrafe per sentir dichiarare: a) l'illegittimita' del d.m. 13 giugno 1986 per violazione di legge e, per l'effetto, disapplicare l'art. 6 di questo nella parte in cui estende ai buoni fruttiferi della serie O gia' emessi i tassi di interesse della nuova serie Q; b) essere dovute all'Aliperti le somme dovute nella tabella a tergo dei titoli della serie O in suo possesso, con vittoria di spese ed onorari con attribuzione ex art. 93 c.p.c. A fondamento della sua richiesta deduceva di aver sottoscritto in data 16 aprile 1982 alcuni buoni postali fruttiferi della serie O di L. 1.000.000 ciascuno emessi dall'ufficio postale di Saviano, a tergo dei quali era riportata una tabella con l'analitico calcolo degli interessi in base ai tassi ivi indicati, senza che vi fosse alcun riferimento alla previsione di un mutamento unilaterale del saggio di interesse (dal 9% per i primi tre anni fino al 16% del 16o anno), si' che ogni buono da L. 1.000.000 rendeva all'intestataria, alla scadenza dei suoi 20 anni, la somma di L. 13.330.503 come chiaramente indicato. Nel settembre 1997, recatasi a riscuotere quanto di sua spettanza maturato fino a quel momento, aveva appreso che, in virtu' del d.m. 13 giugno 1986 che disciplinava l'emissione di una nuova serie Q di B.P.F., erano stati approvati interessi notevolmente inferiori a quelli convenuti e stabiliti con i dd.mm. 15 giugno 1981 e 16 giugno 1984, e che gli stessi si applicavano sul montante dei B.P.F. di tutte le serie precedenti, tra cui la serie O, per cui, dopo 20 anni la cifra finale del buono era notevolmente inferiore a quella che appariva dalla tabella a tergo dei medesimi (8% per 5 anni, 9% fino al 10o anno, 10,50% fino a 15 anni, 12% fino a 20 anni). Deduceva, in conclusione, che il d.m. 13 giugno 1986 era pertanto illegittimo per violazione del principio della irretroattivita' delle disposizioni di legge in quanto nessuna seria ragione giustificatrice esisteva nella specie, e non trattavasi di legge in senso stretto, tanto piu' che solo col d.m. 20 maggio 1987 era stato disposto, mediante inclusione della clausola nella tabella a tergo dei buoni, che i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge e l'ammontare degli interessi e' soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge. Contestatasi la lite, si costituivano i convenuti deducendo la piena legittimita' del d.m. 13 giugno 1986 in quanto la nuova formulazione dell'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588) consentiva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro in concerto con quello delle PP.TT., non solo erano applicabili ai buoni della nuova serie (come recitava la vecchia formulazione del citato articolo) ma potevano essere estesi ad una o piu' delle precedenti serie. In tal caso, la tabella riportata a tergo dei buoni delle vecchie serie era integrata con quella delle nuove serie, che era a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. Con ordinanza del 16 luglio 1999 questo tribunale, in accoglimento della eccezione sollevata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588, censurando la norma nella parte in cui consentiva l'estensione dell'intervenuta variazione del saggio di interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi fosse previsione e sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta variazione del saggio di interesse fosse comunicata al domicilio del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso. Secondo lo scrivente, infatti, nel rapporto concernente i buoni postali fruttiferi l'operato del gestore del servizio non si discostava, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto incostituzionale la diversita' di disciplina tra i due servizi, e che il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) prevedeva all'art. 117 che fosse espressamente indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che le variazioni sfavorevoli fossero comunicate al cliente al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalita'. Pertanto, ad avviso di questo tribunale, la norma impugnata, diversamente regolando la materia, ingenerava una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento fra gli utenti di analoghi servizi determinando altresi' un assoluto scoraggiamento del risparmio postale privo delle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate per il risparmio ed investimento presso istituti di credito. Instauratosi giudizio di legittimita' costituzionale con l'intervento di tutte le parti, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 47 del 21 febbraio 2001 - 6 marzo 2001, ordinava la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli rilevando che, successivamente all'emissione dell'ordinanza con cui veniva sollevata la questione in oggetto, era stato emanato il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284 che, all'art. 2, comma 2, prevede la determinazione con dd.mm. delle caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni postali fruttiferi nonche' l'emanazione delle norme in materia di pubblicita', trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori e che, a norma dell'art. 7, comma 3, di tale decreto legislativo n. 284/1999, era espressamente abrogato l'art. 173 del codice postale impugnato a decorrere all'entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali con la possibilita', per tali decreti, di disciplinare le modalita' di applicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevoli ai risparmiatori. Rilevava ancora la Corte costituzionale che in data 27 dicembre 2000 era entrato in vigore il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 recante le condizioni generali di emissione dei B.P.F. ed emissione di due nuove serie di buoni, per modo che - essendo cosi' mutato il quadro normativo - si imponeva la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, alla luce dell'indicato jus superveniens, della rilevanza della questione di costituzionalita' in oggetto. Con provvedimento del 20 aprile 2001 su analogo ricorso di parte attrice, questo tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio in cui si costituiva anche la Cassa Depositi e Prestiti ed in data 8 febbraio 2002 parte attrice sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284 (in relazione agli articoli della Costituzione citati in epigrafe) che, pur abrogando l'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1956 n. 173 come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588 (che costituiva la norma precedentemente impugnata di incostituzionalita), non aveva assolutamente eliminato l'illiceita' del d.m. 13 giugno 1986 stabilendo anzi che i rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei decreti stabilenti le nuove caratteristiche dei buoni postali (primo dei quali il d.m. 19 dicembre 2000), continuano ad essere regolati dalle norme anteriori, con cio' facendo nuovamente rivivere una norma che dichiarava di abrogare espressamente. Si imponeva, pertanto, secondo parte attrice, un nuovo esame da parte della Corte sulla eccepita incostituzionalita' della nuova normativa. All'udienza dell'8 febbraio 2002 le parti concludevano come da verbale di udienza riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed il giudice si riservava la decisione sulla specifica eccezione. Motivi della decisione A parere di questo tribunale la nuova eccezione di incostituzionalita' dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284 e, di conseguenza, dell'art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2000 n. 300 sollevata dal difensore di parte attrice non appare manifestamente infondata e va disposta, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con nuova sospensione del giudizio in corso a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87. Tale questione, infatti, e' giuridicamente rilevante perche' tutte le perplessita' gia' esistenti alla data del 16 luglio 1999 sotto la vigenza dell'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (nel testo come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588), e che indussero lo scrivente ad investire con precedente ordinanza la suddetta Corte per il contrasto di tale norma con gli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione per tutte le ragioni specificamente indicate con l'ordinanza stessa, permangono ancora oggi pur con la specifica, dichiarata abrogazione del suddetto testo modificato dell'art. 173 del citato d.P.R. n. 156/1973 (rientrante tra quelle disciplinate dal capo VI, libro III) ad opera della nuova normativa emessa (art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284 ed art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica). Il citato art. 7, comma 3, invero, disponendo l'abrogazione specifica - a decorrere dal 9 dicembre 2000 corrispondente alla data di entrata in vigore del primo dei dd.mm. che stabilisce nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi - di tutte le norme di cui ai capi V e VI del libro III del d.p.r. n.156/1973 (tra cui, appunto, l'art. 173 su descritto che consentiva l'estensione delle variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi anche alle serie precedentemente emesse al momento della entrata in vigore del decreto e che costituiva, di conseguenza, il presupposto giuridico per la legittimita' dell'art. 6 del d.m. 13 giugno 1986 che aveva esteso il minor saggio di interessi della nuova serie Q anche a quella precedente O che e' quella acquistata dalla Aliperti) lasciava intendere che era da ritenersi implicitamente abrogata o, comunque, inefficace la disposizione dell'art. 6 del citato d.m. 13 giugno 1986, tanto piu' che la nuova normativa affermava nella parte finale dello art. 7 che i nuovi decreti possono modificare le modalita' di applicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori. Ma cosi', invece, non e' stato perche' il suddetto art. 7 subito si e' affrettato a specificare che i rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori, confermando tale intendimento all'art. 9 del d.m. 19 dicembre 2000 in cui, dopo aver nuovamente precisato che dal 29 dicembre 2000 era abrogato il capo VI del titolo I del libro III del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (tra cui l'art. 173) si affrettava a precisare che i buoni fruttiferi postali delle precedenti serie esistenti al momento della entrata in vigore del decreto restavano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma (cioe' dal citato art. 173!!!), salvo quanto previsto dall'art. 10 successivo. Leggendo tale ultimo articolo si apprende che alle precedenti serie di buoni emessi e' applicabile solo la disposizione dell'art. 1 e 7 del decreto stesso e tali disposizioni concernono soltanto l'applicabilita' della normativa generale del deposito per conto della Cassa DD.PP. e della normativa di cui alla legge 30 luglio 1951 n. 948 per i casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei B.P.F., mentre tutte le altre disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 6 del decreto concernenti la pubblicita' e le comunicazioni ai risparmiatori sono applicabili soltanto ai nuovi B.P.F. emessi con la sigla di serie A/1. Cosi' operando, il legislatore da una parte ha abrogato una norma che gia' tante critiche aveva suscitato nell'opinione pubblica come testimoniato dai vari articoli della stampa nazionale agli atti esibiti, ma dall'altra ha di fatto reintrodotto la norma abrogata con il disporre che alle serie precedenti di B.P.F. gia' emesse (tra cui la serie O) era applicabile la vecchia disciplina, pur riconoscendo specificamente sia con l'art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000, sia con l'art. 2, comma 3, del d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) la piena equiparabilita' tra norme del Testo Unico Bancario e quelle disciplinanti i servizi di bancoposta specie per cio' che concerne la pubblicita' e le comunicazioni ai risparmiatori. Cosi' operando, invero, il legislatore, con il disporre che le nuove norme si applicano ai rapporti esistenti tra poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse (art. 13, comma 1, del d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144), ha inteso perseguire uno scopo dichiaratamente politico per salvare tutti gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della disciplina previgente, aggravando ancor di piu' la disparita' di trattamento tra vecchi e nuovi risparmiatori, con violazione del principio dell'uguaglianza tra i cittadini inteso dalla giurisprudenza della stessa Corte come canone di parificazione di situazioni normative omogenee, come gia' esposto nella precedente ordinanza di rimessione del 16 luglio 1999. Scopo politico, questo, ampiamente ammesso alla pagina 17 della comparsa di risposta redatta dall'Avvocatura dello Stato per conto nella neocostituita Cassa DD.PP. depositata il 14 settembre 2001. Pertanto, richiamando tutto quanto gia' esposto nella precedente ordinanza del 16 luglio 1999, gli atti vanno rimessi nuovamente alla Corte costituzionale ed il giudizio in corso deve essere nuovamente sospeso.