IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1227/1998,
proposto dai signori Santo Latella (nato il 23 dicembre 1964), Angelo
Latella (nato il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio
1958),  Consolato Latella (nato il 5 gennaio 1963), Carmelo Musarella
(nato  il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio 1967),
Consolato  Latella  (nato il 5 gennaio 1963), Fortunato Cuzzola (nato
l'8  gennaio  1958),  Domenico Ricciardi (nato il 24 settembre 1952),
Antonino  Lagana'  (nato il 23 agosto 1963), Giacomo Latella (nato il
30  ottobre  1957), Santo Latella (nato il 2 maggio 1964) ed Antonino
Alampi  (nato  il  9 dicembre 1961), rappresentati e difesi dall'avv.
Nicola  Santostefano  ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria
presso lo studio di questi, via Filippini n. 38/a;
    Contro  il  comune  di  Reggio  Calabria,  persona  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Mario De Tommasi ed elettivamente
domiciliato  in  Reggio  Calabria  presso  lo  studio  di questi, via
Castello  n. 1;  nonche' nei confronti di Telecom Italia Mobile - Tim
S.p.a.,  in  persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Aldo
Ancora,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Mario Sanino, dall'avv..
Carlo  Celani  e dall'avv. Sivio Dattola ed elettivamente domiciliato
in  Reggio  Calabria  presso  lo  studio di quest'ultimo, via P. Foti
n. 1; di Telecom ltalia, S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  non costituito in giudizio; di Telecom Italia S.p.a. -
Area  territoriale  Sud  2,  in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
    Per  l'annullamento  dell'autorizzazione n. 8 del 30 aprile 1998,
rilasciata dal dirigente dell'ufficio pianificazione territoriale del
comune  di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia S.p.a. -
Area  territoriale  sud  2,  relativa all'installazione, in localita'
"Pellaro"  di un palo metallico con annesso container per il servizio
radiomobile;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio del comune di Reggio
Calabria e della Telecom Italia mobile - Tim S.p.a.;
    Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 628 del 2 dicembre 1998,
di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del
provvedimento impugnato;
    Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 1024 del 31 agosto 1999,
che  sospende  il  giudizio e dispone l'invio degli atti del medesimo
alla  Corte  costituzionale,  per  la  risoluzione della questione di
legittimita'  costituzionale,  per  violazione  degli articoli 3, 9 e
117,  della  Costituzione,  dell'art. 56,  primo  e sesto comma della
legge  reg.  cal. n. 10/1997, ritenuta rilevante e non manifestamente
infondata;  Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 553 del 6
dicembre  2000,  che  ordina  la  restituzione  degli  atti  a questo
tribunale, ai fini della valutazione della perdurante rilevanza della
sollevata  questione di costituzionalita', alla luce del sopravvenuto
quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge reg.
cal. n. 14/1999;
    Viste   le  memorie  depositate  dalle  parti  a  sostegno  delle
rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il consigliere Giuseppe Caruso;
    Uditi,  nella  pubblica  udienza  del  10  ottobre  2001,  l'avv.
n. Santostefano   per  i  ricorrenti  e  l'avv.  M.  De  Tommasi  per
l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerto in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    I  signori  Latella  ed  altri  (in  epigrafe  specificati)  sono
residenti  a Reggio Calabria ed abitano nel quartiere Pellaro - Lume,
nei   pressi   di   un  impianto,  con  annesso  container  di  forma
rettangolare  di  m.  2,5 x m. 6 x m. 3 di altezza, consistente in un
traliccio  metallico  alto  m.  37 circa, ancorato ad un basamento in
cemento armato, con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della
telefonia mobile.
    Con  atto  notificato  il  27  ottobre  1998  e  depositato il 14
novembre  1998,  essi impugnano il provvedimento del comune di Reggio
Calabria  che  ha  consentito  la  realizzazione di detto impianto, e
cioe'  l'autorizzazione  n. 8  del  30  aprile  1998,  rilasciata dal
dirigente  dell'ufficio  pianificazione  territoriale  del  comune di
Reggio  Calabria  su  richiesta  della  Telecom  Italia S.p.a. - Area
territoriale   Sud   2,   relativa  all'installazione,  in  localita'
"Pellaro" di "un palo metallico con annesso container per il servizio
radiomobile".
                     Deducono i seguenti motivi
    I.  - Violazione di legge. L'impianto in questione, attesa la sua
rilevanza   edilizia   ed  urbanistica,  non  avrebbe  potuto  essere
realizzato senza previo rilascio non gia' di un'autorizzazione, ma di
una  concessione  edilizia,  ai  sensi della legge n. 10/1977. L'area
dove  esso  sorge  sarebbe  destinata  ad usi agricoli e pertanto, in
assenza   di   varianti,   lo  stesso  sarebbe  stato  realizzato  in
difformita'  del  P.R.G.  Per la localizzazione dell'impianto avrebbe
dovuto  seguirsi il procedimento previsto dall'art. 1, comma 5, della
legge n. 1/1978.
    II.  -  Violazione  di  legge.  Violazione  del P.R.G. e di norme
regolamentari.  L'impianto della Tim, in quanto volto alla produzione
di  servizi  "radiomobili",  sarebbe in contrasto con la destinazione
agricola  della  zona in cui sorge, sulla quale peraltro il Consiglio
della XV Circoscrizione comunale (con delibera n. 62 del 20 settembre
1995)  ha  proposto  la  creazione di un parco pubblico, che e' stato
inserito  nel Piano triennale delle opere pubbliche (Parco attrezzato
localita'  colline di Pellaro). Esso violerebbe l'art. 22 delle norme
tecniche di attuazione del P.R.G., che per consentire l'installazione
di  impianti  tecnologici  o servizi di interesse pubblico nella zona
omogenea.  E  richiede  localizzazioni  isolate  ed  il previo parere
favorevole del consiglio comunale.
    Nella  specie  il  traliccio  si troverebbe a brevissima distanza
dalle abitazioni e il consiglio comunale ne' quello circoscrizionale,
competente   al   sensi   dell'art. 82   dello   statuto  comunale  e
dell'art. 32  del  regolamento  sul  decentramento,  sarebbero  stati
sentiti.  Sarebbe inoltre irrilevante la circostanza che la richiesta
di autorizzazione avanzata per il traliccio de quo faccia riferimento
a  suolo  di  pertinenza  dell'esistente  centrale telefonica, per la
quale  e'  stata  a  suo  tempo  rilasciata  la concessione edilizia.
Mancherebbe  invero  la possibilita' di considerare come "pertinenza"
un  impianto  della  rilevanza  di  quello in parola. Risulterebbero,
infine,  violate  le  norme  in  materia di altezza e distanze, avuto
riguardo ai vincoli aeroportuali che insisterebbero sull'area.
    III.  -  Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La Telecom
avrebbe  attivato  il  traliccio  antenna  gia' nel mese di settembre
1998,  prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da
parte  della  competente A.S.L., in violazione dell'art. 220 del t.u.
delle leggi sanitarie.
    Risulterebbero  evidenti carenze istruttorie e di motivazione per
omessa valutazione dei profili igienico - sanitari dell'opera, attesa
la   pericolosita'   delle  irradiazioni  elettromagnetiche  da  essa
provocate. Mancherebbe la relazione tecnica dell'ISPSEL o comunque un
analogo   esame  eseguito  da  competente  laboratorio  dell'Istituto
superiore  della  sanita'.  Sarebbero  state  mutate le condizioni di
vivibilita' del popoloso quartiere di Pellaro - Lume. La destinazione
del  manufatto  a  produzione  di  servizi  di  irradiamento  di onde
elettromagnetiche  non  sarebbe  compatibile  con la localizzazione e
attuale. Prima di consentire l'attivazione dell'antenna sarebbe stata
necessaria  una  piu' completa ed approfondita verifica degli effetti
sulla salute pubblica.
    Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito ed ampliato le
loro argomentazioni, richiamando il "Regolamento recante norme per la
determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana"  approvato  con  decreto  interministeriale 10 settembre 1998,
n. 381  (in  G.U.  n. 257  del  3  novembre  1998)  e sollevando pure
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 56 della legge
reg. cal. n. 10/1997, per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 117
e 118 della Costituzione.
    I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame.
    Il comune di Reggio Calabria e la Telecom Italia Mobile S.p.a. si
sono  costituiti  in  giudizio  ed  hanno  sostenuto - con articolate
controdeduzioni  e  successive  memorie  -  la piena legittimita' del
provvedimento   impugnato   (la   Telecom   ha   pure  contestato  la
legittimazione  attiva  dei  ricorrenti),  chiedendo la reiezione del
ricorso.
    La  causa  e' stata, una prima volta, assunta in decisione, nella
pubblica udienza del 28 aprile 1998.
    Con   ordinanza   n. 1024/1999,   questo  tribunale  ha,  in  via
preliminare  ritenuto  che i ricorrenti, abitanti nelle adiacenze (v.
certificati  di  residenza,  in  atti) del traliccio - antenna per la
telefonia  mobile  realizzato dalla Telecom Italia Mobile in Pellaro,
siano legittimati ad impugnare l'autorizzazione rilasciata dal comune
di  Reggio  Calabria  per  la  realizzazione  di  detto manufatto. La
giurisprudenza  ha,  infatti,  acclarato  che  la  legittimazione  ad
impugnare  una  concessione  edilizia  che  si  reputa  essere  stata
rilasciata  contra legem o in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti  deve  essere riconosciuta in favore dei soggetti che vantino
un interesse qualificato ad opporvisi, ammissibile allorche' sussista
una  stabile  collegamento  fra  il  soggetto agente e la zona incisa
dalla  assentita  concessione  (v., per tutte, C.G.A., 8 maggio 1997,
n. 90).  Analogamente,  ed  anzi a maggior ragione, i residenti nelle
aree  limitrofe  a  quella  in  cui sorge un impianto della rilevanza
edilizia,   ed  anche  "funzionale",  che  caratterizzano  quello  in
questione  sono  sicuramente  titolari,  in  ordine  ai provvedimenti
amministrativi  che lo hanno assentito, di una posizione legittimante
all'impugnativa.
    Nel  merito,  l'ordinanza  n. 1024/1999 ha innanzi tutto ritenuto
infondato  il  III)  motivo,  con il quale i ricorrenti lamentano che
l'antenna  de  qua  sia  stata  attivata  prima  di  aver ottenuto il
rilascio  del  nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L.,
osservando  che  la doverosa verifica sanitaria delle apparecchiature
installate  sul  traliccio  in  parola  attiene  a  momento diverso e
successivo   rispetto   all'edificazione,   sicche'  la  sua  mancata
effettuazione   (che,   del  resto,  prima  della  realizzazione  del
traliccio,  sarebbe  stata  possibile solo su dati di fatto meramente
presuntivi  ed  ipotetici) non costituisce un vizio del provvedimento
che  consente l'edificazione stessa. E' il caso di aggiungere che, ad
ogni  modo,  la  Tim  ha fatto presente in corso di causa (v. memoria
depositata  il 17 aprile 1999, non contestata) che la A.S.L. n. 11 di
Reggio  Calabria  ha  in  effetti reso il nulla osta (richiesto dalla
Telecom il 13 agosto 1998) in data 20 ottobre1998.
    Il tribunale ha, poi, affrontato le censure avanzate con il I) ed
il  II)  motivo,  ritenendole  parimenti  infondate, sulla base delle
seguenti considerazioni:
        quanto   al   preteso  mancato  rispetto  delle  disposizioni
dell'art. 1,  quinto  comma,  della  legge  n. 1/1978, e' sufficiente
osservare che esse si riferiscono solo alla realizzazione delle opere
pubbliche  (v.  C.G.A.,  27  ottobre  1997,  n. 487), mentre siffatta
qualificazione non puo' certamente riconoscersi, quanto meno sotto il
profilo   soggettivo,  ai  tralicci  realizzati  dalla  Telecom,  che
rientrano invece tra gli "impianti tecnologici o servizi di interesse
pubblico"  dei  quali  fa  cenno  l'art. 22  delle  norme tecniche di
attuazione del P.R.G. di Reggio Calabria;
        in   ordine,  invece,  all'asserita  violazione  dei  vincoli
aeroportuali  che insisterebbero sulla zona, la Telecom ha dimostrato
l'infondatezza  del  rilievo,  producendo in giudizio copia dei nulla
osta  rilasciati  per  la realizzazione del traliccio sia dal comando
della  III Regione aerea (nota prot. n. 24982 del 3 giugno 1998), sia
dal comando della Regione militare meridionale (nota prot. n. 823 del
3 febbraio 1998);
        sulle  doglianze avanzate dai ricorrenti con riferimento alla
rilevanza   edilizia   ed  urbanistica  del  traliccio  ed  alla  sua
realizzazione in area ricadente in zona E) agricola, occorre rilevare
che  l'art. 56, primo comma, della legge reg. cal. n. 10/1997 dispone
che  "le  opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od
organismi  pubblici  o  privati delegati allo scopo e relative a reti
per   il   trasporto  di  liquidi,  aeriformi,  energia  elettrica  e
telecomunicazioni,  nonche'  i  loro  accessori (manufatti, impianti,
ecc.),  anche  parzialmente  interrati, si configurano quali opere di
urbanizzazione   e,   pertanto,   non   necessitano   di  conformita'
urbanistica  e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice
autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per
il territorio".
    Il  sesto  comma  dello  stesso articolo 56 precisa poi che "sono
abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente
articolo  e  in  tal  senso devono intendersi modificate le normative
degli strumenti urbanistici comunali vigenti".
    Appare  evidente  che  il comune di Reggio Calabria ha rilasciato
una   semplice  autorizzazione,  anziche'  una  concessione,  per  la
realizzazione  del  traliccio Telecom in localita' Pellaro - malgrado
la  notevole rilevanza edilizia ed urbanistica del manufatto e la sua
localizzazione  in  zona  E)  agricola  -  in  specifica  e  puntuale
applicazione delle disposizioni sopra riportate.
    A questo punto l'ordinanza n. 1024/1999 ha affermato che sebbene,
in  base  alla  legislazione  vigente,  tutte  le  censure  risultino
infondate,  occorre  tuttavia  rilevare  che, per la realizzazione di
antenne  della specie, la normativa statale impone il rilascio di una
concessione  edilizia  ed  il rispetto della destinazione urbanistica
impressa  ai  suoli dalla pianificazione urbanistica (v., ad esempio,
C.S.,  V,  6  aprile  1998,  n. 415,  che oltre tutto ha affermato il
principio  in  un'ipotesi  in  cui  l'antenna misurava appena m. 8 di
altezza).
    Lascia pertanto perplessi la diversa scelta operata, senza che se
ne  colgano  le  ragioni  e  con  probabile  "sconfinamento" rispetto
all'assetto di competenze delineato dalla Costituzione, dalla Regione
Calabria,  anche  perche'  si  tratta di fattispecie nella quale sono
potenzialmente   incisi  beni  che  godono  di  una  speciale  tutela
nell'ordinamento,  quali  l'ambiente  e  le  condizioni  di  vita dei
cittadini.
    L'ordinanza  n. 1024/1999  aggiunge  che la Corte costituzionale,
con   sentenza  n. 345  del  21  novembre  1997,  ha  gia'  affermato
l'illegittimita'  costituzionale  -  per  lesione  del  canone  della
ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.) - delle previsioni, in larga
misura   analoghe,   dettate   dalla   legge  della  Regione  Abruzzo
n. 23/1996,  secondo  cui "gli impianti a rete pubblici o di pubblico
in  interesse  si configurano come onere di urbanizzazione e pertanto
non  necessitano  di  conformita'  urbanistica  e non sono soggetti a
concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione comunale".
    In  definitiva,  l'ordinanza  n. 1024/1999  ha  ritenuto  che  il
combinato  disposto  del  primo  e del sesto comma dell'art. 56 della
legge  reg.  cal.  n. 10/1997  -  nel  consentire la realizzazione di
antenne  di  rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con
mera  autorizzazione  ed  a  prescindere  dalla  destinazione di zona
prevista  dal  P.R.G.  -  ponesse  una deroga del tutto arbitraria ai
principi   affermati   dalla   legislazione  statale  in  materia  di
pianificazione  urbanistico - ambientale e di governo del territorio.
Essa  ha, dunque sospeso il giudizio ed inviato gli atti del medesimo
alla Corte costituzionale, affermando:
        a)   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  predetto  art. 56,  primo  e sesto
comma,  della  legge  reg.  Calabra n. 10/1997, per contrasto con gli
articoli 3, 9 e 117 della Costituzione;
        b)  la  rilevanza  di detta questione ai fini della decisione
del ricorso, che dipende dalla sua risoluzione.
    Con ordinanza n. 553 del 3 dicembre 2000, la Corte costituzionale
ha  rilevato  che,  in  epoca  successiva  alla  data dell'udienza di
discussione della causa presso questo tribunale, e' entrata in vigore
la  legge della Regione Calabria n. 14 del 24 maggio 1999, contenente
modifiche  alle  norme denunciate (al comma primo e, per riflesso, al
comma  sesto), essendo stata, tra l'altro, soppressa la previsione di
"telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente giudizio.
    La   Consulta   ha,   conseguentemente,  ritenuto  necessaria  la
restituzione degli atti a questo tribunale, ai fini della valutazione
della    perdurante    rilevanza   della   sollevata   questione   di
costituzionalita',  alla  luce  del  sopravvenuto  quadro  normativo,
determinato   dall'entrata   in   vigore  della  legge  reg.  Calabra
n. 14/1999.
    A seguito della predetta ordinanza della Corte costituzionale, la
causa  e'  stata  assunta  per  la  seconda volta, in decisione nella
pubblica udienza del 10 ottobre 2001.
    Il  tribunale e' chiamato, secondo quanto disposto dall'ordinanza
della Corte costituzionale n. 553/2000, a valutare se, dopo l'entrata
in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999, perduri, ai fini della
definizione  del  presente  giudizio, la rilevanza della questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  con  l'ordinanza  di  questo
tribunale n. 1024/1999.
    Il collegio ritiene che tale rilevanza perduri.
    Ed invero, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Calabra n. 14/1999
ha disposto la soppressione, nel comma sesto dell'art. 56 della legge
reg.  Calabra  n. 10/1997, delle parole "e telecomunicazioni" e delle
parole   "anche   parzialmente",   sicche'   e'   indubbio   che  per
l'installazione  di  antenne  della  specie  di  quella  oggetto  del
presente  giudizio  non  sono  applicabili le previsioni dello stesso
comma sesto.
    Tuttavia  la  soppressione  delle  parole sopra indicate decorre,
secondo  regole generali, dalla data di entrata in vigore della legge
reg.  Calabra  n. 14/1999  (24  maggio 1999), mentre il provvedimento
impugnato  nel  presente  giudizio  e'  stato  adottato dal comune di
Reggio Calabria il 30 aprile 1998, sulla base della normativa in quel
momento vigente.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  quest'ultima
resta, pertanto, rilevante, per la definizione del presente giudizio,
anche  dopo  l'entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999,
che  ha si modificato, ma solo per l'avvenire, il quadro normativo di
riferimento  in  materia,  senza incidere ne' sulla legittimita', ne'
sull'efficacia  di  provvedimenti  adottati in precedenza, sulla base
del testo di legge allora vigente.
    In  considerazione  della  non  manifesta  infondatezza  e  della
perdurante rilevanza, come dianzi precisate, della ripetuta questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 56,  primo e sesto comma,
della  legge  reg.  Calabra n. 10/1997, nel testo vigente prima delle
modificazioni  introdotte  dall'art. 5,  comma  8,  della  legge reg.
Calabra.  n. 14/1999, gli atti del presente processo vanno nuovamente
trasmessi  alla  Corte  costituzionale  ed il giudizio sul ricorso in
epigrafe va sospeso, non potendo essere definito indipendentemente da
una pronuncia da parte della Corte medesima.