Ricorso  del  Governo in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso  la  quale  ha  il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12,
Roma,
    Nei  confronti  della  regione  Marche, in persona del Presidente
della  giunta  regionale,  per  la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  regione  Marche 15 ottobre 2002,
n. 19  recante  "Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26
concernente: norme ed indirizzi per il settore del commercio" nel suo
art. 5. (B.U.R. Marche n. 112 del 21 ottobre 2002).
    L'art.  8  della  legge  regionale  4 ottobre 1999, n. 26 dispone
quanto segue:
        "le  province,  sulla  base  di quanto stabilito dal piano di
inquadramento   territoriale,   in  relazione  alla  rete  viaria  di
importanza  nazionale  (STINF 7), interregionale (STINF 8), regionale
(STINF  9)  e  degli  accessi,  stabiliscono  con  i  propri piani di
coordinamento    territoriali    gli    insediamenti   della   grande
distribuzione   a  livello  sovracomunale,  ovvero  i  criteri  e  le
procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla
localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali".
    L'art. 5  della legge in epigrafe, che con il presente ricorso si
impugna,  dispone  l'inserimento, dopo, il surricordato art. 8, di un
articolo  8-bis,  intitolato  alla  "Sospensione  del  rilascio delle
autorizzazioni  per le grandi vendite" che cosi' recita: "Il rilascio
di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita
e'   sospeso   fino   all'approvazione  dei  piani  di  coordinamento
territoriale,   che   stabiliscono,   d'intesa   con   i  comuni,  la
programmazione  riguardante  la  grande  distribuzione  con  relativa
individuazione  di  zone  idonee,  anche  attraverso  la  valutazione
dell'impatto   dei   flussi   di   traffico   riferiti   alla  grande
distribuzione in ambito provinciale di cui all'articolo 8".
    Tale  norma  penalizza gravemente le grandi strutture di vendita,
condizionandole   all'adozione   di  un  atto  amministrativo  futuro
"incertus  quando"  e  subordinando,  quindi,  la relativa iniziativa
economica  alla  efficienza  e  tempestivita' - se non addirittura al
buon volere - di piu' autorita' amministrative facenti capo a diversi
soggetti e discriminando, oltretutto le grandi distribuzioni rispetto
alle iniziative minori.
    Essa viola quindi i principi contenuti in numerosi articoli della
Costituzione, quali:
        a)  l'art.  17,  secondo  comma  lettera e), che riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza;
        b)  l'art. 17  primo  comma  della Costituzione che pone come
limite  alla  potesta'  legislativa  regionale  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento  comunitario,  che  garantisce,  tra  gli  altri, il
diritto di stabilimento;
        c)  l'art. 41  della  Costituzione  che  tutela  la  liberta'
dell'iniziativa economica privata;
        d)  l'art.  3 della Costituzione che sancisce il principio di
eguaglianza;
    La norma impugnata, in sintesi, appare quindi ispirata a principi
di  rigida  programmazione,  incompatibili con i principi liberistici
che  regolano  il mercato e la concorrenza a livello costituzionale e
comunitario.