Ricorso del Governo in persona del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, Nei confronti della regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19 recante "Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: norme ed indirizzi per il settore del commercio" nel suo art. 5. (B.U.R. Marche n. 112 del 21 ottobre 2002). L'art. 8 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 dispone quanto segue: "le province, sulla base di quanto stabilito dal piano di inquadramento territoriale, in relazione alla rete viaria di importanza nazionale (STINF 7), interregionale (STINF 8), regionale (STINF 9) e degli accessi, stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali". L'art. 5 della legge in epigrafe, che con il presente ricorso si impugna, dispone l'inserimento, dopo, il surricordato art. 8, di un articolo 8-bis, intitolato alla "Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per le grandi vendite" che cosi' recita: "Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita e' sospeso fino all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono, d'intesa con i comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale di cui all'articolo 8". Tale norma penalizza gravemente le grandi strutture di vendita, condizionandole all'adozione di un atto amministrativo futuro "incertus quando" e subordinando, quindi, la relativa iniziativa economica alla efficienza e tempestivita' - se non addirittura al buon volere - di piu' autorita' amministrative facenti capo a diversi soggetti e discriminando, oltretutto le grandi distribuzioni rispetto alle iniziative minori. Essa viola quindi i principi contenuti in numerosi articoli della Costituzione, quali: a) l'art. 17, secondo comma lettera e), che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza; b) l'art. 17 primo comma della Costituzione che pone come limite alla potesta' legislativa regionale i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che garantisce, tra gli altri, il diritto di stabilimento; c) l'art. 41 della Costituzione che tutela la liberta' dell'iniziativa economica privata; d) l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza; La norma impugnata, in sintesi, appare quindi ispirata a principi di rigida programmazione, incompatibili con i principi liberistici che regolano il mercato e la concorrenza a livello costituzionale e comunitario.